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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative – Appendice B

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Guida operativa

La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (PARAGRAFO 6)

B1. Il paragrafo 6 dispone che l’entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui al paragrafo 6 sono determinate dall’entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari specificate nello IAS 39 (che stabilisce le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e i casi in cui sono rilevate le variazioni del fair value (valore equo).

B2. Nella determinazione delle classi di strumenti finanziari, l’entità deve almeno:

 

(a) distinguere gli strumenti valutati al costo ammortizzato dagli strumenti valutati al fair value (valore equo);

(b) trattare come classi distinte gli strumenti finanziari che esulano dall’ambito di applicazione del presente IFRS.

B3. L’entità decide, alla luce della propria situazione, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare i requisiti del presente IFRS, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse. È necessario trovare un equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per esempio, l’entità non deve occultare informazioni importanti includendole in una grande massa di dettagli insignificanti. Analogamente, l’entità non deve fornire informazioni aggregate in maniera tale da occultare differenze importanti tra singole operazioni o tra i rischi associati.

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

 

Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafi 10 e 11)

B4. Se l’entità designa una passività finanziaria come al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, il paragrafo 10(a) prevede che l’impresa indichi l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività. Il paragrafo 10(a)(i) consente all’entità di determinare detto ammontare come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato. Se le uniche variazioni rilevanti delle condizioni di mercato di una passività sono le variazioni di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, l’ammontare può essere stimato come segue:

(a) l’entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all’inizio dell’esercizio, utilizzando il prezzo della passività osservato sul mercato e i flussi finanziari contrattuali della passività all’inizio dell’esercizio. Essa deduce da questo tasso di rendimento il tasso di interesse (di riferimento) osservato all’inizio dell’esercizio, per arrivare a una componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento;

(b) in seguito, l’entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali alla fine dell’esercizio e un tasso di sconto pari alla somma (i) del tasso di interesse (di riferimento) osservato alla fine dell’esercizio e (ii) della componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento determinata in (a);

(c) la differenza tra il prezzo della passività osservato sul mercato alla fine dell’esercizio e l’importo determinato in (b) è la variazione nel fair value (valore equo) non attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l’importo da indicare.

L’esempio parte dall’ipotesi che le variazioni del fair value (valore equo) derivanti da fattori diversi dalle variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse siano non significative. Se lo strumento considerato nell’esempio contiene un derivato incorporato, la variazione del fair value (valore equo) del derivato incorporato viene esclusa dal calcolo dell’importo da indicare secondo quanto previsto dal paragrafo 10(a).

Altre informazioni integrative – Principi contabili (paragrafo 21)

B5. Il paragrafo 21 prevede che vengano indicati i criteri base di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

(a) per le attività o passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico:

(i) la natura delle attività o delle passività finanziarie che l’entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

(ii) i criteri sulla base dei quali dette attività o passività finanziarie sono state designate come tali al momento della rilevazione iniziale; e

(iii) in che modo l’entità ha soddisfatto le condizioni di cui ai paragrafi 9, 11A o 12 dello IAS 39 per una tale designazione. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto al paragrafo (b)(i) della definizione di attività o di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico di cui allo IAS 39, l’informazione include una descrizione delle circostanze sottostanti la mancata uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti ne deriverebbe. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto al paragrafo (b)(ii) della definizione di attività o di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico di cui allo IAS 39, l’informazione include la descrizione di come la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sia conforme alla gestione del rischio documentata dell’entità o alla sua strategia di investimento;

(b) i criteri di designazione delle attività finanziarie come disponibili per la vendita;

(c) se gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie sono contabilizzati alla data dinegoziazione o alla data di regolamento (vedere paragrafo 38 dello IAS 39);

(d) quando si utilizza un accantonamento per ridurre il valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore a causa di perdite di realizzo:

(i) i criteri per determinare quando il valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore viene ridotto direttamente (o, nel caso di storno di una svalutazione, aumentato direttamente) e quando viene utilizzato l’accantonamento; e

