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Novità Iva
22 Gennaio 2021

Acquisti per conto di organismo internazionale: serve il certificato di esenzione Iva

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Un nuovo quesito è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate in riferimento ad un regime di non imponibilità Iva.

A presentare l’istanza di interpello è un consorzio che effettuerà alcuni acquisti intracomunitari come mandatario con rappresentanza di un organismo internazionale riconosciuto. In particolare, l’istante è uno degli enti di eccellenza a livello mondiale per le ricerche sulla fusione nucleare.

L’organismo internazionale per il quale opera ha sede in Francia ed è stato istituito su impulso dell’Unione Europea. Si tratta di un’organizzazione con personalità giuridica che svolge un’attività non commerciale, costituita appositamente per promuovere la cooperazione tra i soggetti coinvolti in un progetto internazionale in questo ambito. A tale organismo internazionale trova applicazione una specifica Convenzione che prevede l’esenzione da ogni dazio e imposta in relazione ai beni acquistati dall’organismo medesimo o per suo conto.

Inoltre, l’istante ha stipulato con l’organismo internazionale in questione un accordo che stabilisce espressamente l’esenzione per tale organismo da dazi, tasse e oneri riscossi in occasione o al momento dell’importazione, in relazione ai suoi contributi finanziari effettuati in esecuzione di tale accordo; che prevede che l’istante agirà in nome e per conto dell’organismo internazionale contraente nell’acquisto di beni e servizi, con risorse finanziarie messe a disposizione dall’organismo medesimo; che le attrezzature acquistate o importate in esecuzione dell’accordo saranno utilizzate esclusivamente per le finalità previste nell’accordo stesso e che la proprietà delle attrezzature e dei macchinari apparterrà esclusivamente all’organismo internazionale contraente, mentre l’istante rimarrà responsabile della corretta installazione dei componenti montati.

Nell’istanza di interpello è precisato che, in esecuzione di tale accordo, l’istante si troverà ad acquistare componenti e ricevere prestazioni di manutenzione e/o installazione da imprese residenti in altri Paesi dell’Unione Europea e che queste operazioni saranno rilevanti in Italia, in quanto i beni acquistati saranno spediti in Italia e le prestazioni di servizi saranno rese nel nostro Paese.

L’istante ha chiesto chiarimenti riguardo all’applicazione del regime di non imponibilità Iva previsto dal nostro Decreto Iva ed al certificato di esenzione Iva previsto dalla normativa comunitaria.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 45 del 19 gennaio 2021, ha ricordato che il D.P.R. n. 633 del 1972 prevede effettivamente un regime di non imponibilità Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi internazionali riconosciuti e dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

Questa disposizione nazionale trova la propria origine nella Direttiva comunitaria del 2006 in materia di Iva (articolo 151, paragrafo 1, lettera b) secondo la quale gli Stati membri esentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante ed ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede.

Riguardo al certificato di esenzione Iva, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il Regolamento di esecuzione europeo del 15 marzo 2011 che stabilisce che, se colui che riceve la cessione dei beni o la prestazione dei servizi è stabilito nell’Unione Europea, ma non nello Stato membro dell’Unione Europea nel quale ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall’Iva permette di confermare che l’operazione può beneficiare dell’esenzione Iva in base alla Direttiva comunitaria del 2006. Il certificato in questione è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, a meno che i beni e servizi siano destinati ad un uso ufficiale, perché in tal caso gli Stati membri possono esonerare il destinatario, a determinate condizioni, dall’obbligo di far vistare il certificato.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’istante dovrà munirsi del certificato di esenzione con riferimento al regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 151 della Direttiva comunitaria del 2006.

Riguardo alla possibilità per il Consorzio istante e dell’organismo internazionale, per suo tramite, di essere dispensati dall’obbligo di vistare il certificato in questione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esonero deve essere richiesto allo Stato membro ospitante dell’organismo internazionale e, quindi, alle autorità competenti francesi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, considerando il complesso della normativa comunitaria in materia, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l’organismo internazionale (nel caso specifico, le autorità competenti francesi) che devono valutare la spettanza delle esenzioni Iva previste dalla normativa nazionale in conformità alla normativa comunitaria e, eventualmente, vistare il certificato di esenzione o concedere l’esonero da tale visto in base a quanto previsto dal Regolamento comunitario del 2011.

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