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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo IX – Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali (Artt.2575 – 2594)

Specifica:

Art.  2575 Oggetto del diritto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

 

Art.  2576 Acquisto del diritto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore e’ costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

 

Art.  2577 Contenuto del diritto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo’ rivendicare la paternita’ dell’opera e puo’ opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

 

Art.  2578 Progetti di lavori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

All’autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

 

Art.  2579 Interpreti ed esecutori.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalita’ fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

 

Art.  2580 Soggetti del diritto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

(L’autore che ha compiuto diciotto anni ha capacita’ di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.) (1)

(1) Comma abrogato dall’Art. 12, legge 8 marzo 1975, n. 39.

 

Art.  2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

 

Art.  2582 Ritiro dell’opera dal commercio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.

Questo diritto e’ personale e intrasmissibile.

 

Art.  2583 Leggi speciali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

 

Art.  2584 Diritto di esclusivita’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

 

Art.  2585 Oggetto del brevetto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purche’ essa dia immediati risultati industriali.
In quest’ultimo caso il brevetto e’ limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

 

Art.  2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo.

(Se il metodo o processo e’ diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purche’ questo possa formare oggetto di brevetto.) (1)

(1) Comma abrogato dall’Art. 13, decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198.

 

Art.  2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di quest’ultimi, e non puo’ essere attuato ne’ utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

 

Art.  2588 Soggetti del diritto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

 

Art.  2589 Trasferibilita’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

 

Art.  2590 Invenzione del prestatore di lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

 

Art.  2591 Rinvio alle leggi speciali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le condizioni e le modalita’ per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

 

Art.  2592 Modelli di utilita’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Chi, in conformita’ della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodita’ di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

 

Art.  2593 Modelli e disegni.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformita’ alle leggi speciali . (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 21, decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95.

 

Art.  2594 Norme applicabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Ai diritti di brevetto e di registrazione contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalita’ per la concessione del brevetto e della registrazione, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 21, decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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