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Saggi
24 Dicembre 2014

Il nuovo regime di minimi – Legge di Stabilità 2015

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31.12.2014 ultima chiamata per accedere al vecchio regime dei minimi 

 

Il contesto:

La Legge di Stabilità 2015 prevede, tra l’altro, una sostanziale riforma del Regime dei Minimi prevedendo nuovi requisiti di accesso al Regime Agevolato in particolare in materia di ricavi e compensi, di imposta sostitutiva, di determinazione del reddito imponibile e di valori di beni strumentali ammissibili.

Le nuove regole entreranno in vigore dal 01.01.2015.

Da un’analisi degli effetti della Riforma appare evidente come per molti piccoli imprenditori e professionisti venga meno la convenienza dell’opzione al regime agevolato rispetto al regime ordinario.

Oltre ad una minore convenienza la Riforma porta con se però alcune delle semplificazioni documentali e contabili.

Andiamo a vedere nel concreto le peculiarità di questo regime procedendo poi anche ad un confronto tra l’evoluzione storica del regime agevolato dalla sua nascita ad oggi.

Provvederemo quindi ad analizzare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità.

 

La storia:

Per comprendere gli effetti della riforma è necessario dare uno sguardo all’evoluzione storica del regime a partire dalla sua introduzione del 2008.

Il regime dei minimi è stato introdotto dalla Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

I soggetti beneficiari erano i contribuenti titolari di redditi di impresa o professionali in possesso di determinati requisiti di ricavi o compensi, di beni strumentali, assenza di dipendenti, o collaboratori a progetto e assenza di operazioni di cessioni alle esportazioni.

Il regime inizialmente doveva durare 3 anni ovvero fino al 31.12.2010, poi il  termine è stato prorogato fino al 31.12.2013 per decisione del Consiglio di Europa.

Trattandosi di regime agevolato prevedeva il pagamento di una imposta sostitutiva del 20% in luogo del pagamento dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali dell’Irpef e dell’Irap.

Oltre a ciò prevedeva la non applicazione dell’Iva, nonché una serie di semplificazioni di carattere amministrativo e contabile.

Al regime dei minimi, così come previsto dalla Legge 244/2007 potevano accedere anche i soggetti in condizioni di disoccupazione o di mobilità, purché in grado di dimostrare che tale situazione non è dipendente dalla propria volontà.

L’introduzione di questo regime trova il suo contesto storico in un particolare periodo di crisi economica che ha pesantemente colpito il mondo del lavoro e dal quale molte aziende hanno provato a difendersi ricorrendo, in caso di necessità di personale, alla ricerca rivolta a possessori di partita Iva anziché assumere personale con contratti di lavoro subordinato.

Visto da quest’ottica l’introduzione di questo regime agevolato, con conseguente riduzione del peso fiscale e degli adempimenti amministrativi e contabili, potrebbe in qualche caso aver contribuito a favorire un uso distorto della partita Iva.

In realtà, proprio per evitare o perlomeno per ridurre questo rischio la norma istitutiva del Regime dei Minimi ha previsto che in alcun modo la nuova attività agevolata possa costituire prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta.

In sostanza un lavoratore dipendente non poteva licenziarsi (per propria volontà) e proseguire la stessa attività come lavoratore autonomo al solo scopo di accedere al regime agevolato.

Certo è che il Regime dei minimi ha comunque dato un impulso positivo alle richieste di partita Iva in particolare nei confronti di soggetti giovani molti dei quali alla prima esperienza “lavorativa”, avendo indicato nelle prime formulazione anche un limite anagrafico di accessibilità.

Ha infatti consentito l’avvio di nuove attività con un significativo risparmio fiscale e contenimento dei costi amministrativi.

Ricordiamo che il Regime dei Minimi è stato riformato nel 2012.

In occasione della Manovra Finanziaria 2012, D.L. n. 98/2011 sono stati ristretti i campi di applicazione del regime dei minimi a favore di una imposta sostitutiva più bassa.

Infatti l’imposta sostitutiva è stata fissata nella misura del 5% anziché del 20% come nella precedente versione.

