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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 27 Bilancio consolidato e separato – Presentazione del bilancio separato

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Il bilancio separato deve essere preparato in conformità a tutti gli IFRS applicabili, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo 10.

10 Quando un’entità redige un bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:

a) al costo,
b) in conformità all’IFRS 9, oppure
c) con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.

L’entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo o con il metodo del patrimonio netto devono essere trattate in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita o per la distribuzione (o sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o per la distribuzione). La valutazione delle partecipazioni contabilizzate secondo quanto disposto dall’IFRS 9 non è modificata in tali circostanze.

11 Se l’entità decide, in conformità al paragrafo 18 dello IAS 28 (modificato nel 2011), di valutare le proprie partecipazioni in società collegate o joint venture al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in base all’IFRS 9, essa dovrà contabilizzare tali partecipazioni in modo analogo anche nel proprio bilancio separato.

11A Se una controllante, in conformità al paragrafo 31 dell’IFRS 10, è tenuta a valutare la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all’IFRS 9, deve anche contabilizzare la propria partecipazione in una controllata allo stesso modo nel proprio bilancio separato.

11B Quando una controllante cessa di essere una entità d’investimento, o lo diventa, deve contabilizzare tale cambiamento a partire dalla data in cui si è verificato il cambio di stato, nel modo seguente:

a) quando un’entità cessa di essere un’entità d’investimento, essa deve contabilizzare la partecipazione in una controllata in conformità al paragrafo 10. La data del cambio di stato sarà considerata come data di acquisizione presunta. Il fair value (valore equo) della controllata alla data di acquisizione presunta deve rappresentare il corrispettivo presunto trasferito ai fini della contabilizzazione della partecipazione in conformità al paragrafo 10.

i) [eliminato]
ii) [eliminato]

b) quando un’entità diventa un’entità d’investimento, deve contabilizzare una partecipazione in una controllata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9. La differenza tra il precedente valore contabile della controllata e il suo fair value (valore equo) alla data del cambio di stato dell’investitore deve essere rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio. L’importo cumulato di tutti gli utili (perdite) d’esercizio precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativamente a tali controllate deve essere contabilizzato come se l’entità d’investimento avesse dismesso tali controllate alla data del cambio di stato.

12 I dividendi di una controllata, di una joint venture o di una società collegata sono rilevati nel bilancio separato dell’entità una volta accertato il diritto dell’entità stessa a percepire il dividendo. Il dividendo è rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a meno che l’entità non opti per il metodo del patrimonio netto, nel qual caso il dividendo è contabilizzato come riduzione del valore contabile della partecipazione.

13 Quando una capogruppo riorganizza la struttura del proprio gruppo mediante l’istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:

a) la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria;
b) le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime immediatamente prima della riorganizzazione e successivamente ad essa; e
c) i soci della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative nell’attivo netto del gruppo originario e del nuovo gruppo immediatamente prima della riorganizzazione e successivamente ad essa;
e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 10(a) nel proprio bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota degli elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione.

14 Parimenti, un’entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 13. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 13. In tali casi, i riferimenti alla “capogruppo originaria” e al “gruppo originario” vanno intesi come riferimenti all’“entità originaria”.

 

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