Novità Irpef - Ires Novità Iva Altre novità Dizionario Principi Contabili Imposta tra preferiti
Home   Guide    Libri  Normativa Fiscale  Saggi  Domande Comuni Newsletter Sondaggi
Rss di Misterfisco   Home >Faq legali
Ricerca in:  
Info avanzate
  TASSE E ATTIVITA'
  ALTRE RISORSE
  RITENUTE
  CONVENZIONI
  GIURISPRUDENZA
  CODICI ATTIVITA'
  AMMORTAMENTO
  RICERCA NORME
  SCADENZARIO
  CERCA UN'IMPRESA
  FEED RSS
  LINKS
  UTILITA'
  GUIDE

Consulenza fiscale
  LA CIRCOLARE
  PMI
  QUESITI
  CONTABILE
  ON LINE
  SOCIETARIO
  AVVIARE IMPRESA
  DICHIARAZIONI REDDITI
  DICHIARAZIONE 770
  ENTI LOCALI
  CONTRATTI
  FORMULARI
  BILANCI
Altre Consulenze
  REGISTRA MARCHI
  FINANZA AGEVOLATA
  PRIVACY E DPS
  D.LGS 81/08
  VALUTAZIONI
  VISURA CCIAA

Agenda Europa
  PROGETTI EUROPEI
  ARTICOLI

Legale
  PRESENTAZIONE
  CONSULENZA LEGALE
  DOMANDE COMUNI
  NOTARILE

La transazione
 
Il contratto di transazione (art. 1965 c.c.) è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
La transazione deve essere provata per iscritto.
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.
Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione.
È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. Nei casi in cui la transazione è stata raggiunta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.
È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
La transazione che le parti hanno concluso generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte.
La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e, con documenti posteriormente scoperti, si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

Richiedi una consulenza legale da parte dello Studio Legale Online

Rubrica curata da studiolegale-online.net (Avvocati a Roma e Milano specializzati in consulenza legale)


 
Home Indietro
Segnala questa pagina ad un amico



Misterfisco consiglia:
Consulenza tributaria di Misterfisco
Consigliati



- Costituisca e sviluppi la sua società (Srl, Snc, Sas, Spa)



- Vuole dire la sua? Risponda ai nostri Sondaggi.



- Registrazione dei marchi. Uno strumento per la difesa della sua immagine commerciale



- Necessità di adeguarsi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro?





Home Collabora La Redazione Storia del sito Mappa Segnalazioni Note legali Privacy
© Misterfisco 2000 - 2010. Tutti i diritti sono riservati, è vietata anche la riproduzione parziale
Marchio registrato di proprietà dello Studio Commercialista Di Michele di Roma e Milano