(ii) i criteri per lo storno di valori addebitati all’ammortamento a fronte del valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore (vedere paragrafo 16);

(e) in che modo sono determinati gli utili o le perdite netti su ogni singola categoria di strumenti finanziari (vedere paragrafo 20(a)), per esempio, se gli utili o le perdite netti su voci al fair value (valore equo) rilevato a conto economico includano interessi o dividendi attivi;

(f) i criteri utilizzati dall’entità per determinare che vi è la prova obiettiva che si è verificata una perdita per riduzione durevole di valore (vedere paragrafo 20(e));

(g) quando sono state rinegoziate le condizioni delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o che avrebbero subito una riduzione durevole di valore, i principi contabili applicati alle attività finanziarie oggetto delle condizioni rinegoziate (vedere paragrafo 36(d)).

Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto  nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno gli effetti più significativi  sugli importi rilevati in bilancio.

NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI DA 31 A 42)

B6. Le informazioni integrative previste ai paragrafi da 31 a 42 sono fornite direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, commenti della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

Informazioni quantitative (paragrafo 34)

B7. Il paragrafo 34(a) dispone che siano indicati dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio dell’entità basati sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità. Se utilizza vari metodi per la gestione di un’esposizione al rischio, l’entità deve indicare le informazioni utilizzando il metodo o i metodi che forniscono le informazioni più rilevanti e attendibili.

Nello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori sono illustrate le nozioni di rilevanza e di attendibilità.

B8. Il paragrafo 34(c) richiede informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi. Le concentrazioni dei rischi derivano da strumenti finanziari che presentano caratteristiche simili e sono influenzati in maniera analoga dalle variazioni delle condizioni economiche o di altra natura. L’identificazione delle concentrazioni dei rischi richiede un giudizio che consideri le circostanze dell’entità. Le informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi includono:

(a) la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le concentrazioni;

(b) la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, controparte, area geografica, valuta o mercato); e

(c) l’importo dell’esposizione al rischio associata a tutti gli strumenti finanziari che presentano quella stessa caratteristica.

Massima esposizione al rischio di credito (paragrafo 36(a))

B9. Il paragrafo 36(a) prevede informazioni sull’ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito dell’entità. Nel caso di un’attività finanziaria, ciò è costituito di norma dal valore contabile lordo, al netto di:

(a) eventuali importi compensati secondo quanto previsto dallo IAS 32; e

(b) eventuali perdite per riduzione durevole di valore rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 39.

 

B10. Le attività che danno origine a rischio di credito e la massima esposizione al rischio di credito associata includono i seguenti elementi, ma non si limitato ad essi:

(a) la concessione di finanziamenti e crediti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre entità. In questi casi, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;

(b) la stipula di contratti derivati, per esempio, contratti in valuta estera, swaps su tassi di interessi e derivati su crediti. Quando l’attività risultante è valutata al fair value (valore equo), la massima esposizione al rischio di credito è pari al valore contabile;

(c) la concessione di garanzie finanziarie. In questo caso, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall’ammontare massimo che l’impresa dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa, il quale potrebbe essere notevolmente maggiore dell’ammontare riconosciuto come passività;

(d) l’assunzione di un impegno all’erogazione di finanziamenti che sia irrevocabile per la durata della linea di credito o che sia revocabile solo in caso di variazione negativa significativa. Se l’utilizzatore non può regolare l’impegno all’erogazione di finanziamenti in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall’ammontare complessivo dell’impegno. Ciò in quanto non si sa se l’ammontare di eventuali quote non utilizzate verrà utilizzato in futuro. Quest’ultimo potrebbe essere notevolmente più elevato dell’ammontare rilevato come passività.

