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Novità Iva
26 Luglio 2014

Regime Iva applicabile alla commercializzazione di prodotti editoriali: tutte le regole e le novità in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 23 del 24 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche, introdotte dal Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 (convertito dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013), al regime speciale ai fini Iva destinato al commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi.

Il regime speciale in questione consiste in un regime semplificato di imposizione e di riscossione dell’Iva. In particolare, l’Iva, in questo ambito, è determinata in relazione al numero delle copie vendute o in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito di una determinata percentuale, a titolo di forfettizzazione della resa. L’Iva, inoltre, è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale ed è comprensiva di tutti i valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono nelle diverse fasi della produzione e distribuzione.

Conseguentemente, il documento di addebito emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti editoriali non ha rilevanza né ai fini della rivalsa, né ai fini della detrazione da parte degli acquirenti. E’ comunque detraibile l’imposta sugli acquisti e le importazioni riguardanti le operazioni di commercializzazione di prodotti editoriali, anche se tali operazioni sono equiparate, ai sensi dell’articolo 74 del DPR n. 633 del 1972, alle operazioni non soggette ad Iva.

Nella Circolare, è evidenziato che le modifiche a tale regime speciale trovano applicazione alle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2014.

Nei paragrafi della Circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti riguardo all’ambito soggettivo ed all’ambito oggettivo di applicazione del regime speciale.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è precisato che la disciplina in questione trova applicazione anche ai supporti integrativi che, dal 1° gennaio 2014, devono intendersi quali i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali, ceduti, anche gratuitamente, in una confezione unica, unitamente a libri per le scuole e per le università ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano un prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente.

Inoltre, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva speciale anche i prodotti editoriali ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con un prezzo indistinto ed in un’unica confezione, a condizione che il costo del bene ceduto congiuntamente al prodotto editoriale non sia superiore al 50 % del prezzo dell’intera confezione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le regole che operano in caso di commercializzazione di prodotti editoriali riconducili alla categoria dei libri riguardano i libri sia stampati, sia registrati su qualsiasi tipo di supporto fisico.

Il regime speciale, però, non trova applicazione ai supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci, senza alcun collegamento ad un libro stampato. Così come tale regime non trova applicazione all’editoria on line.

Nella Circolare, viene anche ricordato che condizione per l’applicazione del regime speciale dell’editoria è che sia indicato il prezzo di vendita al pubblico. Tale condizione deve essere rispettata anche quando le copie sono distribuite gratuitamente.

Viene, altresì, ricordato che le regole speciali non si applicano alle attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali, come nel caso della distribuzione gratuita di giornali, in esecuzione di contratti di pubblicità tra l’editore e gli inserzionisti pubblicitari.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, dedicato un paragrafo all’aliquota Iva applicabile ai prodotti editoriali. Si tratta dell’aliquota Iva ridotta del 4 %. Tale aliquota ridotta riguarda anche le prestazioni relative alla composizione, al montaggio, alla duplicazione, alla legatoria ed alla stampa dei prodotti editoriali. Inoltre, l’aliquota ridotta del 4 % si applica anche alle fattispecie riconducibili a contratti d’opera o appalto per la realizzazione di prodotti editoriali.

Un paragrafo della Circolare è, inoltre, destinato ai criteri di determinazione dell’imposta (determinazione dell’imposta in base alle copie vendute, determinazione dell’imposta con forfettizzazione della resa).

Ulteriori chiarimenti sono forniti, infine, riguardo alle operazioni con l’estero ed ai prodotti editoriali elettronici.

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