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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I crediti I crediti nella legislazione civilistica e fiscale | Norme civilistiche

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PRINCIPI GENERALI

Valgono per i crediti il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall’art. 2423 Codice Civile, nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dallo stesso articolo.

CLASSIFICAZIONE

L’art. 2424 Codice Civile prevede che nell’attivo dello stato patrimoniale siano indicati (i codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati dalla norma):

A – Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;

B.III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

2) crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri

C.II – Attivo circolante. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso altri

Gli acconti a fornitori, rappresentando diritti ad una cessione di beni e non ad un corrispettivo in denaro, non devono essere esposti tra i crediti, bensì, a seconda della origine, nelle voci B.I.6 – Immobilizzazioni Immateriali / Immobilizzazioni in corso e acconti, B.II.5 – Immobilizzazioni Materiali / Immobilizzazioni in corso e acconti, C.I.5. – Attivo circolante / Rimanenze / Acconti.

Tuttavia gli acconti per acquisti di immobilizzazioni finanziarie da iscrivere nella voce B.III.2.d, nonché gli acconti a fronte di prestazione di servizi, sono da classificare nei crediti, alla voce C.II.5.

I crediti devono essere esposti al netto delle svalutazioni, eventualmente effettuate. Ciò non risulta da una specifica disposizione, bensì dal sistema delle norme del Codice Civile.

Nelle situazioni regolate dall’art. 2423-ter Codice Civile, alla classificazione dettata dalla legge possono essere apportate suddivisioni più particolareggiate o raggruppamenti delle voci e devono essere aggiunte altre voci e apportati adattamenti [1].

VALUTAZIONE

Relativamente alla valutazione, il Codice Civile stabilisce, al punto 8 dell’art. 2426 , che i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione.

Per quanto concerne la valutazione, va inoltre ricordato che la dottrina giuridica ha affrontato il problema della valutazione dei crediti con scadenza non prossima e che non comportino un interesse alcuno o che producano un interesse ad un tasso notevolmente inferiore a quello dei finanziamenti dei quali l’azienda ha bisogno per la sua ordinaria gestione e si ritiene che tali crediti in determinate situazioni in seguito precisate vadano attualizzati, rispettando così il principio della competenza previsto dal punto 3 dell’art. 2423-bis Codice Civile.

NOTA INTEGRATIVA

Valgono anche per i crediti le richieste fatte in generale dall’art. 2427 di indicare nella nota integrativa i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in Lire italiane, nonché di indicare le variazioni intervenute nella consistenza.

Inoltre, al punto 2, la stessa norma richiede di indicare le svalutazioni effettuate nell’ultimo esercizio e nei precedenti per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie.

Lo stesso art. 2427 richiede, al punto 6, che distintamente per ciascuna voce dei crediti sia indicato nella nota integrativa l’importo di durata residua superiore a cinque anni.

Sempre in base alla normativa civilistica, nella nota integrativa si devono indicare anche:

– le variazioni rispetto all’esercizio precedente, ammesse in casi eccezionali, dei criteri adottati nella valutazione dei crediti, nelle connesse rettifiche di valore e nelle conversioni in Lire italiane, nonché i relativi effetti sul bilancio (art. 2423-bis);

– le voci dei crediti previste dallo schema dello stato patrimoniale che siano state raggruppate per favorire la chiarezza del bilancio (art. 2423-ter);

– la non comparabilità e l’adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci dei crediti con quelle dell’esercizio precedente (art. 2423-ter).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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