Il recente nuovo regime, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 consente l’accesso anche a coloro che sostengono compensi per lavoro accessorio (dipendente o assimilato) fino ad un massimo di € 5.000,00.

Inoltre il nuovo regime non è più precluso a coloro che effettuano cessioni all’esportazione e operazioni ad esse assimilate.

Anche da un punto di vista previdenziale il nuovo regime apporta dei cambiamenti significativi.

Infatti sarà possibile versare i contributi sulla base del reddito effettivamente prodotto abrogando quindi il riferimento al reddito minimale annuo.

In questo caso saranno applicate le aliquote ordinarie calcolate però solo sul reddito effettivo indipendentemente dal raggiungimento del minimale.

Allo stato attuale non sono ancora ben chiare, non essendovi chiarimenti e circolari esplicative in merito, le scadenze né le aliquote da applicare anche se si ritiene ipotizzabile l’iscrizione dei nuovi minimi alla gestione separata.

Poiché alcuni soggetti potrebbero emigrare volontariamente dal regime ordinario per aderire a quello agevolato sarà predisposto a cura dell’Inps modello da compilare entro il 28 febbraio di ogni anno a mezzo di apposito canale telematico che verrà istituito affinché il contribuente interessato possa comunicare la sua adesione.

 

La determinazione del reddito imponibile:

Il nuovo regime prevede che il reddito imponibile sia determinato non come differenza tra i ricavi e compensi fatturati e i costi sostenuti, ma sulla base di una percentuale, che varia in relazione all’attività svolta, di forfettizzazione. Ciò ovviamente favorirà i soggetti che per il tipo di attività per natura non hanno costi da portare in deduzione (attrezzature, acquisto materiali, collaborazioni – seppure nei limiti di € 5.000 annui, ecc…).

Di seguito riportiamo la tabella con le soglio di compensi e ricavi nonché con il relativo indice di redditività in relazione alla macro categoria di attività svolta, per il corretto abbinamento delle quali si rinvia comunque ai codici ATECO pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

 

Attività Soglia ricavi/compensi % redditività
Industrie alimentari e delle bevande € 35.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio € 40.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande € 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti € 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari € 15.000 86%
Intermediari al commercio € 15.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione € 40.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi € 15.000 78%
Altre attività economiche € 20.000 67%

 

Cumulabilità dei redditi:

I nuovi minimi potranno cumulare i propri redditi professionali o di attività di impresa con quelli da pensione o da lavoro dipendente, purché questi ultimi non siano prevalenti rispetto a quelli dell’attività autonoma con l’eccezione del caso in cui la somma delle due tipologie di reddito non superi  € 20.000,00 nel qual caso la sussistenza della prevalenza del reddito da lavoro autonomo rispetto a quello da lavoro dipendente o da pensione non è richiesta.

 

I regimi dei minimi nelle loro evoluzioni storiche:

Legge n. 244 del 24.12.2007 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2007 – Supplemento ordinario n. 285 – Entrata in vigore della Legge 01.01.2008:

 

Requisiti:

–  ricavi o compensi nell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000,00

–  assenza di cessioni alle esportazioni;

–  assenza di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto;

–  acquisti di beni strumentali nel triennio precedente per importi non superiori a € 15.000,00 (per i beni ad uso promiscuo il valore è da considerarsi al 50%);

–  no titolari di partecipazioni in società di persone o in imprese familiari;

–  no mera prosecuzione di attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente (se non quando l’interruzione del lavoro avvenga per provata non volontà del lavoratore).

 

Effetti:

Gli effetti prodotti dall’opzione per il regime dei minimi sono:

–  applicazione di imposta sostitutiva del 20% in luogo di Irpef, addizionali regionali e comunali Irpef, Irap;

–  no addebito dell’Iva sulle fatture emesse e conseguentemente no detraibilità dell’Iva sugli acquisti;

–  esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;

–  cessazione dal regime dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti previsti dal comma 96 dell’art. 1 Legge 244/2007.

