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Novità Iva
10 Ottobre 2014

Sconti o premi di fine anno: la Cassazione precisa le differenze ai fini della detrazione dell’Iva in fattura

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 21182 dell’8 ottobre 2014, ha dato ragione alla contribuente (una società per azioni), la quale, a seguito di tre processi verbali di constatazione, aveva ricevuto tre avvisi di rettifica, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’Iva indebitamente detratta, in relazione a fatture per acquisti di beni destinati ad omaggi, per i quali si sosteneva che la contribuente non avesse dimostrato l’inerenza all’attività d’impresa; fatture o note di debito aventi ad oggetto premi fedeltà o premi di fine anno corrisposti ai clienti; fatture riguardanti pagamenti, in favore di clienti, a titolo di contributi per l’apertura di nuove strutture o di contributi promozionali; fatture o note di debito emesse a fronte di sconti o abbuoni per merce non conforme o deteriorata.

In primo grado, era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli atti impositivi. In secondo grado, invece, veniva ritenuto fondato l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente fondato la propria decisione su una motivazione unica e non differenziata rispetto alle diverse contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria negli atti impositivi.

Le contestazioni in questione, invece, riguardavano detrazioni operate dalla contribuente in relazione ad attività del tutto differenti, implicanti indagini diverse e che avrebbero, pertanto, richiesto anche in sede giurisdizionale un percorso motivazionale differenziato per ciascuna di esse.

In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato la distinzione tra gli sconti o abbuoni applicati ai clienti ed i premi di fine anno o di fedeltà.

Ai fini della detrazione dell’Iva, la normativa in materia prevede che quando l’operazione commerciale per la quale è stata emessa fattura veda ridotto il suo ammontare in conseguenza di abbuoni o sconti commerciali, devono essere rispettate due condizioni: la prima è che deve essere praticato al cliente uno sconto sul prezzo di vendita; la seconda è che la riduzione del corrispettivo applicata al cliente sia frutto di un accordo, che può essere documentale, verbale ed anche successivo, non operando la norma alcuna distinzione.

Nessuno diritto a detrazione, invece, può trovare applicazione quando nella riduzioni operate sia ravvisabile la natura di premio di fine anno, invece che di sconto. Quest’ultimo è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni compiute.

Il premio di fine anno, invece, è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.

La Commissione Tributaria Regionale, quindi, in relazione agli sconti o abbuoni, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per la detrazione. In relazione ai premi fedeltà o di fine anno, invece, avrebbe dovuto escludere completamente l’esercizio del diritto di detrazione.

Inoltre, in riferimento agli sconti ed ai premi di fine anno, la CTR ha, secondo la Cassazione, del tutto omesso di considerare una serie di elementi, desumibili dai processi verbali della Guardia di finanza, dai quali avrebbe potuto desumere degli argomenti a sostegno della tesi della contribuente riguardo al fatto che tali riduzioni di imponibile derivavano da specifiche pattuizioni contrattuali stipulate con i clienti.

La Suprema Corte ha, quindi, cassato la pronuncia impugnata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale che, in altra composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi esposti e con una motivazione che sia adeguata e che tenga conto di tutte le risultanze probatorie in atti.

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