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Saggi
9 Ottobre 2015

Modello 730 2015 redditi 2014. Come si correggono gli errori? – Le prossime scadenze

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Il contribuente che ha presentato il modello 730/2015 redditi 2014 (ordinario o precompilato) al fine di dichiarare i propri redditi, rivendicare i propri crediti o liquidare la propria imposta da versare, può, successivamente alla scadenza del termine per la sua presentazione accorgersi di aver compiuto degli errori.

Gli errori possono essere sia a proprio favore (la mancata indicazione di oneri deducibili o oneri detraibili che produce un maggior credito o un minor debito), che a proprio sfavore (l’indicazione di oneri deducibili o oneri detraibili non spettanti che producono un maggior debito o un minor credito).

Possono essere stati effettuati anche errori che non comportano riflessi in termini di imposta non influenzando così la liquidazione finale della dichiarazione dei redditi.

In questo percorso analizzeremo i casi di 730 integrativo e di 730 rettificativo, evidenziando le varie ipotesi operative, nonché i singoli termini per la loro presentazione:

 

730 integrativo:

Il modello 730 integrativo (a favore del contribuente) si presenta quando la dichiarazione precedentemente inviata è stata correttamente compilata ma il contribuente abbia erroneamente indicato degli oneri detraibili o deducibi o abbia dimenticato di esporre oneri deducibili o detraibili che modificano a proprio favore la liquidazione della dichiarazione, determinando un maggior credito da rimborsare oppure quando l’errore comporti la liquidazione di un minor credito (a sfavore del contribuente).

In questo caso, entro il termine del 25 ottobre 2015, prorogato al 26 ottobre 2015 essendo il 25 di domenica, sarà possibile presentare il modello 730 integrativo attraverso un intermediario, Caf o professionista anche nel caso in cui precedentemente la dichiarazione fosse stata presentata attraverso il datore di lavoro o attraverso altri canali di trasmissione telematica.

Ricordiamo per esempio che a decorrere dall’anno 2015 è stato possibile inviare, accettando o modificando il modello precompilato inviato ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, il modello 730 anche attraverso le proprie credenziali di accesso ai servizi telematici Fisco On Line.

Nel frontespizio del modello 730 integrativo bisognerà aver attenzione a barrare i codici corretti a seconda della situazione in cui il contribuente si trova.

 

Modello730-correzione-errori

 

 

In particolare, il contribuente dovrà indicare:

Codice 1: nel caso di errore che comporta una minore imposta Irpef, Addizionale Regionale o Addizionale Comunale da versare all’Erario o quando l’errore comporti un maggior credito a favore del contribuente.

Codice 2: nel caso in cui il Sostituto di Imposta abbia cambiato dati fondamentali (Partita Iva, Codice Fiscale, Ragione Sociale) tali da rendere difficile per l’Agenzia delle Entrate poter comunicare i dati relativi ai conguagli.

Codice 3: nel caso in il Contribuente abbia rilevato nell’originaria dichiarazione trasmessa sia errori riconducibili al Codice 1 che errori riconducibili al Codice 2.

Nel caso in cui il contribuente si lasciasse sfuggire anche questa data al fine di correggere la precedente dichiarazione avrà la possibilità di presentare un Modello Unico Persone Fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo, rinviando così nel tempo la possibilità di ricevere il rimborso del maggior credito riliquidato.

Il modello 730 integrativo non potrà invece essere utilizzato qualora il contribuente si accorga di aver omesso di dichiarare dei redditi o abbia indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore all’importo spettante.

In questo caso il contribuente dovrà necessariamente presesntare il modello Unico Persone Fisiche (se il termine per la sua presentazione è già scaduto potrà farlo o entro 90 giorni dal 30.09.2015 o entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta successivo).

Il contribuente dovrà inoltre provvedere al versamento delle somme dovute tenendo presente che in ogni caso l’eventuale credito risultante in sede di 730 sarà stato o sarà comunque liquidato dal sostituto d’imposta.

