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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Premessa

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1. Il paragrafo 17 dello IAS 37 specifica che «il fatto (o evento) vincolante» è un evento passato che dà luogo a un’obbligazione attuale che comporta che un’entità non abbia alcuna realistica alternativa all’adempimento della stessa.

2. Il paragrafo 19 dello IAS 37 prevede che gli accantonamenti siano rilevati solo per le «obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell’entità».

3. A seguito dell’adozione della direttiva dell’Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che regolamenta la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE si è posta la questione di quando la passività per lo smaltimento dei RAEE debba essere rilevata. La direttiva distingue tra rifiuti «nuovi» e rifiuti «storici» e tra rifiuti di nuclei domestici e rifiuti di utenti diversi dai nuclei domestici. I rifiuti nuovi riguardano i prodotti venduti dopo il 13 agosto 2005. Tutte le apparecchiature di nuclei domestici vendute prima di tale data danno origine a rifiuti storici ai fini della direttiva.

4. La direttiva stabilisce che i costi della gestione dei rifiuti storici di apparecchiature di nuclei domestici incombono ai produttori di detto tipo di apparecchiature che sono sul mercato durante un periodo di tempo che deve essere specificato nella legislazione di ciascuno Stato membro (periodo di misura). La direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro deve istituire un meccanismo affinché i produttori contribuiscano ai costi in misura proporzionale, «ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.»

5. Diversi termini utilizzati nella presente interpretazione, come ad esempio «quota di mercato» e «periodo di misura», possono essere definiti in modo molto diverso nella legislazione applicabile di ciascuno Stato membro. Ad esempio, la durata del periodo di misura potrebbe essere pari ad un anno o solo ad un mese. Analogamente, la misura della quota di mercato e le formule per il computo dell’obbligazione possono differire nelle varie legislazioni nazionali. Tuttavia tutti questi esempi influiscono solo sulla misura della passività, che non rientra nell’ambito di applicazione della presente interpretazione.

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