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Saggi
26 Novembre 2016

La Voluntary disclosure

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La Voluntary Disclosure è una procedura per la regolarizzazione della detenzione di patrimoni “non dichiarati” e illecitamente detenuti all’estero. Attraverso questa “collaborazione volontaria” il contribuente accetta di versare le imposte e le sanzioni ridotte a fronte della dichiarazione della provenienza di tutti i patrimoni detenuti e non dichiarati, con annullamento delle sanzioni penali e la possibilità quindi di disporre liberamente del capitale.

Questa sorta di possibilità di “riabilitazione” dei patrimoni anticipa l’inizio dello scambio automatico internazionale delle informazioni fiscali che partirà dal 01/01/2018.

Il 2017 sarà l’ultima occasione per chi desidera regolarizzare la detenzione “illecita” di capitali all’estero: infatti il D.L. 193/2016 del 22 ottobre ha previsto la proroga della Voluntary Disclosure fino al 31/07/2017.

E’ possibile affermare che esistono tre diverse “tipologie” di Voluntary Disclosure: quella volta alla regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati e illecitamente detenuti all’estero, quella specifica per lo Stato della Città del Vaticano, e quella “nazionale” diretta alla regolarizzazione dei redditi non dichiarati e non connessi ad attività estere. A queste tre, si affianca in parallelo la Voluntary Disclosure per i contanti e i valori al portatore. Caratteristica comune a tutte queste “tipologie” di un unico istituto, è la necessità che in ogni caso le attività da regolarizzare siano originate da violazioni di natura tributaria.

Per comprendere l’importanza di cogliere questa ultimissima chance non sarà sufficiente illustrare le modalità di calcolo ed il risparmio immediato quanto piuttosto le novità che caratterizzeranno il futuro sistema di controlli internazionali e le conseguenze che però diventeranno realtà soltanto dal 2018.

 

Il futuro scenario internazionale e nazionale

Nel corso del Global Forum del 2014 a Berlino, 58 Paesi si sono impegnati a partecipare al sistema di scambio internazionale di informazioni fiscali approvato dall’OCSE (ossia lo Standard for Automatic Exchange of Information – AEOI) a partire dal 2017 (Anguilla, Argentina, Barbados, Belgio, Bermuda, Cile , Cipro, Colombia, Corea, Croazia, CuraÇao, Danimarca, Dominica, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, India, Irlanda, Islanda, Italia, Jersey, Lettonia, LIechten-stein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Messico, Montserrat, Niue, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unico, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, San Marino, Seychelles, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos e Ungheria) e altre 35 giurisdizioni si sono impegnate a partecipare a partire dal 2018 (Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Aruba, Austria, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei, Canada, Cina, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Grenada, Hong Kong, Indonesia, Israele, Isole Marshall, Macao, Malesia, Monaco, Nuova Sela da, Quatar, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Singapore, Saint Maarten, Svizzera e Turchia). Ad oggi, dietro la spinta dell’OCSE e del Consiglio d’Europa, anche Panama, “simbolo” di paradiso fiscale nell’immaginario collettivo, ha aderito alla “convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale “.

L’impegno mondiale allo scambio delle informazioni di natura fiscale comporterà quindi, tra poco meno di un anno, l’inizio di controlli mirati alla ricerca di infrazioni e di non conformità fiscali mai prima rilevati. Da quel momento, inoltre, le sanzioni, da considerarsi anche sotto il profilo penale, oltre che multiple in quanto rilevabili da tutti i paesi coinvolti da un medesimo trasferimento illecito di patrimonio, saranno tali da costituire un deterrente più che convincente. Ma per coloro che hanno già patrimoni all’estero, che non possono quindi disporne in maniera “completa” facendoli rientrare in Italia, quale scenario li attende?

Trattandosi di un cambiamento con conseguenze piuttosto importanti e radicali, non sorprende che venga previsto un istituto “una tantum” volto alla regolarizzazione spontanea.  In Italia tale strumento è stato chiamato Voluntary Disclosure (o collaborazione volontaria): introdotto nel 2015, è stato prorogato, soltanto per i soggetti che non hanno beneficiato della prima versione, fino al 31/07/2017. Considerati i termini, non è possibile ipotizzare ulteriori proroghe né l’introduzione a regime dello strumento in quanto altrimenti la procedura di scambio internazionale delle informazioni non avrebbe significato.

 

La Voluntary Disclosure rappresenta quindi l’ultimo treno  per tutti quelli che detengono patrimoni non dichiarati all’estero, ma anche valori e denaro contante in cassette di sicurezza in Italia.