Natura e portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari (paragrafi 31-42)

Informazioni quantitative sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b))

B10A. In conformità al paragrafo 34(a) un’entità fornisce informazioni quantitative riepilogative in merito alla propria  esposizione al rischio di liquidità in base alle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità  strategiche. Un’entità deve spiegare le modalità con cui tali dati sono stati determinati. Se gli esborsi di cassa (o di altra attività finanziaria) compresi in tali dati potrebbero:

a) verificarsi significativamente prima delle scadenze indicate in tali dati; o

b) essere di importo significativamente diverso da quelli indicati in tali dati (per esempio, nel caso di un derivato incluso in tali dati in base al regolamento netto, ma per il quale la controparte ha l’opzione di richiedere il regolamento lordo), l’entità deve dichiarare tale fatto e deve fornire informazioni quantitative tali da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di determinare la portata di tale rischio a meno che tali informazioni non siano incluse nelle analisi delle scadenze contrattuali richieste nel paragrafo 39(a) o (b).

Analisi delle scadenze contrattuali (paragrafo 39(a)

B11. Nella preparazione delle analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) un’entità utilizza il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, un’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali:

a) fino a un mese;

b) oltre uno e fino a tre mesi;

c) oltre tre mesi e fino a un anno; e

d) oltre uno e fino a cinque anni.

B11A. Nell’uniformarsi al paragrafo 39(a) e (b), un’entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido (composto). Per tale strumento finanziario, un’entità deve applicare il paragrafo 39(a).

B11B. Il paragrafo 39(b) stabilisce che un’entità deve fornire un’analisi quantitativa delle scadenze per le passività finanziarie derivate che illustri le scadenze contrattuali residue se le scadenze contrattuali sono essenziali per una comprensione della tempistica dei flussi finanziari. Per esempio, questo potrebbe verificarsi nel caso di:

a) uno swap su tassi d’interesse con una vita residua di cinque anni nell’ambito di una copertura di flussi finanziari di un’attività o una passività a tasso variabile.

b) tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti.

B11C. Il paragrafo 39(a) e (b) stabilisce che un’entità debba presentare un’analisi delle scadenze delle passività finanziarie che illustri le scadenze contrattuali residue per alcune passività finanziarie. In tale informativa:

a) quando una controparte ha la possibilità di decidere quando un determinato importo deve essere pagato, la passività viene attribuita al primo periodo utile in cui all’entità può essere richiesto di pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l’entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nella prima fascia temporale.

b) quando l’entità si è impegnata a rendere disponibili importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all’erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.

c) relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l’ammontare massimo della garanzia viene allocato al primo periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa.

B11D. Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richieste dal paragrafo 39(a) e (b), rappresentano i flussi finanziari non attualizzati, come ad esempio:

(a) le obbligazioni lorde da leasing finanziario (al lordo degli oneri finanziari);

(b) i prezzi specificati nei contratti a termine per l’acquisto di attività finanziarie in contante;

(c) gli importi netti per swap su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile e si riceve il tasso fisso, per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;

(d) gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno swap su valuta) per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e

(e) gli impegni all’erogazione di finanziamenti lordi.

Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall’importo incluso nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest’ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati. Quando l’ammontare dovuto non è fisso, l’ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Per esempio, se l’ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l’ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell’indice alla data di chiusura dell’esercizio.

B11E. Il paragrafo 39(c) stabilisce che un’entità debba descrivere come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi presentati nell’informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39(a) e (b). Un’entità deve esporre in bilancio un’analisi delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio di liquidità (per esempio, attività finanziarie che possono essere dismesse prontamente o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in entrata tali da coprire gli esborsi finanziari legati alle passività finanziarie), se tale informativa è necessaria per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità.

