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Novità Iva
30 Luglio 2016

Regime speciale Iva MOSS: nuove competenze del Centro operativo di Pescara

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Il Centro operativo di Pescara svolgerà diverse attività e controlli nell’ambito dell’applicazione del regime speciale in materia di Iva, denominato “Mini One Stop Shop” (regime MOSS).

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2016, infatti, è stato disposto che il Centro operativo di Pescara si occuperà, per i soggetti passivi non residenti nell’Unione Europea che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici per committenti non soggetti passivi identificati in Italia (articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972):

  • della lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
  • del trattamento delle dichiarazioni Iva trimestrali presentate dai soggetti non residenti in Italia;
  • dell’emissione di provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal “Regime non UE”;
  • dei controlli automatizzati ex articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n.633 del 1972;
  • della liquidazione dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni con riferimento alle prestazioni rese ai committenti nazionali non soggetti passivi;
  • del monitoraggio dei rimborsi;
  • delle attività di accertamento dell’Iva dovuta con riferimento alle prestazioni rese a committenti nazionali non soggetti passivi;
  • della gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nell’ambito delle suddette attività.

Inoltre, il Centro operativo di Pescara si occuperà, con riferimento ai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici per committenti non soggetti passivi identificati in Italia (articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972), delle seguenti attività:

  • lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
  • emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal “regime UE”;
  • controlli automatizzati ex articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • monitoraggio dei rimborsi;
  • lavorazione dei rimborsi;
  • gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle suddette attività.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, stabilito che il Centro operativo di Pescara svolgerà alcune attività nell’ambito del regime speciale Iva MOSS con riferimento ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici per committenti non soggetti passivi identificati in altri Paesi dell’Unione Europea (articolo 74-septies del D.P.R. n. 633 del 1972). Si tratta di attività di:

  • liquidazione dell’imposta dovuta a seguito delle dichiarazioni per le prestazioni rese a committenti nazionali non soggetti passivi:
  • lavorazione dei rimborsi;
  • accertamento dell’imposta dovuta per le prestazioni rese verso committenti non soggetti passivi nazionali;
  • gestione del contenzioso nelle controversie relative ad atti emessi nell’ambito delle suddette attività.

Nel Provvedimento, sono anche specificate le modalità che dovranno essere seguite per la registrazione ai regimi speciali Iva MOSS. A tal proposito, è stabilito che i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea non stabiliti, né identificati in nessuno degli Stati dell’Unione Europea, che intendono avvalersi del regime speciale Iva in questione (previsto, in particolare, dall’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972), identificandosi in Italia, dovranno richiedere la registrazione attraverso la compilazione di un apposito modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (allegato A del Provvedimento).

Il Centro operativo di Pescara effettua la necessarie verifiche e comunica al contribuente che ha richiesto la registrazione:

  • il numero di identificazione Iva attribuito;
  • il codice identificativo per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • la password per accedere;
  • le prime quattro cifre del codice PIN;
  • le istruzioni per completare il processo di registrazione.

I soggetti passivi domiciliati in Italia o residenti nel territorio italiano e che non hanno il domicilio all’estero, che siano identificati in Italia, così come i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea che hanno una stabile organizzazione in Italia e che scelgono di avvalersi del regime speciale Iva (previsto dall’articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972) potranno utilizzare, per presentare la domanda di registrazione a tale regime, le funzionalità messe loro a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La registrazione viene effettuata trasmettendo una serie di dati individuati nell’allegato B del Provvedimento.

Eventuali variazioni dei dati comunicati in base alle regole suddette, così come l’intenzione di interrompere la prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici o la perdita dei requisiti richiesti per l’applicazione del regime speciale MOSS dovranno essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

L’eventuale esclusione d’ufficio da tale regime speciale Iva verrà comunicata ai sensi degli articoli 74-quinquies, comma 5, e 54-ter, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, utilizzando lo schema inserito nell’allegato C del Provvedimento.

Per quanto riguarda la trasmissione delle dichiarazioni Iva trimestrali, i soggetti non residenti nell’Unione Europea che sono identificati in Italia devono presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate (anche in assenza di operazioni), entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione trimestrale secondo lo schema inserito nell’allegato D del Provvedimento, utilizzando le funzionalità disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

I soggetti passivi residenti in Italia, invece, o con stabile organizzazione in Italia, presenteranno una dichiarazione compilata sulla base dello schema inserito nell’allegato E del Provvedimento.

Nel Provvedimento è, infine, precisato che le controversie riguardanti gli atti emessi dal Centro operativo di Pescara, nell’ambito dello svolgimento delle attività suddette, saranno di competenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Il Provvedimento del 26 luglio 2016 sostituisce, dal primo ottobre 2016, i Provvedimenti emessi in precedenza.

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