 

Regime dei minimi Disegno di Legge n. 98 del 06.07.2011 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06.07.2011 convertito con modificazione dalla Legge 15.07.2011 n. 111 – art. 27 “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”

 

Requisiti:

–  assenza di esercizio di attività artistica, professionale, di impresa anche in forma associata o di impresa familiare nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;

–  no mera prosecuzione di attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente;

–  in caso di prosecuzione di attività svolta da altri l’ammontare dei ricavi realizzati nell’esercizio precedente devono essere inferiori a € 30.000,00.

 

Validità del regime:

periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e nei 4 periodi di imposta successivi

 

Effetti:

Gli effetti prodotti dall’opzione per il regime dei minimi sono:

–  applicazione di imposta sostitutiva del 5% in luogo di Irpef, addizionali regionali e comunali Irpef, Irap;

–  no addebito dell’Iva sulle fatture emesse e conseguentemente no detraibilità dell’Iva sugli acquisti;

–  esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.

 

Legge di Stabilità 2015 art. 9 comma 33

 

Requisiti:

–  assenza di esercizio di attività artistica, professionale, di impresa anche in forma associata o di impresa familiare nell’anno solare precedente l’inizio dell’attività;

–  no mera prosecuzione di attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente (fatta eccezione per i periodi di praticantato obbligatori per accedere all’iscrizione in albi professionali);

–  no ricavi superiori ai limiti reddituali previsti per quella attività sulla base delle classificazioni Ateco (a differenza di quanto previsto nel precedente regime che indicava in € 30.000,00 il limite dei ricavi o dei compensi nella versione riformata si va da un minimo di € 15.000,00 ad un massimo di € 40.000,00).

 

Effetti:

Gli effetti prodotti dal nuovo regime forfettario previsto dal Disegno di Legge di Stabilità 2015 sono:

–  soppressione del regime delle nuove attività produttive di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (ex legge 388/2000 art. 13);

–  soppressione degli ex minimi (ex D.L. 98/2011 art. 27 comma 1 e 2);

–  soppressione del regime contabile agevolato (ex D.L. 98/2011 art. 27 comma 3);

–  applicazione di imposta sostitutiva del 15% in luogo di Irpef, addizionali regionali e comunali Irpef, Irap, con la possibilità per il primo triennio di una ulteriore agevolazione ovvero della riduzione di 1/3 del reddito imponibile;

–  deducibilità dei contributi inps direttamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo;

–  no addebito dell’Iva sulle fatture emesse e conseguentemente no detraibilità dell’Iva sugli acquisti;

–  obbligo di numerazione e conservazione dei documenti;

–  obbligo di certificazione dei compensi e dei ricavi;

–  no obbligo di tenuta delle scritture contabili e di registrazione;

–  no applicazione delle ritenute d’acconto sui compensi;

–  no sostituto di imposta;

–  esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;

–  ammissibilità di spese per l’acquisto di lavoro accessorio nei limiti di € 5.000,00 annuo (per lavoratori dipendenti, co.co.pro, collaboratori familiari, lavoro accessorio, reddito da attività in associazione in partecipazione.

 

Il nuovo regime dei minimi opererà come regime naturale, ovvero il soggetto che richiederà l’attribuzione della partita Iva, in possesso di tutti i requisiti per accedere al regime forfettario, non dovrà effettuare alcuna opzione essendo inquadrato naturalmente nel nuovo regime, fatta salva la facoltà di optare er l’applicazione dell’Iva e delle Imposte sui redditi determinata secondo le modalità ordinarie.

 

Ultima chiamata per le nuove aperture soggette al vecchio regime:

Entro il 31.12.2014 coloro che apriranno la partita Iva, in possesso dei requisiti per poter accedere al regime di minimi di cui alla Legge 98/2011 potrà avvalersi ancora di questo regime che vedrà il suo definitivo tramonto con decorrenza dal 01.01.2015 quando entrerà in vigore il regime agevolato forfettario che conti alla mano sembra comunque essere meno conveniente per i contribuenti.

Così facendo il nuovo titolare di partita Iva potrà proseguire fino al termine naturale del regime della modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva prevista per il regime dei minimi anno 2012.

L’art. 9 prevede anche una clausola di salvaguardia che consente ai contribuenti che, al 31.12.2014 rientrano nel vecchio regime dei minimi di continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza ovvero non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del 35^ anno di età).

 

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