B11F. Altri fattori che un’entità potrebbe considerare al fine di fornire l’informativa richiesta nel paragrafo 39(c) riguardano, tra l’altro, il fatto che un’entità:

(a) abbia sottoscritto accordi di finanziamento (per esempio su carta commerciale) o altre linee di credito (per esempio, linee di credito stand-by) cui poter accedere per soddisfare esigenze di liquidità;

(b) detenga depositi presso banche centrali per soddisfare esigenze di liquidità;

(c) abbia fonti di finanziamento molto differenziate;

(d) abbia concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle proprie attività o nelle fonti di finanziamento;

(e) abbia processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità;

(f) abbia strumenti che includono termini di rimborso accelerati (per esempio, a seguito di un ribasso del merito creditizio di un’entità);

(g) abbia strumenti che potrebbero richiedere la prestazione di garanzie finanziarie (per esempio, le chiamate di margine per i derivati);

(h) abbia strumenti che consentono a un’entità di decidere se regolare le passività finanziarie consegnando contanti (o altra attività finanziaria) oppure consegnando le proprie azioni; o

(i) abbia strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione.

B12-B16 [Eliminati]

Rischio di mercato — Analisi di sensitività (paragrafi 40 e 41)

B17. Il paragrafo 40(a) prevede un’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l’entità è esposta. In conformità al paragrafo B3, l’entità decide in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda l’esposizione al rischio dovuta a contesti economici notevolmente diversi. Per esempio:

(a) l’entità che negozia strumenti finanziari potrebbe indicare separatamente le informazioni relative agli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e quelle relative agli strumenti finanziari non posseduti per negoziazione;

(b) l’entità non deve aggregare le esposizioni ai rischi di mercato in aree di iperinflazione e le esposizioni agli stessi rischi di mercato in aree di inflazione molto bassa.

Se l’entità detiene esposizioni a un unico tipo di rischio di mercato in un unico contesto economico, non deve fornire informazioni disaggregate.

B18. Il paragrafo 40(a) prevede che l’analisi di sensitività mostri gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto di variazioni ragionevolmente possibili delle variabili rilevanti di rischio (per esempio, tassi di interesse prevalenti sul mercato, tassi di cambio, prezzi di strumenti rappresentativi di capitale o prezzi delle merci). A questo scopo:

(a) l’entità non è tenuta a determinare quale sarebbe stato il conto economico dell’esercizio se le variabili rilevanti di rischio fossero state diverse. L’entità deve invece indicare gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto alla data di riferimento dello stato patrimoniale, ipotizzando che in detta data si sia prodotta una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio e che detta variazione sia stata applicata alle esposizioni al rischio in essere a quella data. Per esempio, se alla fine dell’esercizio l’entità detiene una passività finanziaria a tasso variabile, essa deve indicare gli effetti sul conto economico (ossia le spese per interessi) per l’esercizio in corso se i tassi di interessi hanno subito variazioni di importo ragionevolmente possibile;

(b) l’entità non è tenuta a indicare gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto per ogni singola variazione entro una gamma di variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio. È sufficiente che indichi gli effetti delle variazioni agli estremi della gamma ragionevolmente possibile.

B19. Nel determinare che cosa costituisce una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio, l’entità dovrebbe considerare:

(a) il contesto economico nel quale opera. Una variazione ragionevolmente possibile non dovrebbe includere prospettive remote o «peggiori» o «test di stress». Inoltre, se il tasso di variazione della variabile di rischio sottostante è stabile, l’entità non è tenuta a modificare la variazione ragionevolmente possibile della variabile di rischio da essa scelta. Per esempio, nell’ipotesi che i tassi di interesse siano pari al 5% e che l’entità abbia stabilito che una fluttuazione dei tassi di interesse di ± 50 punti base sia ragionevolmente possibile, l’entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto, se i tassi di interesse dovessero scendere al 4,5% o salire al 5,5%. Nell’esercizio successivo i tassi di interesse saranno aumentati al 5,5%. L’entità continuerà a ritenere che i tassi di interesse possano fluttuare di ± 50 punti base (ossia che il tasso di variazione dei tassi di interesse sia stabile). L’entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto se i tassi di interesse dovessero scendere al 5% o salire al 6%. L’entità non è tenuta a rivedere la propria valutazione secondo la quale i tassi di interesse potrebbero ragionevolmente fluttuare di ± 50 punti base, salvo il caso in cui si possa dimostrare che i tassi di interesse sono diventati notevolmente più volatili;

(b) il periodo per il quale effettua la valutazione. L’analisi di sensitività deve mostrare gli effetti delle variazioni considerate ragionevolmente possibili nel corso del periodo che intercorre fino alla presentazione successiva da parte dell’entità delle relative informazioni, che di norma è il successivo esercizio annuale.

