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Novità Iva
10 Febbraio 2017

Superamento del plafond: precisate le modalità da seguire per rimediare alla violazione

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L’Agenzia delle Entrate è chiamata a rispondere ad un quesito relativo alla possibilità per un esportatore abituale che, per un errore informatico, ha effettuato, nel 2015, acquisti senza applicazione dell’Iva oltre il limite annuale del plafond, di regolarizzare la propria posizione e, in particolare, di beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso in riferimento alla violazione commessa.

L’istante, per regolarizzare contabilmente la sua situazione, ha emesso autofattura per ciascun fornitore, ha effettuato le necessarie annotazioni nei registri degli acquisti e delle vendite, in data 31 dicembre 2015, ed ha fatto confluire la maggiore Iva da versare nella liquidazione periodica del mese di dicembre. L’intenzione dell’istante è quella di versare, con modello F24, la sanzione in misura ridotta, secondo le regole del ravvedimento operoso, e gli interessi sull’Iva a debito calcolati al 31 dicembre 2015.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017, ha richiamato i propri documenti di prassi in materia.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, concluso riepilogando le procedure che possono essere seguite per regolarizzare la violazione in questione:

  • la prima procedura consiste nel richiedere al cedente del bene o al prestatore del servizio di effettuare le necessarie variazioni in aumento dell’Iva. L’acquirente deve comunque versare gli interessi e la sanzione, eventualmente avvalendosi dell’istituto del ravvedimento oneroso;
  • la seconda procedura prevede diverse fasi: 1) l’emissione di un’autofattura contenente gli estremi del fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond, l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata; 2) il versamento dell’imposta dovuta e degli interessi; 3) l’annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti; 4) la presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 5) l’indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’Iva assolta; 6) il versamento della sanzione ridotta, in caso di ravvedimento operoso;
  • la terza procedura consiste nel: 1) emettere un’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno nel quale è stato superato il limite del plafond; 2) versare l’Iva in sede di liquidazione periodica mediante annotazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva delle vendite ed annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti; 3) presentare copia dell’autofattura presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 4) versare la sanzione prevista in caso di ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che la presentazione dell’autofattura all’ufficio competente dell’Agenzia può avvenire anche in un momento successivo a quello della liquidazione/versamento dell’Iva, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva nella quale sono riepilogati i risultati delle liquidazioni periodiche ed è determinata l’Iva a debito o a credito per l’anno nel quale la violazione è stata regolarizzata.

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