Una volta che il sistema di interscambio delle informazioni fiscali tra i Paesi sarà perfezionato, i controlli saranno sicuramente pressanti: infatti a fronte della Voluntary Disclosure sono state rafforzate sia la normativa relativa ai  termini di accertamento che l’impianto sanzionatorio. Non è un caso che sia previsto il raddoppio dei termini per l’accertamento dei redditi e per l’applicazione  degli aggravi previsti dall’art. 12 DL 78/2009 in caso di presunzione reddituale di asset black list. Stesso discorso per l’obbligo imposto ai Comuni Italiani di segnalare all’Agenzia dell Entrate tutte le richieste di iscrizione dal 2010 all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), al fine di formazione di liste selettive per gli accertametni su attività estere non dichiarate (quest’ultima azione è volta a colpire trasferimenti di residenza, fittizi o reali non ha rilevanza, diretti all’acquisto della disponibilità delle attività estere non dichiarate in Italia che, in base alla normativa dello stato ospitante, sarebbero stati soggetti all’obbligo di regolarizzazione fiscale nello Stato di origine).

A questo punto, considerando che gli anni soggetti a controllo possono variare dai 10 ai 12 anni, e che le metodologie di interscambio dati renderanno possibili gli incroci tra i titolari di attività estere e dichiarazioni presentate dagli stessi prive del quadro RW, è quasi improbabile che un soggetto possa sfuggire ad un accertamento. Vediamo quindi quali possono essere le conseguenze di un accertamento in materia di attività estere non dichiarate e, per contro, i vantaggi derivanti dall’adesione alla Voluntary Disclosure.

 

In caso di accertamento…

I rischi derivanti da un accertamento in caso di mancata adesione alla V.D. non possono che dirsi “pesanti”: oltre al versamento di tutte le imposte evase (IRAP, IRES, IRPEF, IVA, IVIE/IVAFE, di successione, donazione etc..), agli interessi ed alle sanzioni amministrative (omessa, infedele dichiarazione etc…),  il vero “salasso” sarebbero le sanzioni penali collegate sia in caso di superamento di determinate soglie, sia in caso di reato di “riciclaggio e autoriciclaggio”. Se il primo reato risulta piuttosto chiaro, il secondo è stato istituito assieme alla prima Voluntary con l’art. 648-ter.1 del codice penale.

Per autoriciclaggio è inteso il comportamento di un soggetto che, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa. I reati tributari risultano quindi “reati presupposto” a quello di autoriciclaggio. Da notare che sebbene i reati tributari a presupposto quindi di un reato di autoriciclaggio, fossero prescritti, attraverso questo secondo reato, e cioè attraverso l’autoriciclaggio, tornano in “vita” in quanto quest’ultimo è un ulteriore illecito che può essere sempre contestato.

Il reato di autoriciclaggio è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 € con aumenti/riduzioni a seconda della caratterizzazione del fatto (es. svolgimento di attività finanziaria o bancaria, ipotesi di non provenienza mafiosa etc..).

Inoltre merita ricordare che la responsabilità dell’illecito in materia di autoriciclaggio non è limitata al contribuente ma estesa a tutti i suoi consulenti (bancari, assicurativi, finanaziari o professionisti) che lo hanno assistito/consigliato nella gestione delle attività finanziarie all’estero. La punibilità dell’autoriciclaggio potrebbe assumere carattere multiplo: infatti molti paesi hanno introdotto tale reato, tra questi la Svizzera e San Marino. Ed è proprio la presenza di questi illeciti penali nei  diversi ordinamenti dei Paesi a permettere la cooperazione penale internazionale.

 

Voluntary Disclosure: i benefici

I benefici premiali della Voluntary Disclosure sono caratterizzati dall’esclusione della punibilità dei più importanti reati fiscali come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione indefedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA, autoriciclaggio. Vengono ridotte alla metà del minimo edittale le sanzioni sul monitoraggio fiscale e quelle reddituali sono portate al 75% del minimo (1,5% per attività in Paesi White list, riducibile allo 0,5%, 3% in altri casi).

Le sanzioni base per le violazioni di “origine dichiarativa” saranno ridotte e potranno variare dal 60 al 90% .