B20. Il paragrafo 42 permette all’entità di utilizzare un’analisi di sensitività che rifletta le interdipendenze tra varabili di rischio, come per esempio, la metodologia del valore a rischio, se utilizza detta analisi per gestire le sue esposizioni ai rischi finanziari. Ciò vale anche se una tale metodologia consente di valutare solo la perdita potenziale e non l’utile potenziale. In questo caso, l’entità può soddisfare le disposizioni del paragrafo 41(a) indicando il tipo di modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni di Monte-Carlo), fornendo una spiegazione del funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e l’intervallo di confidenza). Le entità possono anche indicare il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni applicate alle osservazioni entro detto periodo, fornire una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei calcoli, e precisare le volatilità e le correlazioni (o, in alternativa, le distribuzioni di probabilità secondo le simulazioni di Monte-Carlo) utilizzate.

B21. L’entità deve fornire analisi di sensitività per tutte le sue attività; essa può tuttavia fornire analisi di sensitività di tipo diverso per classi di strumenti finanziari diverse.

Rischio di tasso di interesse

B22. Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nello stato patrimoniale (per esempio, finanziamenti e crediti, e strumenti di debito emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati nello stato patrimoniale (per esempio taluni impegni all’erogazione di finanziamenti).

Rischio di valuta

B23. Il rischio di valuta (o rischio di cambio) deriva dagli strumenti finanziari denominati in valuta estera, ossia in una valuta diversa dalla valuta funzionale nella quale sono valutati. Ai fini del presente IFRS, il rischio di cambio non deriva da strumenti finanziari che sono elementi non monetari o da strumenti finanziari denominati in una valuta funzionale.

B24. Un’analisi di sensitività viene fornita per ciascuna valuta nella quale l’entità ha un’esposizione significativa.

Altro rischio di prezzo

B25. Altro rischio di prezzo deriva dagli strumenti finanziari a causa, per esempio, di variazioni dei prezzi delle merci o dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale. Per rispettare quanto disposto dal paragrafo 40, l’entità può indicare l’effetto della diminuzione di uno specifico indice del mercato azionario, del prezzo di merci o di altre variabili di rischio. Per esempio, se fornisce garanzie del valore residuo che si configurano come strumenti finanziari, l’entità indica l’aumento o la diminuzione del valore dell’attività a cui la garanzia si applica.

B26. Due esempi di strumenti finanziari che generano rischi sui prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale sono il possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità e la partecipazione in una fiduciaria che detenga, a sua volta, partecipazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Altri esempi includono i contratti a termine e le opzioni per l’acquisto o la vendita di quantitativi specifici di uno strumento finanziario, e gli swaps indicizzati ai prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Il fair value (valore equo) di tali strumenti finanziari risente delle variazioni del prezzo di mercato dei sottostanti strumenti rappresentativi di capitale.

B27. In conformità del paragrafo 40(a), la sensitività del conto economico (che deriva, per esempio, da strumenti classificati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico e da riduzioni durevoli di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita) viene indicata separatamente rispetto alla sensitività del patrimonio netto (che deriva, per esempio, da strumenti classificati come disponibili per la vendita).

B28. Gli strumenti finanziari che l’entità classifica come strumenti rappresentativi di capitale non sono rivalutati. Né il conto economico né il patrimonio netto sono influenzati dal rischio di prezzo di detti strumenti. Di conseguenza, non è richiesta un’analisi di sensitività.

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