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Novità Iva
14 Novembre 2014

Utilizzo del credito Iva infrannuale: la scelta operata con il modello TR può essere rettificata a determinate condizioni

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Nella Risoluzione n. 99 dell’11 novembre 2014, l‘Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alla facoltà di variare la scelta di utilizzo di un’eccedenza di credito Iva trimestrale effettuata tramite la presentazione del modello TR.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con il modello TR il contribuente può esprimere la propria volontà riguardo all’utilizzo delle eccedenze di credito Iva infrannuale.

Inoltre, prima della scadenza del termine per la presentazione di tale istanza, il contribuente può rettificare o integrare la scelta effettuata, mediante la presentazione di una nuova istanza nella quale dovrà barrare l’apposita casella “correttiva nei termini”.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che non esiste alcuna norma che sancisce il principio di immodificabilità della scelta operata con il modello TR.

Quindi, il modello TR può essere rettificato anche una volta decorso il termine di presentazione della “correttiva nei termini”, ossia l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

In  particolare, il contribuente può rettificare la scelta effettuata con la presentazione del modello TR, chiedendo l’utilizzo in compensazione della somma richiesta a rimborso, dopo aver verificato con l’ufficio territorialmente competente che non sia stata già conclusa la fase istruttoria e non sia stata già validata la disposizione di pagamento. Nel caso in cui la disposizione di pagamento sia stata già validata, la rettifica non sarà consentita.

Per quanto riguarda la modifica della scelta da compensazione a rimborso, questa sarà possibile, naturalmente, qualora il credito non sia stato ancora utilizzato in compensazione.

La modifica della modalità di utilizzo del credito Iva, effettuata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve comunque trovare esposizione nella successiva dichiarazione annuale Iva. Pertanto, la rettifica del modello TR non può essere operata dopo la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Inoltre, se viene utilizzata in compensazione l’eccedenza di credito Iva infrannuale già chiesta a rimborso, senza che sia stata presentata previamente la rettifica, si realizza l’ipotesi di indebito utilizzo di somme in compensazione.

Il contribuente potrà comunque, qualora ne ricorrano i presupposti, avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

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