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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 36 Riduzione di valore delle attività – Informazioni integrative

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126 L’entità deve indicare per ciascuna classe di attività:

a) l’ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nel conto economico nel corso dell’esercizio e la voce di conto economico nella quale tali perdite per riduzione di valore sono incluse;
b) l’ammontare dei ripristini di valore rilevato nel conto economico nel corso dell’esercizio e la voce di conto economico nella quale tali ripristini di valore sono iscritti;
c) l’ammontare delle perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio;
d) l’ammontare del ripristino di valore su attività rivalutate rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio.

127 Una classe di attività è un gruppo di attività similari per natura e utilizzo nell’attività operativa dell’entità.

128 L’informazione richiesta nel paragrafo 126 può essere esposta congiuntamente ad altra informativa prevista per la classe di attività. Per esempio, questa informazione può essere inclusa in una riconciliazione del valore contabile di immobili, impianti e macchinari, all’inizio e alla fine dell’esercizio, come disposto dallo IAS 16.

129 Un’entità che riporta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8 deve indicare quanto segue, per ogni settore oggetto di informativa:

a) l’ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nel conto economico e nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio;
b) l’ammontare dei ripristini di valore rilevato nel conto economico e nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio.

130 Un’entità deve indicare quanto segue per ciascuna attività (incluso l’avviamento) o unità generatrice di flussi finanziari, per la quale una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata, durante l’esercizio:

a) i fatti e le circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della perdita per riduzione di valore;
b) l’ammontare della perdita per riduzione di valore rilevata o eliminata;
c) se singola attività:

i) la natura dell’attività; e
ii) se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l’attività;

d) se unità generatrice di flussi finanziari:

i) una descrizione dell’unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di prodotto, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, o un settore oggetto di informativa come definito nell’IFRS 8);
ii) l’importo della perdita per riduzione di valore rilevato o eliminato per classe di attività e, se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8, per settore oggetto di informativa;
e
iii) se l’aggregazione di attività utilizzate per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall’ultima stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l’unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata;

e) il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) e se il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il suo fair value al netto dei costi di dismissione o il suo valore d’uso;
f) se il valore recuperabile corrisponde al fair value al netto dei costi di dismissione, l’entità deve fornire le seguenti informazioni:

i) il livello della gerarchia del fair value (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del fair value dell’attività (senza considerare se i «costi di dismissione» sono osservabili);
ii) per le valutazioni del fair value classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, una descrizione delle tecniche di valutazione utilizzate per misurare il fair value al netto dei costi di dismissione. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, l’entità deve indicare tale cambiamento e le relative motivazioni; e
iii) per le valutazioni del fair value classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la propria determinazione del fair value al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi finanziari) è più sensibile. L’entità deve inoltre indicare i tassi di
attualizzazione utilizzati nelle valutazioni correnti e in quelle precedenti, se il fair value al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando una tecnica di attualizzazione.

g) se il valore recuperabile è il valore d’uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzato/i nella presente stima e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d’uso.

131 L’entità deve presentare la seguente informativa per il valore complessivo delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini di valore rilevati durante l’esercizio per i quali non viene data alcuna informazione secondo quanto previsto dal paragrafo 130:

a) le classi principali di attività interessate dalle perdite per riduzione di valore e le classi principali di attività interessate dai ripristini di valore;
b) i fatti e le circostanze principali che hanno portato alla rilevazione di tali perdite per riduzione di valore e dei ripristini di valore.

132 Si incoraggia l’entità ad indicare i presupposti utilizzati per determinare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell’esercizio. Tuttavia, il paragrafo 134 prevede che un’entità fornisca informativa sulle stime utilizzate per valutare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari quando l’avviamento o un’attività immateriale dalla vita utile indefinita sono inclusi nel valore contabile di tale unità.

133 Se, secondo quanto previsto dal paragrafo 84, qualunque parte dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio non è stata allocata a un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari alla data di riferimento del bilancio, l’importo dell’avviamento non allocato deve essere indicato insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato.

