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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo IV – Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt.2239 -2246)

Specifica:

Art.  2239 Norme applicabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III, IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialita’ del rapporto.

 

Art.  2240 Norme applicabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico e’ regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto piu’ favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

 

Art.  2241 Periodo di prova.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

 

Art.  2242 Vitto, alloggio e assistenza.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermita’ di breve durata, alla cura e all’assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

 

Art.  2243 Periodo di riposo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non puo’ essere inferiore a otto giorni.

 

Art.  2244 Recesso.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non puo’ essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianita’ di servizio e’ superiore a due anni, a quindici giorni.

 

Art.  2245 Indennita’ di anzianita’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

In caso di cessazione del contratto e’ dovuta al prestatore di lavoro un’indennita’ proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L’ammontare dell’indennita’ e’ determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di
servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l’indennita’ e’ dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

 

Art.  2246 Certificato di lavoro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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