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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio – Esposizione in bilancio

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Strumenti finanziari composti (vedere anche paragrafi AG30-AG35 e gli esempi illustrativi 9-12)

28 L’emittente di uno strumento finanziario non derivato deve valutare le condizioni dello strumento finanziario per determinare se contiene entrambe le componenti di passività e di capitale. Tali componenti devono essere classificate separatamente come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dal paragrafo 15.

29 Un’entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l’entità e b) attribuisce un’opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità. Per esempio un’obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell’entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un’opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità). L’effetto economico dell’emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all’emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie o all’emissione di un titolo di debito con warrant staccabili per l’acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l’entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

30 La classificazione delle componenti di passività e di capitale di uno strumento convertibile non deve essere riveduta a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino quando l’esercizio dell’opzione può sembrare che sia diventato economicamente vantaggioso per alcuni possessori. I possessori potrebbero non sempre agire come ci si attenderebbe perché, per esempio, le conseguenze fiscali della conversione potrebbero essere differenti per i diversi possessori. Inoltre, la probabilità di conversione può variare di volta in volta. L’obbligazione contrattuale dell’entità ad effettuare pagamenti futuri permane fino a quando essa viene estinta attraverso la conversione, la scadenza dello strumento o qualche altra operazione.

31 L’IFRS 9 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano un’interessenza residua nelle attività dell’entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value (valore equo) dello strumento nel suo complesso l’importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di qualsiasi elemento di derivato (come un’opzione call) incorporato nello strumento finanziario composto diverso dalla componente di capitale (quale un’opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al fair value (valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello strumento non possono emergere, inizialmente, utili o perdite.

32 In conformità della metodologia descritta nel paragrafo 31, l’emittente di un’obbligazione convertibile in azioni ordinarie determina prima il valore contabile della componente di passività misurando il fair value (valore equo) di una passività similare (incluso qualsiasi elemento derivato incorporato nello strumento finanziario non di capitale) che non ha associata una componente di capitale. Il valore da iscrivere per lo strumento rappresentativo di capitale rappresentato dall’opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie è quindi determinato deducendo il fair value (valore equo) da iscrivere per la passività finanziaria dal fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto nel suo complesso.

 

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