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Novità Iva
24 Luglio 2015

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile: anche chi ha aperto la partita Iva all’inizio del 2015 può beneficiarne

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Nella Risoluzione n. 67 del 23 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo all’applicabilità nel 2015 del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

In particolare, l’istante ha aperto la partita Iva all’inizio del 2015 e, non avendo i requisiti per beneficiare del nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, ha richiesto l’applicazione del regime fiscale ordinario.

Successivamente, è entrata in vigore la disposizione che prevede la possibilità, per coloro che aprono la partita Iva nel 2015, di avvalersi ancora del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 2011.

L’istante, quindi, chiede all’Agenzia delle Entrate se è riconosciuta tale possibilità anche a lei, a prescindere da quanto comunicato nella dichiarazione di inizio attività.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’applicazione del regime fiscale di vantaggio, per coloro che iniziano l’attività nel 2015, è espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta alla disciplina in materia di opzioni.

La regola generale che vige in materia è che l’opzione e la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta della contabilità. La validità dell’opzione e della revoca, inoltre, è subordinata soltanto alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’attività o dell’anno.

Il contribuente deve comunque comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva, la scelta dovrà essere comunicata con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’Iva.

La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo sanzionabile, non determina l’invalidità dell’opzione.

Quindi, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione nel corso del 2015 e, avendo i relativi requisiti, intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, se non hanno manifestato tale opzione nella dichiarazione di inizio attività, possono comunque darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello per le opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.

La facoltà in questione riguarda anche coloro che hanno aperto la partita Iva prima dell’entrata in vigore della disposizione che ha consentito la limitata proroga del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che l’istante, per esercitare l’opzione per il regime fiscale in questione, potrà, entra trenta giorni dalla pubblicazione della Risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva, se scade successivamente al predetto termine, apportare le necessarie modifiche dei documenti emessi con addebito dell’Iva.

In particolare, potrà emettere, per le operazioni attive, nota di variazione (che dovrà essere conservata, ma non necessariamente registrata ai fini Iva), per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o al committente, che dovrà, a sua volta, registrare tale nota di variazione, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore del servizio a titolo di Iva.

L’istante dovrà, poi, effettuare la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.

Infine, l’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta dal contribuente potrà essere richiesta a rimborso.

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