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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali – Premessa

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1. Il fine dei fondi per smantellamenti (decommissioning), ripristini e bonifiche ambientali (di seguito “fondi di smantellamento” o “fondi”) è di accantonare attività per finanziare parte o tutto il costo per lo smantellamento di una centrale (come una centrale nucleare) o di certi macchinari (come le automobili), o nell’intraprendere la bonifica ambientale (quale la decontaminazione dell’acqua o il ripristino di un terreno minato) (complessivamente di seguito “smantellamento”.

2. I contributi a questi fondi possono essere volontari o previsti da norme o leggi. I fondi possono avere una delle seguenti strutture:

a) fondi che sono stati creati da un singolo partecipante per finanziare le proprie obbligazioni di smantellamento, sia per un sito particolare o per una serie di siti sparsi geograficamente;

b) i fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni per decontaminazione singole o congiunte, quando i partecipanti hanno il diritto al rimborso per costi di smantellamento nella misura dei loro contributi, più eventuali utili effettivi su tali contributi meno la loro parte dei costi per l’amministrazione del fondo. I partecipanti possono avere un obbligo a versare contributi aggiuntivi, per esempio nel caso di fallimento di un altro partecipante;

c) i fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni singole o congiunte per smantellamento quando il livello richiesto di contribuzione si basa sull’attività corrente di un partecipante e il beneficio ottenuto da tale partecipante si basa sulla sua attività passata. In tali casi esiste una potenziale diversità nell’importo dei contributi versati da un partecipante (basato su un’attività corrente) e il valore realizzabile dal fondo (basato su attività passate).

3. Tali fondi generalmente hanno le seguenti caratteristiche:

a) il fondo viene amministrato separatamente da fiduciari indipendenti;

b) le entità (partecipanti) versano contributi nel fondo, che sono investiti in una gamma di attività che possono includere strumenti rappresentativi sia di debito sia di capitale, e sono disponibili ad aiutare i contribuenti a pagare lo smantellamento. I fiduciari determinano come investire i contributi, nel limite dei vincoli imposti dai regolamenti che disciplinano l’attività del fondo, dall’eventuale legislazione applicabile o da altre normative;

c) i partecipanti mantengono l’obbligazione a pagare lo smantellamento. Tuttavia, i partecipanti sono in grado di ottenere un rimborso di smantellamento dal fondo, con un massimo pari al minore tra i costi di smantellamento sostenuti e la quota parte di attività del fondo del partecipante;

d) i partecipanti possono avere titolo limitato o nessun titolo a eventuali eccedenze (surplus) di attività del fondo su quelle utilizzate per soddisfare i costi di smantellamento.

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