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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili – Appendice

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Esempi dell’applicazione dell’interpretazione

Questa appendice è parte integrante dell’interpretazione.

A1. La presente appendice espone sette esempi dell’applicazione dell’interpretazione dell’IFRIC. Gli esempi non costituiscono una lista esaustiva; altre fattispecie sono possibili. Ogni esempio presume che non ci siano condizioni diverse da quelle esposte negli esempi che potrebbero richiedere che lo strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria.

DIRITTO INCONDIZIONATO DI RIFIUTARE IL RIMBORSO (paragrafo 7)

Esempio 1

Esposizione dei fatti

A2. Lo statuto dell’entità stabilisce che i rimborsi sono fatti ad esclusiva discrezione dell’entità. Lo statuto non fornisce ulteriori previsioni o limitazioni su tale discrezione. Nella sua esperienza storica, l’entità non ha mai rifiutato di rimborsare le azioni dei soci, anche se la direzione aziendale ne ha il diritto.

Classificazione

A3. L’entità ha il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso e le azioni dei soci sono strumenti rappresentativi di capitale. Lo IAS 32 stabilisce i principi per la classificazione che si basano sui termini dello strumento finanziario e rileva che la prassi o l’intenzione di effettuare pagamenti discrezionali non comporta la classificazione come passività. Il paragrafo AG26 dello IAS 32 stabilisce:

Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti a esse incorporate. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate, sia cumulative che non cumulative, avvengono a discrezione dell’emittente le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale. La classificazione di un’azione privilegiata come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è interessata da, per esempio:

a) una storia di riparto degli utili dell’entità;

b) l’intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;

c) il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell’emittente, se le distribuzioni non sono effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie, se i dividendi non vengono pagati sulle azioni privilegiate);

d) l’importo delle riserve dell’emittente;

e) le aspettative di un emittente relative ad un utile o una perdita nell’esercizio; o

f) la capacità o incapacità dell’emittente di influenzare l’importo del suo utile o perdita d’esercizio.

Esempio 2

Esposizione dei fatti

A4. Lo statuto dell’entità stabilisce che i rimborsi siano fatti ad esclusiva discrezione dell’entità. Tuttavia, lo statuto stabilisce anche che l’approvazione di una richiesta di rimborso è automatica a meno che l’entità sia incapace di effettuare pagamenti senza violare le normative locali in merito alla liquidità o alle riserve.

Classificazione

A5. L’entità non ha il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso e le azioni dei soci costituiscono una passività finanziaria. Le limitazioni descritte sopra si basano sulla capacità dell’entità di regolare la propria passività. Esse limitano i rimborsi soltanto se le disposizioni relative alla liquidità o alle riserve non sono soddisfatte e quindi la limitazione cessa quando sono soddisfatte. Quindi, secondo i principi stabiliti nello IAS 32, esse non risultano nella classificazione dello strumento finanziario come rappresentativo di capitale. Il paragrafo AG25 dello IAS 32 stabilisce:

«Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un’azione privilegiata rappresenta una passività o uno strumento rappresentativo di capitale, l’emittente valuta i diritti specifici incorporati nell’azione per poter determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività finanziaria. Per esempio, un’azione privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del possessore contiene una passività finanziaria, perché l’emittente ha un’obbligazione a trasferire attività finanziarie al possessore dell’azione. La potenziale incapacità di un emittente di soddisfare un’obbligazione a rimborsare un’azione privilegiata quando è contrattualmente obbligato a farlo, sia essa dovuta a una mancanza di fondi, a vincoli statutari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l’obbligazione.» [Riportato in corsivo per maggior enfasi.]

DIVIETI DI RIMBORSO (paragrafi 8 e 9)

Esempio 3

Esposizione dei fatti

A6. Un’entità cooperativa ha emesso in passato azioni a favore dei propri soci a date diverse e per diversi importi come segue: a) 1o gennaio 20×1, 100 000 azioni a 10 u.m. l’una (1 000 000 u.m.); b) 1o gennaio 20×2, 100 000 azioni a 20 u.m. l’una (un ulteriore 2 000 000 u.m., così che il totale capitale per azioni emesse è 3 000 000 u.m.). Le azioni sono rimborsabili su richiesta all’importo per il quale sono state emesse.

A7. Lo statuto dell’entità stabilisce che l’importo complessivamente rimborsabile non può eccedere il 20 per cento del più alto numero delle azioni dei propri soci in circolazione. Al 31 dicembre 20×2 l’entità ha 200 000 azioni in circolazione, che è il numero più alto di azioni dei soci mai state in circolazione e nessuna azione è stata rimborsata in passato. Il 1o gennaio 20×3 l’entità rettifica il suo statuto e aumenta l’importo massimo complessivamente rimborsabile al 25 per cento del più alto numero di azioni dei soci mai stato in circolazione.

