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| Normativa fiscale : Accertamento |
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Norma: DPR del 29/09/1973 n. 600 - Disposizioni comuni in materia di Accertamento delle Imposte sui Redditi.
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Sezione: Titolo III - Ritenute alla fonte
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Sottosezione: Art. 23 - Art. 30
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Art. 23
Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.
1.in vigore dal 01/01/2008
modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o
imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il
curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il condominio
quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in
cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto
o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di
lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo
48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di
paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito
ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente
dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza,
il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e
si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con
le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a
mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri
di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando
le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle
indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo
16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis) (lettera abrogata);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo
48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera
a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla
data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso
testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri
di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In
caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte
dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno
successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei
periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli
importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con
le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al
termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del
rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15
gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro
dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi
pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La
disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le
somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi
prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per
ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il
sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di
lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve
consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la
certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o
assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti,
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute.
La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono
trattamenti pensionistici.
5. (Comma abrogato)
Art. 24
Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
1.in vigore dal 01/01/2007
modificato da: DLG del 05/12/2005 n. 252 art. 21
1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono
redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo
di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma
dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano,
in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in
particolare, i commi 2 , 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma
1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata
una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione
di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia
di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti
non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella
misura del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR e'
operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. (Comma abrogato)
Art. 25
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.
in vigore dal 12/08/2006
modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 36 convertito
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a
soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro
autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o
nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per
cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo
di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale
sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di
condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile
delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di
cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le
indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello
stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve
essere operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i
compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a
soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta
nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di
lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di
importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella
lettera c) dell'art.2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano
acconto di maggiori compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del
loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del trenta per cento a
titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i
compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.
Art. 25 - bis
Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione,
di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e
di procacciamento d'affari.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese
agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le
prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di
acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di
rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata
dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle
provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro
committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita'
si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la
ritenuta e' commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse
provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta relativa
al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al momento della
presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata
successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di
imposta in cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono
direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti
sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo
corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il
relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la
ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti
o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione
dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono
state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni
percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di
documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
esercitano attivita' di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli
agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le
imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di
assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni
direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa' finanziarie e di
locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attivita'
di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e
di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e
aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le
prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di
produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di
bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole,
commerciali ed artigiane non aventi finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta
e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle
provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni
derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei
commi che precedono.
Con decreto del Ministro del Tesoro sono determinati i criteri, i termini e
le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo
comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria
da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere
effettuata.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni
corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti.
Testo: in vigore dal 01/01/2003
art. 25 – ter
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
inserito da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento
una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se
rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 26
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.
1.in vigore dal 01/01/2008
modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso
obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai
possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per le
obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi,
e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
periodo sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui
capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si
applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento
effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi
della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari
diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli
similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di
tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento
dell'anticipato rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento,
con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai
titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni
fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da
filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali
estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le
banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti
intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di
Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43,
e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da
soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di
cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il
rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a
diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale
scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli
interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso. Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che
intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che
corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1
dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota
a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi
derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella
lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di
cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi
indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di
acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi
e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi
derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e' applicata a titolo di
acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero
assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui
siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette
ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non
sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis
corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui
alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla
lettera d) dello stesso articolo 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui
redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei
commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di
altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui
redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o
stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche su i proventi conseguiti
nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita
al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei
prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese
residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo
d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non
residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.
Art. 26 - bis
Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti
1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai
rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti
bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti
da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;
b) (lettera soppressa).
1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la
documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10
aprile 1996, n. 239.
2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto
azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla
quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento
nel periodo di durata del contratto.
Testo: in vigore dal 25/11/2001
Art. 26 - ter
Imposta sostitutiva.
1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione
applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del
citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo
comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti
non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato
e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del
12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente
dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in
regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante
fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in
solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il
percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la
relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella
quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi
siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(N.D.R.: Le disposizioni del comma 3, come sostituito dall'art.
41-bis D.L.
30 settembre 2003, n. 269, si applicano per i redditi percepiti
dal 1 gennaio 2004).
Testo: in vigore dal 26/11/2003
art. 26 – quater Titolo:
Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti
a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione
europea.
(N.D.R.: Ai sensi dell'art.3, comma 1, D.lgs 30 maggio 2005
n.143, come modificato dall'art.3, comma 2, decreto-legge 15 febbraio
2007 n.10, convertito dalla legge 6 aprile 2007 n.46, le disposizioni
del presente articolo si applicano agli interessi e ai canoni
pagati a decorrere dal 1 gennaio 2004. Vedasi anche le disposizioni
transitorie dell'art.4 D.lgs n.143 del 2005.)
