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Saggi
12 Settembre 2014

Incentivo per l’assunzione di disoccupati

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Premessa:

E’ ormai chiaro a tutti noi che l’unico modo per rilanciare l’economia del nostro Paese Italia che vede negli ultimi mesi una sensibile riduzione dei consumi anche su beni di prima necessità, al netto degli sprechi tipici dell’opulenza, quali generi alimentari e medicinali, sia quello di sbloccare l’emergenza lavoro.

Si tratta infatti di un ciclo vizioso, di un effetto domino che porta a lungo andare inevitabilmente alla recessione.

Gli italiani, ceto medio-basso, contraggono i consumi e quindi gli acquisti per carenza di liquidità; se i consumi diminuiscono, quindi cala la domanda, la produzione rallenta, se la richiesta del mercato rallenta le fabbriche e le industrie bloccano la catena di produzione, riducono gli incassi, dispongono di ridotta liquidità, si avvalgono di  ammortizzatori sociali (c.i.g., mobilità) o ancor peggio riducono il personale (licenziamenti, prepensionamento e altre forme di incentivo per l’uscita dal lavoro).

E poi? E poi l’economia cessa di girare perché un lavoratore in c.i.g., mobilità o disoccupato altro non potrà fare che ridurre ulteriormente i consumi, alimentando quella reazione a catena che immobilizza l’economia di un paese. Fenomeno questo che purtroppo in Italia già si sta verificando.

Ecco quindi la necessità di provvedimenti che sostengano l’economia incentivando le assunzioni attraverso sgravi fiscali e contributivi.

Sono giorni caldi questi e non tanto meteorologicamente parlando, visto anche la tiepida estate di quest’anno, quanto perché al rientro delle ferie molte aziende nel riprogrammare la ripresa potranno pensare di approfittare delle agevolazioni previste in via sperimentale dalla Legge 191/2009 essendo stata autorizzata la proroga dei benefici per l’occupazione in essa previsti.

Nel corso del presente articolo vedremo nel dettaglio le caratteristiche del beneficio anche alla luce del contenuto della Circolare Inps n. 98 del 06.08.2014 emessa dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Procediamo quindi nell’analisi del provvedimento.

 

Riferimenti normativi:

–  Legge n. 191 del 23.12.2009 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge Finanziaria 2010 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 302 del 30.12.2009 Supplemento Ordinario n. 243; entrata in vigore l’01.01.2010; per quanto di nostro interesse analizzeremo l’art. 2 commi 134 – 135 e 151 contenente la definizione di agevolazioni in caso di particolari assunzioni;

–  Legge n. 183 del 12.11.2011 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di Stabilità 2012 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011 Supplemento Ordinario n. 234; entrata in vigore l’01.01.2012 contenente la proroga degli incentivi previsti dalla Legge 191/2009 in materia di assunzioni;

–  Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 75866 del 02.09.2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.01.2014 Serie Generale prevedente le modalità di attuazione della proroga dei benefici previsti dalla Legge 191/2009;

–  Circolare Inps n. 22 del 31.01.2011 indicante le caratteristiche della proroga dei benefici;

–  Circolare Inps n. 98 del 06.08.2014 indicante le modalità e i termini di richiesta;

–  Legge n. 25 del 19.01.1955 “Disciplina dell’apprendistato” – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14.02.1955; entrata in vigore dal 01.03.1955 e fino al 24.10.2011 (data di introduzione della Riforma del Testo Unico in materia di apprendistato);

–  Legge n. 223 del 23.07.1991 “norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia del mercato del lavoro” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.07.1991, supplemento ordinario n. 43; entrata in vigore l’11.08.1991.

 

Ripercorriamo quindi l’evoluzione di questi incentivi.

 

Soggetti beneficiari:

La Legge 191/2009 ha introdotto in via sperimentale per l’anno 2010 e successivamente per effetto di proroga anche per l’anno 2011 una serie di benefici fiscali e contributivi per quei datori di lavoro che assumevano particolari categorie di disoccupati, ovvero:

  •   disoccupati con almeno 50 anni titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
  •   dipendenti già in forza, con almeno 35 anni di anzianità contributiva che non possono accedere alla disoccupazione;
  •   disoccupati titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (nel caso di assunzione a tempo indeterminato e full time).

 

Tali incentivi sono stati ulteriormente prorogati per l’anno 2012 dal Decreto Ministeriale n. 75866 del 2013.

Molto importante per la comprensione dei benefici previsti dalle norme articolate indicate nella premessa è la Circolare Inps n. 09 del 06.08.2014 che integra l’analoga ma precedente Circolare n. 22 del 31.01.2011.

Vediamo nel dettaglio i benefici oggetto di proroga.

I riferimenti per tale incentivo sono contenuti all’art. 2 comma 134 e 135 della Legge 191/2009 nonché all’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 75866/2013.

