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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262 | Capo II Della società semplice

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)

Specifica: Capo II Della società semplice

Art.  2251 Contratto sociale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nella societa’ semplice il contratto non e’ soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

 

Art.  2252 Modificazioni del contratto sociale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il contratto sociale puo’ essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e’ convenuto diversamente.

 

Art.  2253 Conferimenti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il socio e’ obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto e’ necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

 

Art.  2254 Garanzia e rischi dei conferimenti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Per le cose conferite in proprieta’ la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e’ regolata dalle norme sulla locazione.

 

Art.  2255 Conferimento di crediti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

 

Art.  2256 Uso illegittimo delle cose sociali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il socio non puo’ servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa’.

 

Art.  2257 Amministrazione disgiuntiva.
In vigore dal 20/11/2020
Modificato da: Decreto legislativo del 26/10/2020 n. 147 Articolo 40
L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della societa’ spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a piu’ soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.

 

Art.  2258 Amministrazione congiuntiva.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se l’amministrazione spetta congiuntamente a piu’ soci, e’ necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se e’ convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societa’.

 

Art.  2259 Revoca della facolta’ di amministrare.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L’amministratore nominato con atto separato e’ revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa puo’ in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

 

Art.  2260 Diritti e obblighi degli amministratori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa’ per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilita’ non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

 

Art.  2261 Controllo dei soci.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societa’ sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

 

Art.  2262 Utili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

 

Art.  2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non e’ determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non e’ determinata dal contratto, e’ fissata dal giudice, secondo equita’.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

 

Art.  2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite puo’ essere rimessa ad un terzo.

La determinazione del terzo puo’ essere impugnata soltanto nei casiprevisti dall’articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione.
L’impugnazione non puo’ essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

 

Art.  2265 Patto leonino.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

E’ nullo il patto con il quale uno o piu’ soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

 

Art.  2266 Rappresentanza della societa’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La societa’ acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’articolo 1396.

 

Art.  2267 Responsabilita’ per le obbligazioni sociali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I creditori della societa’ possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della societa’ e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilita’ o l’esclusione della solidarieta’ non e’ opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

 

Art.  2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali puo’ domandare, anche se la societa’ e’ in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

 

Art.  2269 Responsabilita’ del nuovo socio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Chi entra a far parte di una societa’ gia’ costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualita’ di socio.

 

Art.  2270 Creditore particolare del socio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il creditore particolare del socio, finche’ dura la societa’, puo’ far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio puo’ inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della societa’.

 

Art.  2271 Esclusione della compensazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Non e’ ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la societa’ e il credito che egli ha verso un socio.

 

Art.  2272 Cause di scioglimento.
In vigore dal 01/09/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 382
La societa’ si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita’ di conseguirlo;
3) per la volonta’ di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralita’ dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e’ ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.

 

Art.  2273 Proroga tacita.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La societa’ e’ tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

 

Art.  2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Avvenuto lo scioglimento della societa’, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

 

Art.  2275 Liquidatori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione e’ fatta da uno o piu’ liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volonta’ di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o piu’ soci.

 

Art.  2276 Obblighi e responsabilita’ dei liquidatori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli obblighi e la responsabilita’ dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

 

Art.  2277 Inventario.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

 

Art.  2278 Poteri dei liquidatori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la societa’ anche in giudizio.

 

Art.  2279 Divieto di nuove operazioni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

 

Art.  2280 Pagamento dei debiti sociali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finche’ non siano pagati i creditori della societa’ o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilita’ e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

 

Art.  2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a cario del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori.

 

Art.  2282 Ripartizione dell’attivo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo e’ destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza e’ ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro e’ determinato secondo la valutazione che ne e’ stata fatta nel contratto o, in mancanza secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

 

Art.  2283 Ripartizione di beni in natura.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se e’ convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

 

Art.  2284 Morte del socio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa’ ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano.

 

Art.  2285 Recesso del socio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Ogni socio puo’ recedere dalla societa’ quando questa e’ contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Puo’ inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

 

Art.  2286 Esclusione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’esclusione di un socio puo’ aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonche’ per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella societa’ la propria opera o il godimento di una cosa (c.c. 2254) puo’ altresi’ essere escluso per la sopravvenuta inidoneita’ a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti puo’ essere escluso il socio che si e’ obbligato con il conferimento a trasferire la proprieta’ di una cosa, se questa e’ perita prima che la proprieta’ sia acquistata alla societa’.

 

Art.  2287 Procedimento di esclusione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La esclusione e’ deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso puo’ fare opposizione davanti al tribunale, il quale puo’ sospendere l’esecuzione.

Se la societa’ si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi e’ pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

 

Art.  2288 Esclusione di diritto.

In vigore dal 01/09/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 382
E’ escluso di diritto il socio nei confronti del quale e’ stata aperta o al quale e’ stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
Parimenti e’ escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’articolo 2270.

 

Art.  2289 Liquidazione della quota del socio uscente.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota e’ fatta in base alla situazione patrimoniale della societa’ nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto e’ disposto nell’articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

 

Art.  2290 Responsabilita’ del socio uscente o dei suoi eredi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non e’ opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa
ignorato.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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