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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 31 Partecipazioni in joint venture – Beni a controllo congiunto

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18 Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte delle partecipanti, di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità. I beni sono utilizzati per consentire alle partecipanti di ottenere benefici economici. Ciascuna partecipante può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e ciascuno sostiene una quota concordata di costi.

19 Tali joint venture non comportano la costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dalle partecipanti stesse. Ciascuna partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente.

20 Molte attività nell’industria petrolifera, dei gas e dell’estrazione mineraria utilizzano beni a controllo congiunto. Per esempio, alcune compagnie petrolifere possono controllare e gestire congiuntamente un oleodotto. Ciascuna partecipante utilizza l’oleodotto per trasportare il proprio prodotto in cambio del sostenimento di una parte definita delle spese di gestione dell’oleodotto. Un altro esempio di bene a controllo congiunto si ha quando due entità controllano congiuntamente un immobile, e ciascuna ottiene una quota dei canoni ricevuti e sostiene una quota delle spese.

21 Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto, una partecipante deve rilevare nel proprio bilancio:

a) la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni;
b) qualsiasi passività sostenuta;
c) la sua quota di qualsiasi passività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con le altre partecipanti;
d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall’utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
e) qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella joint venture.

22 Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto ciascuna partecipante rileva nel proprio bilancio:

a) la quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni invece che come partecipazione. Per esempio, una quota di partecipazione a un oleodotto a controllo congiunto è classificata come immobili, impianti e macchinari;
b) qualsiasi passività sostenuta, quali quelle sostenute per finanziare l’acquisto della quota;
c) la quota di eventuali passività sostenute congiuntamente con le altre partecipanti in relazione alla joint venture;
d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall’utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
e) qualsiasi costo sostenuto riguardo alla sua partecipazione nella joint venture, quali quelli relativi al finanziamento della quota del bene e alla vendita della sua quota di prodotti.

Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio della partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato della partecipante stessa.

23 Il trattamento contabile dei beni a controllo congiunto riflette la sostanza e la realtà economica e, di solito, la forma giuridica della joint venture. Le registrazioni contabili proprie della joint venture possono essere limitate a quei costi sostenuti in comune dalle partecipanti e successivamente imputati alle partecipanti secondo le quote stabilite. Per la joint venture può non esistere l’obbligo di predisposizione del bilancio, sebbene le partecipanti possano predisporre rendiconti gestionali per determinare l’andamento economico della joint venture.

 

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