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Novità Iva
9 Gennaio 2016

Reverse charge nel settore edile: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 37 del 22 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo all’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore edile e nei settori connessi.

L’Agenzia delle Entrate ha, ad esempio, precisato che, nell’ipotesi di contratto unico di appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, devono trovare applicazione le regole ordinarie dell’Iva e non il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) previsto dalla normativa per la sola ipotesi dell’attività di demolizione.

Riguardo alla distinzione tra la cessione con posa in opera accessoria, esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, e l’operazione di prestazione di servizi, soggetta al meccanismo in questione, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i criteri di interpretazione elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione e dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, secondo i Giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea occorre verificare se il servizio reso dal fornitore si limiti alla posa in opera del bene, senza che questo subisca alterazioni, oppure il servizio sia diretto a modificare la natura del bene o ad adattarlo alle esigenze specifiche del cliente. Nel primo caso si tratta di semplice fornitura del bene, nel secondo di prestazione di servizi vera e propria. Il costo del materiale e dei lavori impiegati non può assumere da solo un’importanza decisiva per la qualificazione dell’operazione.

Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate in proposito, inoltre, la distinzione dipende dalla causa contrattuale. Se lo scopo del contratto è la cessione del bene e l’esecuzione dell’opera è finalizzata esclusivamente a consentirne la fruizione, senza che il bene venga modificato nella sua natura, il contratto è una cessione con posa in opera. Se, invece, lo scopo del contratto è quello di ottenere un diverso e nuovo risultato rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, si può parlare di prestazione di servizi vera e propria.

Ancora, nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando i parcheggi costituiscono parte integrante degli edifici, come nel caso di parcheggi interrati e di parcheggi collocati sul lastrico solare degli edifici, le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto tali parcheggi sono soggette al meccanismo del reverse charge.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle attività di derattizzazione, di spurgo delle fosse biologiche e dei tombini e di rimozione della neve. Tali servizi sono contraddistinti da codici ATECO specifici rispetto all’attività di pulizia degli edifici e, quindi, non sono soggetti al reverse charge, ma alle regole ordinarie di applicazione dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate si è, poi, occupata della questione dell’applicazione dell’inversione contabile in caso di installazione di impianti negli edifici. A tal proposito, è stato chiarito che se l’installazione ha ad oggetto un impianto funzionale all’edificio, anche se in parte posizionato esternamente rispetto all’edificio medesimo, si tratterà di operazione soggetta al meccanismo del reverse charge. Nella Circolare, sono anche individuati alcuni esempi di impianti in parte installati fuori dagli edifici, ai quali è applicabile l’inversione contabile:

  • l’impianto di videosorveglianza perimetrale, con centralina interna, ma telecamere necessariamente esterne;
  • l’impianto citofonico;
  • l’impianto di climatizzazione, con motore esterno;
  • l’impianto idraulico con tubazioni esterne.

Riguardo all’installazione degli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli impianti posti sugli edifici o realizzati su aree di pertinenza degli edifici, se non accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile. Invece, l’installazione di centrali fotovoltaiche sul lastrico solare o su aree di pertinenza degli edifici, se tali impianti sono accatastati autonomamente, non dovrà essere assoggettata al meccanismo in questione, non riguardando né edifici, né parti di edifici.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, spiegato che l’installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale (come gli impianti di refrigerazione ad uso industriale) e non al funzionamento dell’edificio, anche se tali impianti, una volta installati, costituiscono parte integrante dell’edificio medesimo, non è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, ma alle regole ordinarie di applicazione dell’Iva. Anche le attività di manutenzione e di riparazione di tali impianti sono escluse dall’ambito di applicazione del reverse charge.

Ancora, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare del dicembre 2015, il diritto di chiamata che viene pagato quando il tecnico si reca presso il cliente a verificare lo stato dell’impianto, a prescindere dall’esecuzione di interventi di riparazione, è comunque da considerarsi come attività di manutenzione e, quindi, deve essere assoggettato all’inversione contabile.

Al contrario, il contributo dovuto per le attività di allacciamento e di attivazione finalizzate all’erogazione del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua, non essendo riconducibili all’attività di installazione di impianti, deve essere escluso dall’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’inversione contabile non trova applicazione quando l’operazione è di per sé non imponibile ai fini dell’Iva, come nel caso di servizi di pulizia effettuati in edifici siti in porti o aeroporti o di installazione di impianti negli edifici medesimi.

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