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Novità Iva
17 Aprile 2015

Split payment: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 15 del 13 aprile 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment“) alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2015.

In particolare, per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che devono essere compresi in tale ambito, oltre agli enti espressamente elencati all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, anche i soggetti pubblici che, in quanto costituiscono immediata e diretta espressione di tali enti, sono nella sostanza immedesimabili in essi.

Sono, quindi, ricompresi nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti anche, ad esempio, i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, qualificabili come organi dello Stato, od i consorzi interuniversitari costituiti per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università che costituiscono il consorzio.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che sono escluse dall’applicazione della nuova disciplina le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali che non hanno natura pubblica. Secondo quanto precisato dall’Agenzia, l’individuazione della natura pubblica o privata dell’ente previdenziale deve essere effettuata, in primo luogo, sulla base della qualificazione dell’ente operata dalla legge istitutiva. Se manca tale qualificazione, occorre operare mediante un’indagine specifica, volta ad accertare la sussistenza degli elementi formali e sostanziali che costituiscono gli indici di distinzione degli enti pubblici, che devono essere oggetto di un giudizio complessivo.

Inoltre, devono essere esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment gli enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono dei fini propri. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono destinatari della nuova disciplina la Banca d’Italia ed il CONI.

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che rientrano in questo ambito le operazioni che sono documentate mediante fattura emessa dai fornitori, nella quale sia indicata l’imposta addebitata all’ente pubblico. Rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina anche le operazioni soggette alle modalità di fatturazione ed ai termini di registrazione speciali di cui all’articolo 73 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il meccanismo dello split payment riguarda sia le operazioni poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito di un’attività non commerciale, sia nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione delle norme in questione, inoltre, le operazioni per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo per i servizi resi alla Pubblica Amministrazione e trattiene tale somma (comprensiva dell’imponibile e dell’Iva), versando all’Amministrazione committente soltanto un importo netto.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che la scissione dei pagamenti non riguarda quelle operazioni nelle quali la Pubblica Amministrazione è già soggetto debitore dell’imposta, come le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge.

Ancora, il meccanismo della scissione dei pagamenti non trova applicazione:

– nel caso di prestazioni di servizi rese alle Pubbliche Amministrazioni i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito od a ritenute a titolo di acconto (la ritenuta deve essere operata dalla stessa Pubblica Amministrazione che corrisponde il compenso per l’operazione);

– nel caso di operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o non fiscale o mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del D.P.R. n. 633 del 2972;

– nel caso di operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali (come il regime del margine o il regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio).

Un’ampia parte della Circolare è, poi, dedicata agli adempimenti che devono essere osservati dai soggetti coinvolti nelle operazioni soggette allo split payment.

Il fornitore dovrà emettere fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Il fornitore, inoltre, rimane soggetto debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione. Quindi, sarà tenuto ad osservare gli obblighi indicati nel D.P.R. n. 633 del 1972.

Ma il fornitore, anche se debitore dell’imposta, non dovrà computare nella liquidazione periodica l’Iva a debito indicata in fattura. Dovrà, però, registrare, nel registro “Iva vendite” l’operazione effettuata e la relativa Iva, anche se non incassata. La registrazione dovrà essere effettuata in modo distinto dalle altre operazioni.

Il fornitore, inoltre, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, non potrà più procedere all’emissione di fatture ad esigibilità differita, né con esigibilità immediata su opzione.

L’Iva generalmente diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. La Pubblica Amministrazione può optare per l’esigibilità dell’Iva anticipata al momento della ricezione della fattura. Per quanto riguarda le fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna, prova sia l’emissione della fattura, sia la ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente.

Le Amministrazioni che operino nell’esercizio di attività commerciali, quindi come soggetti passivi Iva, dovranno registrare le fatture ricevute dai fornitori, anche ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva. Il versamento avverrà secondo le modalità e le scadenze ordinarie.

Nel caso, invece, di Pubbliche Amministrazioni che operino nell’ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali, quindi come soggetti non passivi, l’Iva dovrà essere versata, a scelta della Pubblica Amministrazione, entro il giorno 16 di ciascun mese, per tutte le fatture per le quali l’Iva è divenuta esigibile nel mese precedente, oppure con versamenti distinti dell’Iva, sempre entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l’Iva è divenuta esigibile, in ciascun giorno del mese, per tutte le fatture per le quali l’Iva è divenuta esigibile in quel giorno, o per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

L’Iva dovrà essere versata senza possibilità di compensazione.

Nel caso di acquisti destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell’ambito di attività commerciali, sia nell’ambito di attività non commerciali, le Pubbliche Amministrazioni dovranno prima individuare la parte dell’imposta da imputare all’una o all’altra delle attività e dovranno poi osservare separatamente i relativi adempimenti.

Nella Circolare, sono stati forniti alcuni chiarimenti anche in merito alla regolarizzazione delle fatture ed alle note di variazione, ai rimborsi dell’Iva che possono essere richiesti dai fornitori, all’efficacia temporale delle nuove norme ed alle sanzioni applicabili.

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