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Novità Iva
25 Novembre 2016

Servizi di pagamento connessi alla cartolarizzazione dei crediti: individuato l’ambito di esenzione Iva

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Una richiesta di consulenza giuridica presentata da un’associazione all’Agenzia delle Entrate ha riguardato le operazioni di cartolarizzazione dei crediti che si realizzano attraverso la cessione di crediti da parte di un creditore ad una “società veicolo” costituita con il solo scopo di effettuare le operazioni di cartolarizzazione dei crediti. In particolare, la società cessionaria, per finanziare l’acquisto dei crediti, emette dei titoli destinati alla circolazione. Dopo aver incassato i crediti acquistati, provvede a rimborsare i titoli emessi.

Il patrimonio che si viene a costituire a seguito di queste operazioni è un patrimonio distinto da quello della “società veicolo” e da quello derivante da altre operazioni.

Il programma di cartolarizzazione prevede anche l’indicazione dei soggetti che si occupano della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, ossia dei servizi di “servicing. Queste attività possono essere svolte esclusivamente dalle banche o dagli intermediari finanziari. Quindi, la “società veicolo” non può avere una propria struttura che si occupi dell’incasso dei crediti acquistati. Generalmente, il soggetto che effettua i servizi di “servicing” è la stessa banca che ha concesso i crediti ceduti.

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento ai fini Iva da riservare ai servizi di “servicing“.

L’Agenzia delle Entrate ha riportato la propria risposta nella Risoluzione n. 106 del 17 novembre 2016. In primo luogo, l’Agenzia ha richiamato l’articolo 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l’esenzione ai fini Iva per alcuni servizi finanziari. Tale norma di esenzione trova origine nell’analoga norma contenuta in una Direttiva comunitaria. L’interpretazione di tale disciplina, pertanto, deve fondarsi sulle giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’esenzione deve essere sempre interpretata in senso restrittivo. Inoltre, l’esenzione Iva per i servizi finanziari ha carattere oggettivo, nel senso che trova applicazione a prescindere dal soggetto che offre tali servizi e del soggetto che è beneficiario dei servizi medesimi ed indipendentemente dalle modalità tecniche che vengono seguite per realizzare tali servizi.

Sono escluse dall’ambito di esenzione le operazioni di recupero crediti. Secondo i Giudici comunitari, la nozione di “recupero crediti” indica le operazioni finanziarie volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro. Inoltre, la nozione di recupero crediti propria della normativa comunitaria riguarda il recupero di crediti di qualsiasi natura. Infine, non assume rilevanza, affinché un’attività possa essere considerata come attività di recupero crediti, la circostanza che non preveda l’applicazione di misure coercitive volte al pagamento effettivo dei debiti.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, secondo quanto descritto dall’associazione istante, l’attività di “servicing” comprende anche l’addebito sul conto corrente del debitore ceduto delle somme cedute e, successivamente, l’accredito delle medesime somme alla “società veicolo” che ha acquistato i crediti.

Questo tipo di servizi comporta, quindi, un effetto dispositivo nella sfera giuridica ed economica dei soggetti coinvolti nell’operazione che è tipico delle operazioni di pagamento esenti da IVA. La situazione esposta dall’associazione istante risulta, pertanto, essere distinta da quella propria di un’operazione di recupero crediti.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’attività svolta dal soggetto che assume il ruolo di “servicer” più che essere inquadrata nei servizi di pagamento esenti da Iva, deve essere considerata in un quadro più complesso. I servizi di pagamento, infatti, sono soltanto un elemento di un’attività più complessa posta in essere dal “servicer” volta all’adempimento da parte del debitore ceduto. Si tratta, quindi, piuttosto, di un’attività di gestione dei crediti, anch’essa esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione che prevedono come soggetto che presta i servizi di “servicing” il soggetto che ha concesso il credito ceduto, si deve ritenere che i servizi di “servicing” possano fruire del regime di esenzione Iva, in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti, ipotesi espressamente prevista dalla normativa in materia.

Qualora, invece, il “servicer” renda altre prestazioni di servizi, diverse rispetto alle operazioni di “servicing“, dovrà essere individuato caso per caso il regime IVA applicabile.

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