NULL
Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 7 La traduzione in moneta di conto dei bilanci espressi in valuta estera | I procedimenti di traduzione

Scarica il pdf

I due principali metodi riconosciuti per tradurre i bilanci espressi in valuta estera sono i seguenti:

(a) Il metodo del cambio corrente

Questo metodo prevede la traduzione di tutte le attività e le passività al cambio in essere alla data di bilancio e delle poste di conto economico al cambio in essere alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio medio del periodo [1]. Le voci di patrimonio netto (sia quelle di patrimonio netto iniziale che le successive variazioni incluso il risultato di esercizio) sono iscritte ai cambi storici ossia ai cambi in essere alla data in cui l’operazione ha interessato il patrimonio netto. Pertanto la differenza tra il valore così ottenuto e quello derivante dalla traduzione delle stesse voci al cambio corrente è iscritta in un’apposita voce del patrimonio netto stesso.

Da un punto di vista pratico, tale metodo è il più semplice ed il più comunemente applicato, ma non è del tutto coerente con un sistema a costi storici. L’Allegato VI presenta un’esemplificazione pratica di questo metodo.

(b) Il metodo temporale

Questo metodo prevede la traduzione di tutte le attività e passività monetarie al cambio in essere alla data di bilancio. Lo stesso cambio è utilizzato per la traduzione delle eventuali attività e passività non monetarie quando siano iscritte in bilancio a valori correnti. Attività e passività monetarie sono quelle che rappresentano denaro o sono convertibili o liquidabili in denaro in breve tempo (ad esempio: cassa, crediti e debiti); tutte le altre voci di bilancio, tra cui magazzino, immobilizzazioni e capitale, sono non monetarie.

Le attività e passività non monetarie, contabilizzate a costi storici, sono tradotte ai cambi in essere alle date in cui furono acquistate le attività, sostenute le passività, costituiti il capitale e le riserve.

Le voci di conto economico sono tradotte al cambio medio del periodo in cui si sono formate, ad eccezione degli ammortamenti e delle altre rettifiche di poste patrimoniali contabilizzate a costi storici, che vengono tradotti allo stesso cambio delle attività cui si riferiscono.

Il metodo temporale consente di tradurre il bilancio in un modo che approssima quello che risulterebbe se l’impresa estera avesse tenuto i suoi conti nella valuta utilizzata nel bilancio consolidato. Una parte della dottrina ritiene che tale metodo sia più in sintonia con l’adozione del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio.

L’adozione di cambi differenti (storici o correnti) per tradurre le varie poste dello stato patrimoniale a seconda della loro natura, l’uso di un cambio diverso per le voci del conto economico e la variazione nei tassi di cambio da inizio a fine esercizio, determinano uno sbilancio che è l’effetto combinato dei vari fattori. L’ammontare netto di tale sbilancio secondo il metodo temporale va iscritto tra le differenze di cambio nel conto economico dell’esercizio. L’Allegato VII presenta un’esemplificazione pratica di questo metodo.

Come già indicato, né la normativa italiana, né la IV Direttiva contengono disposizioni circa il metodo da adottare per la traduzione dei bilanci espressi in valuta estera ai fini del consolidato, rinviando quindi ad una interpretazione, in chiave tecnica, dei principi generali.

In questa ottica, e sulla base delle considerazioni nel seguito esposte, è da condividersi quanto raccomandato dallo IASC nell’International Accounting Standard n. 21, secondo cui la scelta del metodo di traduzione più appropriato va fatta avendo riguardo ai rapporti di carattere finanziario ed operativo che intercorrono fra il gruppo e la partecipata estera. In particolare:

– il metodo del cambio corrente è da adottarsi per la traduzione dei bilanci delle partecipate la cui attività è sostanzialmente autonoma rispetto a quella della capogruppo;

– il metodo temporale invece è da adottarsi per la traduzione del bilancio delle partecipate la cui attività è integrata a quella della capogruppo.

A questi fini sono da ritenersi partecipate con attività sostanzialmente autonoma quelle le cui operazioni (acquisti, vendite, produzione) non sono legate o interdipendenti con quelle della capogruppo e, nel contempo, hanno una propria gestione finanziaria.

Sono invece da intendersi partecipate con attività integrate quelle la cui attività è concepita come una estensione di quella della casa madre.

Onde stabilire l’autonomia o meno dell’attività di una partecipata occorre considerare se:

– la partecipata estera svolga la maggior parte della propria attività con imprese che non facciano parte del gruppo;

– la partecipata finanzi le proprie attività principalmente con i proventi che da esse trae e facendo eventualmente ricorso al credito locale e non dipenda invece per tali attività dalle risorse finanziarie messe a sua disposizione dalla capogruppo;

– la partecipata realizzi i propri prodotti avvalendosi principalmente delle risorse locali di materiali e mano d’opera e non si avvalga invece soprattutto di componenti e servizi forniti dalla capogruppo;

– la partecipata venda la maggior parte dei propri prodotti nel proprio paese e comunque in paesi diversi da quelli in cui opera la capogruppo;

– esistano altri fattori che dimostrino che i flussi finanziari della capogruppo non sono direttamente influenzati dall’attività della partecipata.

Se ricorrono le suddette condizioni è da ritenersi che la partecipata estera sia sostanzialmente autonoma rispetto alla capogruppo; negli altri casi avremo viceversa una partecipata con attività integrata a quella della capogruppo.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto