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Accoglimento del ricorso contro cartella per ritenuto omesso versamento iva – Ctp di Genova

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Accoglimento del ricorso contro cartella per ritenuto omesso versamento iva – Ctp di Genova

Sentenza n. 141.20.12. Depositata il 14.06.2012.

Commissione Tributaria Provinciale di Genova.

Sezione ventesima.

Presidente: Dott. Antonio Ghigliazza.

Relatore: Dott. Roberto Simonazzi. R.g.r. n. 3482/10.

Massima:

La cartella di pagamento di equitalia emessa a seguito di controllo dell’ufficio per omesso versamento dell’iva anno 2006 e’ stata sgravata perche’ l’ufficio aveva provveduto all’annullamento dell’atto impugnato a seguito di autotutela.

Genova, 16.05.2012.

Svolgimento del processo.

La società N………………………………………….. & C. SAS ha prodotto ricorso contro la cartella di pagamento n. 04820100022046219 Equitalia Sestri spa di euro 80.286,92 dell’Agenzia Entrate di Genova anno 2006 per omesso versamento IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti .

In premessa espone che nella cartella appare chiaramente la duplicazione della pretesa fiscale.

Fa presente i motivi del ricorso:

Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell’avviso di accertamento anno 2006 ex art. 42 co 1 DPR 600/1973 .
Nel merito osserva che da segnalazione degli imponibili forfetari ai fini imposta sugli intrattenimenti dell’anno 2006, l’Ufficio ha erroneamente considerato la società ricorrente in regime forfetario IVA – invece ha optato dal 2001 per il regime ordinario ex art. 74 co 6 DPR 633/72 – e pertanto ha proceduto al recupero dell’imposta ed accessori per l’anno 2006.
Evidenzia che per l’anno 2006 l’imposta Iva è stata calcolata nel modo ordinario e la società ha aderito all’adesione dell’Ufficio ed ha pertanto versato quanto richiesto.

Chiede l’accoglimento del ricorso.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia nelle proprie controdeduzioni che in via preliminare ha provveduto allo sgravio parziale della cartella in quanto ha annullato la partita erariale n. 2010C0012022 per duplicazione di ruolo inoltre l’Ufficio ha correttamente inviato alla società la comunicazione delle violazioni constatate con prot. 2010/15776.

Nel merito sostiene che la società avrebbe dovuto versare per il 2006 l’iva – ai sensi dell’art. 74 comma 6 DPR 633/1972 – di euro 26.882,00 come da calcoli evidenziati e di conseguenza chiede alla Commissione di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e di rigettare nel restante.

Equitalia non si è costituita.

Motivi della decisione.

La Commissioneha preso atto della documentazione presentata dalle parti in contenzioso e in pubblica udienza ha ascoltato i loro rappresentanti, in particolare osserva che il ricorso risulta fondato in quanto la cartella di pagamento in questione è stata sgravata per la parte relativa alla duplicazione dei tributi e relativi accessori.

Ritiene altresì che la base relativa al versamento dell’IVA riguardante l’anno 2006 sia diversa da quella operata dall’Ufficio in quanto è stato evidenziato in allegato al ricorso copia dell’opzione effettuata dalla società ricorrente in data 18.01.2001 relativa al modo ordinario di scelta per la liquidazione dell’IVA – prot. 2001002094 Ufficio di Rapallo.

Pertanto ritiene che i calcoli relativi al metodo forfetario IVA effettuati dall’Ufficio per l’anno 2006 siano errati.

A convalida espone anche che tra gli allegati depositati dalla società ricorrente risulta l’atto di annullamento in autotutela dell’Ufficio di Genova per l’anno 2007 con evidenza dell’insussistenza totale del presupposto impositivo del recupero.

A conclusione ritiene che nel caso concreto l’iter percorso dall’Ufficio non sia stato corretto e pertanto la Commissione- in accoglimento del ricorso deve annullare la cartella sopra detta – e le spese del presente procedimento possono equamente compensarsi tenuto conto delle circostanze del caso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata.

Spese compensate .

Genova, 16.05.2012.

IL RELATORE: _____________________ IL PRESIDENTE :____________________

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