Classificazione

Prima che lo statuto sia rettificato

A8. Le azioni dei soci eccedenti il divieto di rimborso sono passività finanziarie. L’entità cooperativa valuta tale passività finanziaria al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale. Poiché queste azioni sono rimborsabili su richiesta, l’entità cooperativa determina il fair value (valore equo) di tali passività finanziarie come richiesto dal paragrafo 49 dello IAS 39, che afferma: «Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista) non è inferiore all’importo esigibile a richiesta […]». Di conseguenza, l’entità cooperativa classifica come passività finanziaria l’importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso.

A9. Il 1o gennaio 20×1 l’importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso è pari a 20 000 azioni a 10 u.m. ciascuna e di conseguenza l’entità classifica 200 000 u.m. come passività finanziaria e 800 000 u.m. come patrimonio netto. Tuttavia, il 1o gennaio 20×2 a causa della nuova emissione di azioni a 20 u.m., l’importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso aumenta a 40 000 azioni a 20 u.m. l’una. L’emissione delle ulteriori azioni a 20 u.m. crea una nuova passività che è valutata al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo). La passività dopo che queste azioni sono state emesse è pari al 20 per cento delle azioni totali in circolazione (200 000), misurata a 20 u.m., o 800 000 u.m. Questo comporta la rilevazione di una passività aggiuntiva di 600 000 u.m. In questo esempio non è rilevato alcun profitto o perdita. Di conseguenza, l’entità ora classifica 800 000 u.m. come passività finanziarie e 2 200 000 u.m. come patrimonio netto. Questo esempio assume che questi importi non subiscano variazioni tra il 1o gennaio 20×1 e il 31 dicembre 20×2.

Dopo che lo statuto è stato rettificato

A10. In seguito a variazione dello statuto, all’entità cooperativa può ora essere richiesto di rimborsare un massimo pari al 25 per cento delle sue azioni in circolazione o un massimo di 50 000 azioni a 20 u.m. l’una. Di conseguenza, il 1o gennaio 20×3 l’entità cooperativa classifica come passività finanziaria un importo di 1 000 000 u.m. che costituisce l’importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso, come determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 49 dello IAS 39. Questa trasferisce poi, il 1o gennaio 20×3, un importo pari a 200 000 u.m. dal patrimonio netto alle passività finanziarie, lasciando 2 000 000 u.m. classificati come patrimonio netto. In questo esempio, l’entità non rileva un profitto o una perdita sul trasferimento.

Esempio 4

Esposizione dei fatti

A11. La legge locale che disciplina le operazioni delle cooperative, o le clausole statutarie dell’entità, proibisce a un’entità di rimborsare le azioni dei soci se, rimborsandole, il capitale versato dai soci si riduce al di sotto del 75 per cento del più alto importo versato dalle azioni dei soci. L’importo massimo per una particolare cooperativa è 1 000 000 u.m. Alla data di riferimento del bilancio il saldo del capitale versato è 900 000 u.m.

Classificazione

A12. In questo caso, 750 000 u.m. sarebbe classificato come patrimonio netto e 150 000 u.m. sarebbe classificato come passività finanziaria. In aggiunta ai paragrafi già citati, il paragrafo 18b) dello IAS 32 afferma in parte:

«[. . .] uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria (una “opzione a vendere”) è una passività finanziaria. Questo si verifica persino quando l’importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o ad un altro valore che ha il potenziale di aumentare o diminuire, o quando la forma giuridica dell’opzione a vendere dà al possessore un diritto a una partecipazione residua nelle attività di un emittente. L’esistenza di un’opzione per il possessore di rivendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che l’opzione a vendere corrisponde alla definizione di una passività finanziaria».

A13. Il divieto di rimborso descritto in questo esempio è diverso dalle limitazioni descritte nei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32. Tali divieti sono limitazioni della capacità dell’entità di corrispondere l’importo dovuto su una passività finanziaria, ossia esse impediscono il pagamento della passività soltanto se sono soddisfatte condizioni particolari. Al contrario, questo esempio descrive un divieto incondizionato sui rimborsi oltre un importo specificato, indipendentemente dalla capacità dell’entità di rimborsare le azioni dei soci (ossia date le sue risorse in disponibilità liquide, gli utili o le riserve distribuibili). In effetti, il divieto di rimborso impedisce all’entità di incorrere in eventuali passività finanziarie per rimborsare un importo superiore ad un dato ammontare di capitale versato. Quindi, la parte di azioni soggette al divieto di rimborso non è una passività finanziaria. Mentre le azioni di ogni socio possono essere rimborsate individualmente, una parte della totalità di azioni in circolazione non è rimborsabile in eventuali circostanze diverse dalla liquidazione dell’entità.

