L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alla corretta aliquota Iva da applicare alle erbe aromatiche.
Nella Risoluzione n. 56 del 3 maggio 2017, ha richiamato la disposizione della tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5 % a basilico, rosmarino e salvia, freschi, ed all’origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione, ed alle piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
Con riferimento al quesito specifico posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota Iva del 5 %, pertanto, potrà trovare applicazione solo ed esclusivamente alle confezioni contenenti un misto di aromi, composte soltanto da rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una prevalenza di un prodotto rispetto all’altro. Infatti, sia la salvia, sia il rosmarino freschi rientrano tra i prodotti che la normativa assoggetta all’aliquota Iva del 5 %.
Qualora, invece, nella confezione vi siano piante aromatiche diverse da quelle indicate nella norma, indipendentemente dall’eventuale prevalenza delle piante aromatiche assoggettate all’aliquota Iva ridotta, l’intera confezione sarà assoggettata all’aliquota Iva ordinaria.
Per quanto riguarda la cessione di piante in vaso, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto indicato nella norma, ossia che l’aliquota Iva ridotta trova applicazione soltanto in caso di cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, salvia e rosmarino. Rimangono, invece, escluse le cessioni che riguardano le piante di origano e le altre piante indicate dall’istante.