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| Normativa fiscale : Sanzioni |
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Norma: Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 471 - Riforma delle Sanzioni Tributarie non penali in materia di Imposte Dirette,
di Imposta sul Valore Aggiunto e di Riscossione dei Tributi
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Sezione: Titolo I - Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
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Sottosezione: Capo I - Sanzioni in materia di imposte dirette
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Art. 1
Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.
1. in vigore dal 01/01/2007
modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si
applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per
cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire due milioni. Essa puo' essere aumentata fino al doppio
nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un
reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta
inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della
maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica
se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero
indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in
sede di ritenuta alla fonte. (1)
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e'
elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito
d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti
all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle
imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo
liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle
dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
(1) Circa le sanzioni di cui al presente comma vedasi l'art. 14, comma 4,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 2
Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un
minimo di lire cinquecentomila.
2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e'
inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla
differenza, con un minimo di lire cinquecentomila.
3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benche' non
dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la
sanzione amministrativa di lire centomila per ogni percepiente non indicato
nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
Art. 3
Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle
situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e
del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
Art. 4
Disposizioni transitorie.
1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste
dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
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Fonte: Ministero delle Finanze - 01.08.2008
La presente non è una pubblicazione ufficiale.
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