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Novità Iva
8 Ottobre 2016

Titoli di accesso “open” ai parchi di divertimento rimasti invenduti: le regole per l’annullamento

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Un’associazione ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, con una richiesta di consulenza giuridica, la questione della possibilità di annullare i titoli di accesso a data libera ai parchi di divertimento, rimasti invenduti, entro i cinque giorni lavorativi dalla fine della stagione di apertura dei parchi, ossia dal momento nel quale si ha la certezza che i titoli in questione sono rimasti invenduti.

I dubbi sono sorti poiché, qualora si dovessero applicare le istruzioni fornite in precedenza dall’Agenzia delle Entrate per l’annullamento degli abbonamenti a data libera, i titoli predetti sarebbero annullabili entro cinque giorni lavorativi dal primo evento fruibile e, quindi, entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della stagione di apertura dei parchi di divertimento (e non dalla fine della stagione di apertura).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta al quesito posto dall’istante tramite la Risoluzione n. 86 del 30 settembre 2016.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i titoli di accesso in questione (anche detti titoli di accesso “open”) possono essere assimilati, per quanto riguarda l’individuazione del momento impositivo e degli adempimenti fiscali, agli abbonamenti a data libera.

L’assimilazione non riguarda, però, i termini di annullamento. Infatti, mentre l’abbonamento a data libera dà diritto ad assistere a più eventi, il titolo di accesso “open” dà diritto all’accesso ad un solo evento (in particolare, l’evento dell’accesso al parco di divertimento in un solo giorno scelto dal possessore del titolo).

Per quanto riguarda l’annullamento dei titoli “open” di accesso al parco, prestampati e rimasti invenduti, il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento, entro il quale si può procedere all’annullamento, deve necessariamente coincidere con il quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno nel quale è consentito l’accesso al parco.

L’organizzatore dell’evento (ossia l’esercente il parco di divertimento) dovrà indicare sul titolo di accesso il periodo di utilizzabilità del titolo medesimo da parte del possessore, con la precisazione dell’ultimo giorno nel quale è utilizzabile il titolo, che non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di emissione. Il periodo di utilizzabilità potrà anche essere a cavallo tra l’anno di emissione e l’anno successivo.

Qualora, però, il parco di divertimento sia chiuso per un periodo nel corso dell’anno, il periodo di utilizzabilità del titolo “open” non potrà eccedere la durata della stagione di apertura del parco di divertimento.

Il titolo di accesso “open” annullato deve essere conservato integro in tutte le sue parti.

Inoltre, l’esercente il parco di divertimento è tenuto a versare l’Iva in relazione ai titoli di accesso “open” rimasti invenduti al termine della stagione per i quali non abbia provveduto all’annullamento nei termini predetti.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i chiarimenti forniti non riguardano i titoli di accesso emessi in forma digitale, i quali non possono essere annullati se non nelle ipotesi di erronea emissione o di mancata effettuazione dell’evento.

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