Esempio 5

Esposizione dei fatti

A14. I fatti di questo esempio corrispondono a quanto esposto nell’esempio 4. In aggiunta, alla data di riferimento del bilancio, le disposizioni di liquidità imposte dalla giurisdizione locale impediscono all’entità di rimborsare eventuali azioni dei soci, a meno che l’ammontare delle proprie disponibilità liquide e investimenti a breve termine sia maggiore dell’importo specificato. Alla data di riferimento del bilancio l’effetto di queste disposizioni sulla liquidità è che l’entità non può pagare più di 50 000 u.m. per rimborsare le azioni dei soci.

Classificazione

A15. Come nell’esempio 4, l’entità classifica 750 000 u.m. come patrimonio netto e 150 000 u.m. come passività finanziaria. Questo avviene perché l’importo classificato come passività si basa sul diritto incondizionato dell’entità di rifiutare il rimborso e non sulle limitazioni condizionate, che impediscono il rimborso soltanto se le condizioni sulla liquidità o altre condizioni non sono soddisfatte, e quindi la limitazione cessa quando sono soddisfatte. In questo caso vengono applicate le disposizioni dei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32.

Esempio 6

Esposizione dei fatti

A16. Lo statuto dell’entità impedisce di rimborsare le azioni dei soci ad eccezione del ricavato derivante dall’emissione di ulteriori azioni a favore di nuovi soci o soci esistenti durante i tre anni precedenti. Il ricavato derivante dall’emissione di azioni dei soci deve essere destinato al rimborso di azioni per le quali i soci hanno richiesto il rimborso. Durante i tre anni precedenti, il ricavato derivante dall’emissione delle azioni dei soci è stato 12 000 u.m. e nessuna azione dei soci è stata rimborsata.

Classificazione

A17. L’entità classifica 12 000 u.m. delle azioni dei soci come passività finanziaria. Coerentemente con le conclusioni descritte nell’esempio 4, le azioni dei soci soggette a un divieto incondizionato di rimborso non sono passività finanziarie. Tale divieto incondizionato si applica a un importo pari al ricavato delle azioni emesse prima dei tre anni precedenti e, di conseguenza, questo importo è classificato come patrimonio netto. Tuttavia, un importo pari al ricavato derivante da eventuali azioni emesse nei tre anni precedenti non è soggetto a un divieto incondizionato di rimborso. Di conseguenza, il ricavato derivante dall’emissione delle azioni dei soci nei tre anni precedenti dà origine a passività finanziarie fino a quando non è più disponibile per il rimborso delle azioni dei soci. Ne risulta che l’entità ha una passività finanziaria pari al ricavato derivante dalle azioni emesse durante i tre anni precedenti, al netto di eventuali rimborsi durante tale periodo.

Esempio 7

Esposizione dei fatti

A18. L’entità è una banca cooperativa. La legge locale che disciplina le operazioni di banche cooperative stabilisce che almeno il 50 per cento del totale delle «passività in essere» dell’entità (un termine definito nelle normative per includere le passività verso soci) deve essere sotto forma di capitale conferito dei soci. L’effetto della normativa è che se tutte le passività in essere della cooperativa sono azioni dei soci, questa è in grado di rimborsarle tutte. Al 31 dicembre 20×1 l’entità ha passività in essere totali pari a 200 000 u.m., di cui 125 000 u.m. rappresentano le passività verso soci. Le condizioni delle passività verso soci consentono al possessore di rimborsarle su richiesta e nello statuto dell’entità non ci sono limitazioni per il rimborso.

Classificazione

A19. In questo esempio le azioni dei soci sono classificate come passività finanziarie. Il divieto di rimborso è simile alle limitazioni descritte nei paragrafi 19 e AG25 dello IAS 32. La restrizione è una limitazione subordinata alla passività dell’entità a pagare l’importo dovuto su una passività finanziaria, ossia esse impediscono il pagamento della passività soltanto se particolari condizioni sono soddisfatte. Più specificamente, si potrebbe richiedere all’entità di rimborsare l’intero importo delle azioni dei soci (125 000 u.m.) se questa ha ripagato tutte le sue altre passività (75 000 u.m.). Di conseguenza, il divieto di rimborso non impedisce all’entità di incorrere in una passività finanziaria per rimborsare più di un numero specificato di azioni dei soci o importo di capitale versato. Esso consente soltanto all’entità di differire il rimborso fino a quando la condizione viene soddisfatta, ossia il rimborso di altre passività. Le azioni dei soci in questo esempio non sono soggette a un divieto incondizionato di rimborso e quindi sono classificate come passività finanziarie.

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