Rispetto alla precedente Voluntary, a seguito degli ultimi accordi stabiliti tra le Nazioni, vengono considerati Stati black list con accordo anche le Isole Cayman, Hong Kong, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra: in questo modo il costo dell’adesione per i soggetti che detengono attività in questi Paesi risulterà notevolmente ridotto (più di 5 punti percentuali). La sanzione minima per violazioni del quadro RW sarà pari a quella prevista per la detenzione di attività finanziarie in stati non black list ed in presenza di un waiver o del trasferimento in Italia sarà possibile evitare il raddoppio dei termini per l’accertamento dei redditi e degli aggravi previsti dall’art.12 DL 78/2009 per gli assets black list.

Con l’adesione alla Voluntary Disclosure, a condizione che le informazioni per la liquidazione delle imposte e la compilazione del quadro RW siano illustrate analiticamente nella relazione necessaria all’adesione e che le relative imposte interessi e sanzioni siano versate in unica soluzione entro il 30/9/2017, si ha l’esonero dichiarativo per il quadro RW e per i redditi finanziari afferenti le attività oggetto di regolarizazione sia per il 2016 che per frazione del 2017.

Effetto importantissimo dell’adesione alla Disclosure Voluntary è la definitiva regolarizzazione dei patrimoni con immediata liberazione in termini di trasmissibilità del patrimonio, anche in un’ottica di passaggio generazionale, oltre alla possibilità di far rientrare il capitale in Italia e disporne liberamente. Per chi desidera mantenere invece le attività all’estero, sarà possibile aderire alla Voluntary Disclosure e procedere attraverso un rimpatrio giuridico delle attività estere, con mandato fiduciario e conseguente affidamento delle  attività in amministrazione o gestione ad una società fiduciaria.

Il legislatore, come anticipato in precedenza, ha anche previsto la possibilità di una collaborazione “nazionale” quando siano state evase imposte sui redditi non collegati ad attività da indicare nel quadro RW: si ha quindi una procedura parallela alla principale nel caso in cui siano presenti contante o valori al portatore (es. obbligazioni e prodotti finanziari non nominativi etc.) derivanti da evasione fiscale da regolarizzare. In questo caso la procedura di adesione alla Voluntary Disclosure è chiaramente differente rispetto a quella base, ma i benefici  sono i medesimi.

 

Modalità di adesione alla Voluntary Disclosure

L’adesione si ha mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di tutte le informazioni inerenti i patrimoni detenuti all’estero anche per interposta persona e la relativa documentazione richiesta; in base a questi dati vengono calcolate le imposte dovute (IRPEF e relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive, IVAFE etc.) maggiorate degli interessi e delle sanzioni ridotte applicabili. La Voluntary dovrà riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non siano scaduti i temini di accertamento.

Non è possibile aderire alla Voluntary Disclosure nel caso in cui il contribuente abbia avuto notizia di accessi, iscpeizoni, verifiche o sia iniziata qualunque tipo di attività di indagine amministrativa/penale relativa all’ambito di applicazione della procedura di adesione.

L’accesso alla Voluntary Disclosure è inibita per i soggeti che l’hanno presentata in precedenza.

Risultano sanabili le violazioni commesse fino al 30/09/2016.

Possono accedere alla Voluntary Disclosure le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e assimilate.

Con il DL 193/2016 la Voluntary Disclosure cambia aspetto, almeno dal punto di vista tecnico. Infatti viene prevista la possibilità di autoliquidare le imposte, sanzioni ed interessi anziché attendere che la liquidazione sia effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.  Occorre comunque tener presente che in presenza di insufficiente versamento dovuto a errati conteggi, è prevista una sanzione del 10% nel caso in cui la differenza di versamento sia superiore al 10-30% del totale dovuto, del 3% se l’insufficiente versamento sia inferiore al 10 o al 30% del totale. Nel caso in cui sia effettuato un versamento superiore al dovuto, l’eccedenza potrà essere richiesta a rimborso o compensata. L’autoliquidazione è una facoltà concessa al contribuente che, anche in funzione delle possibili sanzioni aggiuntive per insufficiente versamento, potrà sempre decidere di attendere il conteggio effettuato dagli uffici (successivo alla scadenza del 30/09/2017 ed entro il 31/12/2018), ma sconterà le sanzioni pari al 60 o 85% del minimo.

Una volta quindi presentata l’istanza e determinato l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni ridotte, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30/09/2017. Il versamento potrà anche essere rateale, con tre rate mensili di pari importo la prima avente scadenza il 30/09/2017.

