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Novità Iva
14 Luglio 2017

Split payment: emanate le disposizioni attuative delle nuove regole

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2017, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 con il quale sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di split payment. 

Ricordiamo che la “Manovra correttiva” del 2017 ha, in particolare, ampliato l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le Pubbliche Amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali ed alle società controllate da quest’ultime, oltre che alle società incluse nell’indice FTSE MIB.

In virtù del Decreto del 27 giugno 2017, il Decreto Ministeriale emanato il 23 gennaio 2015 ha subito una serie di modificazioni.

Per le Pubbliche Amministrazioni e le società alle quali trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti, l’Iva deve essere versata dalla data nella quale l’imposta diviene esigibile. E’ possibile comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione di essa.

Il versamento dell’imposta deve avvenire con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l’Iva diviene esigibile, senza possibilità di compensazione. In alternativa, è possibile annotare le fatture nei registri Iva per far confluire, poi, l’imposta nel saldo delle liquidazioni periodiche.

I soggetti che effettuano il versamento dell’Iva da split payment separatamente determinano l’acconto Iva dovuto tenendo conto anche dell’imposta assolta sugli acquisti assoggettati al meccanismo in questione.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle regole dello split payment, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 sino al 31 dicembre 2017, tali regole si applicano alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istat. A tal proposito, è stata prevista la pubblicazione, il 30 settembre 2016, di un elenco delle Pubbliche Amministrazioni interessate da tale disciplina.

Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dello split payment si applicano alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istat, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente.

Con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017, le regole dello split payment trovano applicazione anche alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50/2017, come individuate nell’elenco pubblicato nel sito web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. Per le operazioni poste in essere nel 2018 e negli anni successivi, le regole della scissione dei pagamenti si applicano alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società sono individuate in un elenco pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno. Le società interessate possono, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’elenco, segnalare delle incongruenze o degli errori al Dipartimento. L’elenco definitivo è approvato, poi, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetto dall’anno successivo.

Secondo le nuove regole attuative, inoltre, se il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifica nel corso dell’anno, entro il 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel caso in cui, invece, il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi nel corso dell’anno, dopo il 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Inoltre, nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB vengano a mancare nel corso dell’anno, entro il 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell’indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB, invece, vengano a mancare nel corso dell’anno successivamente al 30 settembre, le società non più controllate o incluse continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Come precisato all’articolo 2 del Decreto Ministeriale, le nuove disposizioni riguardano le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017. In fase di prima applicazione, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici di gestione amministrativo – contabile, le Pubbliche Amministrazioni interessate dalle nuove regole possono effettuare il versamento dell‘Iva dovuta fino al 31 ottobre 2017 entro il 16 novembre 2017. Le società interessate dalle nuove regole, invece, possono annotare le fatture per le quali l’esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 ed effettuare il relativo versamento dell’Iva entro il 18 dicembre 2017.

Infine, nel Decreto Ministeriale è stabilito che, per l’anno 2017, coloro che determinano l’importo dell’Iva dovuta a titolo di acconto secondo il metodo storico dovranno tenere conto dell’ammontare dell’imposta, relativa alle operazioni soggette al meccanismo dello split payment, divenuta esigibile nel mese di novembre del 2017 oppure, nel caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

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