I benefici spettano in particolare per le assunzioni effettuate nel 2012:

  •   a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  •   a tempo parziale o a tempo pieno;
  •   trasformazione di contratto a tempo indeterminato o proroga di contratto a tempo determinato, effettuate nel corso del 2012, per dipendenti già in forze che alla data della trasformazione o della proroga abbiano compiuto i 50 anni di età e fossero alla data di assunzione a tempo determinato destinatari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari;
  •   proroga di contratti a tempo determinato;
  •   prolungamento dei contratti a favore di dipendenti acquisiti dalle liste di mobilità.

 

Requisiti dei datori di lavoro:

I requisiti richiesti per il Datore di Lavoro sono specificatamente indicati nella Circolare Inps n. 22 del 31.01.2011 la quale al paragrafo “A3 – Requisiti del datore di lavoro per il godimento dell’incentivo” indica le situazioni che negano l’accesso del beneficio ovvero:

– assunzione/proroga/trasformazione in ottemperanza a preesistente obbligo derivante da Legge, Contratto Collettivo o Contratto Individuale;

– assunzione di soggetto proveniente da impresa con collegamento o controllo con il nuovo datore di lavoro a meno che non siano trascorsi almeno 6 mesi dal precedente rapporto;

– datore di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale per analoghe mansioni;

– datore che abbia posto in atto sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

 

Tipo di incentivo:

Il beneficio concretamente è rappresentato da uno sgravio contributivo e così come per le risorse disponibili anche gli incentivi sono modulati in funzione del tipo di assunzione oggetto di agevolazione.

In particolare il datore di lavoro può beneficiare:

a) dell’applicazione dei contributi previdenziali nella misura prevista per gli apprendisti (10% per 18 mesi) nei casi di:

1) assunzione di cittadini over 50 beneficiari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari;

2) trasformazione di contratto a tempo indeterminato;

3) proroga del contratto a tempo determinato (in questo caso l’incentivo sarà applicabile per 12 mesi).

 

Per i contratti stipulati dal 18.07.2012 (data di entrata in vigore della Riforma Fornero – Legge n. 92/2012) l’agevolazione spetta solo se il datore di lavoro rispetta le norme relative al diritto di precedenza del lavoratore assunto o di un altro.

 

b) del prolungamento della riduzione contributiva, sempre con l’applicazione dei contributi previdenziali nella misura prevista per l’apprendistato (10% per 18 mesi) nei casi di:

1) proroga del rapporto di lavoro per dipendenti già in forze assunti attingendo dalle liste di mobilità (quindi assunzione già agevolata);

2) proroga del contratto per dipendenti già in forze, over 50 e con almeno 35 anni di anzianità contributiva.

In quest’ultima fattispecie (dipendenti con almeno 35 anni di anzianità contributiva) il beneficio si applica fino alla data di maturazione del diritto alla pensione.

 

c) del contributo mensile di cui all’art. 2 comma 151 Legge 191 del 2009 nei casi di:

1) assunzione di lavoratori destinatari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari;

2) assunzione di lavoratori destinatari del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Nelle presenti fattispecie il beneficio consiste nell’indennità residua ovvero quell’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno del reddito non erogato.

 

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie messe a disposizione variano in funzione del tipo di azione posta in essere dal datore di lavoro; di seguito le evidenziamo:

769,453,38 : assunzione di disoccupati over 50 destinatari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato;

37.506,17 : prosecuzione di rapporti di lavoro con soggetti precedentemente iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati destinatari di indennità di disoccupazione non agricola non requisiti normali avente almeno 50 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva;

794.629,00 : assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile.

 

Modalità di accesso alle istanze:

I datori di lavoro che, nel rispetto delle condizioni sopra indicate per il diritto all’incentivo, possono e intendono accedere agli incentivi dovranno presentare apposita domanda esclusivamente con modalità telematica accedendo alla procedura presente sul sito www.inps.it al quale il datore di lavoro potrà accedere attraverso l’identificazione con codice fiscale e codice Pin personale.

La presentazione delle domande potrà avvenire mediante identificazione diretta del datore di lavoro o attraverso l’accesso da parte di intermediari autorizzati (consulenti del lavoro).

La piattaforma allo scopo predisposta prevede la formulazione di una dichiarazione di responsabilità del contribuente “DiResCo”, l’applicativo studiato per consentire di sottoscrivere telematicamente le principali dichiarazioni in autocertificazione in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso all’incentivo.

La procedura consente inoltre di ricevere in tempo reale idoneo riscontro dell’avvenuta comunicazione.

 

Termine per la presentazione delle istanze:

Il termine ultimo per l’invio è fissato al 30.09.2014; entro tale data dovranno essere ripresentate anche quelle domande erroneamente già presentate.

Le sedi dovranno completare l’esame istruttorio delle richieste e trasmettere, dopo gli opportuni controlli in merito all’ammissibilità delle domande, le graduatorie alla Direzione Generale indicando i soggetti beneficiari e i soggetti per i quali l’istanza è stata rigettata.

La pubblicazione dovrà avvenire entro il 31.10.2014.

 

Priorità nelle graduatorie:

Trattandosi comunque di incentivi erogabili in funzione delle risorse finanziarie disponibili, risulterà importante, nel caso in cui le stesse risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste inoltrate, l’ordine cronologico di assunzione, proroga o trasformazione del contratto oggetto di incentivo.

 

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