Per quanto riguarda il contante e valori al portatore sarà infatti necessario che il “soggetto collaboratore” rilasci una dichiarazione in cui si attesti che i valori non derivano dalla commissione di reati diversi da quelli previsti dall’art.5-quinquies c. 1 lett.a) e b) D.L.167/1990 (omessa/infedele dichiarazione, omesso pagamento IVA, utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta art.3 D.Lgs.74/2000), oltre all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio che accerti il contenuto delle cassette di sicurezza. Inoltre tali valori dovranno essere oggetto di deposito vincolato presso intermediari finanzairi abilitati, fino alla conclusione della procedura.

 

Voluntary Disclosure Nazionale, contanti e valori al portatore

La  “Voluntary Disclosure Nazionale” identifica la possibilità di regolarizzare l’evasione su  imposte sui redditi non connessi alle attività estere (ossia quei redditi da non indicare nel quadro RW). Unico requisito, comune alla Voluntary Disclosure per attività estere, è che l’origine dei valori non derivi da reati diversi da quelli tributari. Gli effetti dell’adesione sono quelli di riduzione delle sanzioni con esclusione di alcune di quelle penali (tra cui quelle derivanti dal reato di autoriciclaggio).

E’ prevista anche una “sanatoria” per il denaro contante e valori al portatore: in questo caso le modalità di adesione alla Voluntary, come sopra meglio indicato, sono più stringenti e prevedono un’apposita dichiarazione in cui si attesti che l’origine dei valori non deriva da condotte diverse da reati tributari presupposti dalla normativa, l’apertura e l’inventario in presenza di un notaio entro  il termine di presentanzione della documentazione oltre al deposito vincolato fino al termine della procedura. Successivamente si ha la “liberazione” dei valori e dei contanti.

Si ricorda che chiunque fraudolentemente si avvalga della Volutary Disclosure per far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti e valori provenienti da reati diversi da quelli tributari, è punito con la reclusione da un anno e sei mei a sei anni ed è inoltre soggetto all’applicabilità dei reati di riciclaggio e autoriclaggio.

 

 

Voluntary Disclosure per Città del Vaticano

Pubblicati in  Ottobre 2016 i due provvedimenti attuativi della convenzione in materia fiscale tra Governo e la Città del Vaticano: viene così regolamentata una procedura parallela alla Voluntary Disclosure prevista dalla L. 186/2014 e prorogata con il D.L. 193/2016.

Merita ricordare che dal 01/04/2015 è stata stipulata la convenzione tra Italia e Vaticano per le procedure di scambio di informazioni tra i due Stati nel rispetto dell’art. 26 del modello OCSE.

A seguito di tale accordo è stata prevista una tantum, la possibilità per i soggetti che detengono proventi e attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, di regolarizzare i periodi 2010-2015.

Possono accedere alla procedura le persone fisiche rientranti nelle categorie dei chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dignitari, impiegati, salariati e pensionati della Santa Sede e degli altri enti indicati all’art. 17 del Trattato del Laterano oltre agli Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

La regolarizzazione avviene attraverso la presentazione di un’istanza allo IOR entro 180 giorni dall’entrata in vigore della convenzione (scadenza quindi 14/4/2017), corredata dalla documentazione riepilogativa indicata nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate; sarà lo stesso IOR a inviare telematicamente le istanze ricevute, all’Agenzia delle Entrate entro 270 giorni dal 15/10/2016. L’accesso alla procedura rimane possibile solo se non siano ancora iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Per gli anni oggetto di regolarizzazione sono dovute somme forfetarie a titolo sia di redditi di capitale che di redditi diversi delle attività finanziarie, e per gli esercizi successivi al 2011 anche l’IVAFE sulle attività finanziarie detenute presso gli enti sopra indicati. Beneficio sicuramente valido per presentare l’istanza è l’esclusione della sanzioni anche penali, come anche già previsto per la Voluntary Disclosure.

 

Conclusioni

Come illustrato sussistono differenti “tipologie” di Voluntary Disclosure, la principale per le attività detenute all’estero e non dichiarate, la Voluntary relativa ai capitali e ai valori al portatore e quella relativa allo Stato della Città del Vaticano. Per tutte i benefici sono innegabili sebbene i costi non si possano dire indifferenti. Sicuramente però, in caso di accertamento, la cui probabilità, come abbiamo visto, dal 2018 diventerà quasi una certezza, molti che non hanno compreso l’oppurtunità  concessa dalla Voluntary Disclosure si pentiranno sicuramente a fronte di gravose sanzioni amministrative ma anche penali. E’ per questo motivo che ad oggi non resta che compiere un “atto di coraggio” sostenuti dalla certezza di un risparmio futuro e di una serenità innegabile.

 

Per richiedere una consulenza professionale, scrivi alla D.ssa Bianchi

 

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