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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito – Data di entrata in vigore

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89 Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva, a eccezione di quanto specificato al paragrafo 91. Se un’entità applica il presente Principio ai bilanci degli esercizi che iniziano prima del 1° gennaio 1998, essa deve indicare che ha applicato il presente Principio al posto dello IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979.

90 Il presente Principio sostituisce lo IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979.

91 I paragrafi 52A, 52B, 65A, 81, lettera i), 82A, 87A, 87B, 87C e la eliminazione dei paragrafi 3 e 50 entrano in vigore in riferimento ai bilanci annuali relativi agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’applicazione anticipata incide sui risultati di bilancio, l’entità deve evidenziare tale fatto.

92 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 23, 52, 58, 60, 62, 63, 65, 68C, 77 e 81, ha eliminato il paragrafo 61 e ha aggiunto i paragrafi 61A, 62A e 77A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

93 Il paragrafo 68 deve essere applicato prospetticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) alla rilevazione di attività fiscali differite acquisite in aggregazioni aziendali.

94 Pertanto, le entità non devono rettificare la contabilizzazione di pregresse aggregazioni aziendali se i benefici fiscali non hanno soddisfatto i criteri per la rilevazione separata alla data di acquisizione e sono rilevati dopo tale data, a meno che i benefici non vengano rilevati nell’arco del periodo di valutazione e risultino da nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione. Gli altri benefici fiscali rilevati devono essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se disposto dal presente Principio, al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio).

95 L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 21 e 67 e aggiunto i paragrafi 32A e 81(j) e (k). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o luglio 2009 o da data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

96. [eliminato]
97. [eliminato]

98 Il paragrafo 52 è stato rinumerato come 51A, il paragrafo 10 e gli esempi successivi al paragrafo 51A sono stati modificati, e i paragrafi 51B e 51C e l’esempio che segue, e i paragrafi 51D, 51E e 99 sono stati aggiunti da Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, pubblicato nel dicembre del 2010. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2012 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

98A L’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 2, 15, 18(e), 24, 38, 39, 43–45, 81(f), 87 e 87C. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 11.

98B Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 77 e ha eliminato il paragrafo 77A. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

98C Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27 ), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 58 e 68C. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

98D [eliminato]

98E L’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 59. L’entità deve applicare la modifica quando applica l’IFRS 15.

98F L’IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 20 e ha eliminato i paragrafi 96, 97 e 98D. L’entità deve applicare le modifiche quando applica l’IFRS 9.

98G Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate (Modifiche allo IAS 12), pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 29 e ha aggiunto i paragrafi 27A e 29A e l’esempio seguente il paragrafo 26. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2017 o da data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. All’applicazione iniziale della modifica, la variazione del patrimonio netto in apertura del primo esercizio comparativo può tuttavia essere rilevata nel saldo d’apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda dei casi, in un’altra voce del patrimonio netto) senza distribuire la variazione tra il saldo d’apertura degli utili portati a nuovo e le altre voci del patrimonio netto. Se l’entità si avvale di questa possibilità, tale fatto deve essere indicato.

98I Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo 57 A e ha eliminato il paragrafo 52B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato. Quando l’entità applica per la prima volta dette modifiche, essa le applica agli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito rilevati all’inizio del primo esercizio comparativo o successivamente ad esso.

RITIRO DELL’INTERPRETAZIONE SIC 21

99 Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 77 e ha eliminato il paragrafo 77A. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

 

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