Testo: in vigore dal 26/07/2005
inserito da: DLG del 30/05/2005 n. 143 art. 1
1. Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi i
requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione,
situata in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti
sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme previste
dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato
e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul
reddito delle societa';
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e
assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito
delle societa', di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma
4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attivita'
della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto
all'esenzione se:
a) la societa' che effettua il pagamento o la societa' la cui stabile
organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale
non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve
il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il
medesimo pagamento;
b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la cui stabile
organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non
inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che effettua il
pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il
medesimo pagamento;
c) una terza societa' avente i requisiti di cui alla lettera a) del
comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento
dei diritti di voto sia nella societa' che effettua il pagamento o nella
societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella
societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile
organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle
societa' ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli
esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis
e 2479-bis del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle
lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per
l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli,
progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura,
garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli,
da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai
suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o
dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto
testo unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui
agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del
medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa'
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli
strumenti finanziari sono stati emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a
rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare
agli utili del debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per
la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere
effettuato trascorsi piu' di cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le societa'
le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi,
rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini
fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una
Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato
terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza
fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B
ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta
o in sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non residenti di cui
alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate
nell'allegato B;
c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e le stabili
organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa' aventi i
requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi
indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di
interessi o di canoni:
1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in qualita' di
beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o
fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto,
l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei
canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i
suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono
assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte
elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'"impot des
non-residents/belasting der niet-verblijfhouders", in Spagna all'"impuesto
sobre la Renta de no Residentes" ovvero a un'imposta identica o
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette
imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi
di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o indirettamente,
dal soggetto che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i
soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e
l'importo degli interessi o dei canoni e' superiore al valore normale
determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica
limitatamente al medesimo valore normale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere
prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario
effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile
organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello
Stato in cui la societa' beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello
Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, nonche' una dichiarazione
dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti
indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai
soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento
degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla
data di rilascio della documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a
quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo
di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e
comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere
stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di
appositi modelli.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate
modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede
comunitaria.
Art. 27
Ritenuta sui dividendi.
1.in vigore dal 01/01/2008
modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano
con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta
sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche
residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917
del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo
testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle
condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto
testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento
o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel
caso in cui si tratti rispettivamente di societa' i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e'
applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali
ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti
di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo,
corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il
reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del
patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo
47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica
sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o
partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle
societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei
beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla
societa' emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per
cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello
Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma
2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50
per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio e dalle societa' ed enti
indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei
quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del
competente ufficio fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la
ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti
eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o
da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione
la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla
medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota
dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti
soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non
residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi
dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50
per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e'
operata a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti
non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio,
titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi
dell'articolo 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti residenti negli
Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico salvo che la persona
fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito
dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b),
dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute
applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si
applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate
qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione
dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della
lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute
di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a
titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla
ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato
di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
art. 27 – bis
Titolo:
Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti
non residenti.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta non inferiore al
20 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno
diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e
3-ter dell'articolo 27, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n.
435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea,
senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia
imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di
opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente
limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alla remunerazione
dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo
44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonche' alle
remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreche' la
remunerazione e gli utili siano erogati a societa' con i requisiti indicati
nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per
cento del capitale della societa' che, rispettivamente, la corrisponde o li
distribuisce.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una
certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato
estero, che attesti che la societa' non residente possieda i requisiti
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una dichiarazione
della societa' che attesti la sussistenza del requisito indicato alla
lettera d) del medesimo comma 1.
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della
societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono
non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In
questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro
la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta,
fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e,
comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche
modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
4. (Comma abrogato)
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa'
di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da
uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a
condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo
esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per
l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13
dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
art. 29
Titolo:
Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
Testo: in vigore dal 01/01/2005
modificato da: L del 30/12/2004 n. 311 art. 1
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo,
che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono
effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e'
operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati
alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i
criteri e le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura,
nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera
a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, commi
5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del
percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo
scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri
di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle
indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo
16, comma 1,lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48,
del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a),
dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita
per il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere
fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi
dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il
conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalita' in esso
stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve
specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende
adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri
organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso
e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno
e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e
assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione
deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche
approvate con apposito decreto del Ministro dei tesoro, di concerto con il
Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di
lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata
mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche
da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i
valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri
indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con
le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi
precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti
in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che
corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis,
26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse.
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Fonte: Ministero delle Finanze - 01.08.2008
La presente non è una pubblicazione ufficiale.
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