 

Stime utilizzate per determinare i valori recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita

134 Un’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita
dell’entità:

a) il valore contabile dell’avviamento attribuito all’unità (gruppo di unità),
b) il valore contabile delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito all’unità (gruppo di unità);
c) il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità), (ossia il valore d’uso o il fair value al netto dei costi di vendita);
d) se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul valore d’uso:

i) ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile;
ii) una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
iii) l’esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui budget/previsioni approvati e, se è utilizzato un periodo più lungo di cinque anni per un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari, una spiegazione del perché è giustificato tale più lungo periodo;
iv) il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/ previsioni più recenti, e la giustificazione per l’utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, settori industriali, Paese o Paesi in cui l’entità opera, o per il mercato a cui l’unità (gruppo di unità) è rivolta;
v) il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari;

e) se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul fair value al netto dei costi di dismissione, la tecnica di valutazione utilizzata per misurare il fair value al netto dei costi di dismissione. Un’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dall’IFRS 13. Se il fair value al netto dei costi di dismissione non è misurato utilizzando un prezzo quotato per una unità (gruppo di unità) identica, devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:

i) ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile;
iiA) il livello della gerarchia del fair value (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la misurazione del fair value (senza considerare l’osservabilità dei ‘costi di dismissione’);
iiB) se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, tale cambiamento e le rispettive motivazioni.
Se il fair value al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando proiezioni di flussi finanziari attualizzati, un’entità deve indicare le seguenti informazioni:
iii) il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari;
iv) il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari;
v) il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari.

f) se un cambiamento ragionevolmente possibile in un assunto di base su cui la direzione ha fondato la determinazione del valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) potrebbe far sì che il valore contabile dell’unità (gruppo di unità) superi il valore recuperabile:

i) l’eccedenza del valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) rispetto al valore contabile;
ii) il valore assegnato agli assunti di base;
iii) l’importo a cui il valore assegnato agli assunti di base deve rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) sia pari al valore contabile.

135 Se parte o tutto il valore contabile dell’avviamento o di attività immateriali dalla vita utile indefinita è allocato ad unità (gruppo di unità) generatrici di flussi finanziari multiple, e l’importo così attribuito a ogni unità (gruppo di unità) non è significativo rispetto al valore contabile totale dell’entità dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita, tale fatto deve essere illustrato, insieme al valore contabile complessivo dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppi di unità). Inoltre, se i valori recuperabili di qualsiasi di tali unità (gruppi di unità) si basano sullo(gli) stesso(i) assunto(i) di base e il valore contabile complessivo dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita loro attribuito è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento dell’entità o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita un’entità deve indicare tale fatto, insieme a:

a) il valore contabile complessivo dell’avviamento attribuito a tali unità (gruppi di unità);
b) il valore contabile complessivo delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppi di unità);
c) una descrizione dell'(degli) assunto(i) di base;
d) una descrizione dell’approccio utilizzato dalla direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) all'(agli) assunto(i) di base, senza tenere conto se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione;
e) se un cambiamento ragionevolmente possibile nell'(negli) assunto(i) di base potrebbe far sì che i valori contabili complessivi delle unità (gruppi di unità) superino il totale dei valori recuperabili:

i) l’eccedenza del totale dei valori recuperabili delle unità (gruppi di unità) rispetto al totale dei valori contabili;
ii) il(i) valore(i) assegnato(i) all'(agli) assunto(i) di base;
iii) l’importo a cui il(i) valore(i) assegnato(i) all'(agli) assunto(i) di base deve(ono) rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore complessivo recuperabile delle unità (gruppi di unità) sia pari al loro valore contabile complessivo.

136 Secondo quanto previsto dal paragrafo 24 o 99, il calcolo dettagliato più recente effettuato in un periodo precedente dell’importo recuperabile di un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari può essere rilevato e utilizzato nella verifica per riduzione di valore per quell’unità (gruppo di unità) nell’esercizio corrente a condizione che siano soddisfatti i criteri specificati. Quando ciò si verifica, le informazioni per tale unità (gruppo di unità) che sono incluse nelle indicazioni richieste dai paragrafi 134 e 135 fanno riferimento al portare avanti il calcolo del valore recuperabile.

137 L’esempio illustrativo 9 mostra l’informativa richiesta dai paragrafi 134 e 135.

137. L’Esempio illustrativo n. 9 mostra le indicazioni richieste dai paragrafi 134 e 135.

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