Se il contribuente verifica di non aver dichiarato tutti i redditi nella dichiarazione presentata e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito di imposta il contribuente dovrà necessariamente presentare il modello Unico Persone Fisiche rispettando le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini). Nel caso di liquidazione che evidenzi un debito il contribuente dovrà provvedere al suo contestuale versamento a mezzo dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997;
  • entro il termine per la presentazione del Modello Unico con riferimento all’anno successivo (dichiarazione integrativa); anche in questo caso se dalla liquidazione della dichiarazione integrativa emerge un debito dovrà provvedere al versamento dell’imposta, unitamente a sanzioni e interessi a mezzo dell’istituto del ravvedimento operoso;
  • entro il 31 ottobre del 4^ anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione dei redditi, con l’applicazione della sanzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria di cui all’art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1988.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore o dell’ente pensionistico (nella loro qualità di sostituto d’imposta) di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base all’originario modello 730, ora oggetto di rettifica o integrazione.

Nel caso in cui il contribuente che deve presentare la dichiarazione integrativa si rivolga allo stesso Caf, Intermediario o Professionista abilitato che aveva redatto la precedente dichiarazione dei redditi sarà sufficiente presentare solo la documentazione afferente all’integrazione da effettuare.

In caso contrario, in presenza di soggetto che elaborerà la dichiarazione integrativa diverso dall’originario soggetto dovrà essere presentata tutta la documentazione afferente l’anno di imposta oggetto di dichiarazione.

 

730 rettificativo:

Qualora il contribuente abbia riscontrato degli errori sulla propria dichiarazione dei redditi non dallo stesso determinati ma dovuti a errori del soggetto (Caf o professionista) che ha presentato in origine la dichiarazione dei redditi potrà presentare il 703 rettificativo così da rettificarne il contenuto errato.

In questo caso il termine ultimo per la sua presentazione (sempre attraverso il Caf o il professionista) scadrà il 10 novembre 2015.

 

Novità in materia di responsabilità di Caf, Intermediari e Professionisti abilitati – il visto di conformità leggero:

A tale proposito dobbiamo ricordare come siano intervenute importanti novità in materia di responsabilità dei Caf e dei professionisti che presentino per conto dei propri clienti le dichiarazioni dei redditi.

A questi soggetti infatti è stata attribuita la responsabilità per il controllo formale dei dati forniti dai Contribuenti, introducendo il così detto “visto di conformità leggero” ai sensi dell’art. 35 comma 1 e 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 così come modificati dall’art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 avente per oggetto “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014 ed entrato in vigore il 13.12.2014.

In caso di rilascio di visto di conformità infedele al professionista potrà essere addebitata una sanzione amministrativa con un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.582.

La presentazione, entro il termine del 10 novembre 2015, del modello 730 rettificativo, eviterà al professionista l’applicazione della sanzione.

 

Il quadro F del modello 730 integrativo:

Ricordiamo che la liquidazione delle imposte nel modello 730 viene gestita nel Quadro F; in questo quadro sono infatti riepilogati gli acconti, le ritenute e le eccedenze di imposta che concorrono a generare il credito complessivamente rimborsato o il debito trattenuto dal sostituto di imposta.

Il Quadro F contiene anche una sezione particolare interessante proprio per i contribuenti che necessitano di presentare il modello 730 integrativo per correggere eventuali errori o omissioni di dati da dichiarare.

In particolare la sezione oggetto di analisi è la sezione VII. Qui troveranno infatti collocazione le somme versate a titolo di acconto Irpef, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale nell’anno di imposta, gli importi rimborsati dal datore di lavoro, i crediti utilizzati in compensazione nel modello F24 al fine di rideterminare correttamente il maggior credito o minor debito da regolarizzare.

Laddove risultasse un credito di imposta il contribuente potrebbe scegliere di usarlo in compensazione in occasione del versamento di altri tributi come per esempio l’Imu o la Tasi.

Modello730-correzione-errori-2

Modello730-correzione-errori-3

 

 

I tempi di rimborso del maggior credito o di versamento del maggior debito:

Il risultato della liquidazione del 730 integrativo o rettificativo sarà comunicato al sostituto di imposta il quale provvederà a rimborsare il maggior credito o a trattenere, per il suo successivo versamento, nella busta paga del mese di dicembre.

Le sanzioni in caso di ritardata presentazione del modello 730 integrativo da parte dell’intermediario:

La trasmissione, da parte dell’Intermediario, del modello 730 integrativo oltre i termini ordinari di presentazione comporta l’applicazione di due distinte sanzioni:

  • violazione formale: tardività nella presentazione, prevede l’applicazione di una sanzione fissa di € 516,00;
  • ritardato versamento di imposte dovute da parte del sostituto: trattasi di violazione sostanziale, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 30% delle imposte non versate.

In entrambi i casi l’intermediario potrà beneficiare dell’applicazione di sanzioni ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

 

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