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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo III – Del lavoro autonomo (Artt.2222 -2238)

Specifica:

Art.  2222 Contratto d’opera.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

 

Art.  2223 Prestazione della materia.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia e’ fornita dal prestatore d’opera, purche’ le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

 

Art.  2224 Esecuzione dell’opera.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente puo’ fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo’ recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

 

Art.  2225 Corrispettivo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il corrispettivo, se non e’ convenuto dalle parti e non puo’ essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e’ stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

 

Art.  2226 Difformita’ e vizi dell’opera.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilita’ per difformita’ o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purche’ in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformita’ e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta.
L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformita’ o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668.

 

Art.  2227 Recesso unilaterale dal contratto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il committente puo’ recedere dal contratto, ancorche’ sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

 

Art.  2228 Impossibilita’ sopravvenuta della esecuzione dell’opera.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilita’ della parte dell’opera compiuta.

 

Art.  2229 Esercizio delle professioni intellettuali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati (alle associazioni professionali), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. (1)

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e’ ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

(1) L’inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2230 Prestazione d’opera intellettuale.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale e’ regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art.  2231 Mancanza d’iscrizione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Quando l’esercizio di un’attivita’ professionale e’ condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e’ iscritto non gli da’ azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilita’ del lavoro compiuto.

 

Art.  2232 Esecuzione dell’opera.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Puo’ tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita’, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e’ consentita dal contratto o dagli usi e non e’ incompatibile con l’oggetto della prestazione.

 

Art.  2233 Compenso.
Testo: in vigore dal 12/08/2006

Il compenso, se non e’ convenuto dalle parti e non puo’ essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e’ determinato dal giudice, (sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene). (1)

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (2)

(1) L’inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Comma cosi’ sostituito dall’Art. 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248.

 

Art.  2234 Spese e acconti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

 

Art.  2235 Divieto di ritenzione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il prestatore d’opera non puo’ ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

 

Art.  2236 Responsabilita’ del prestatore di opera.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta’, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

 

Art.  2237 Recesso.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il cliente puo’ recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.

Il prestatore d’opera puo’ recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

 

Art.  2238 Rinvio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attivita’ organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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