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Novità Iva
30 Aprile 2015

Nuove regole Iva per i servizi di telecomunicazione ed elettronici al via dal 3 maggio

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Il Decreto Legislativo n. 42 del 31 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2015, entrerà in vigore il prossimo 3 maggio. Il Decreto dà attuazione alla Direttiva comunitaria del 2008, con la quale è stata modificata la precedente Direttiva comunitaria del 2006, in materia di Iva e, in particolare, del luogo delle prestazioni di servizi.

Il Decreto del 31 marzo 2015 ha modificato l’articolo 7-sexies, comma 1, lett. f) e g), del D.P.R. n. 633 del 1972. In base a tale modifica, si considerano effettuate nel territorio italiano, se rese a committenti non soggetti passivi Iva, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando i committenti sono domiciliati in Italia o sono qui residenti e non hanno un domicilio all’estero. Inoltre, si considerano effettuate in Italia, le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando i committenti non soggetti passivi Iva sono domiciliati in Italia o sono qui residenti e non hanno un domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione Europea.

In precedenza, la regola del luogo del committente valeva già per le prestazioni rese tramite servizi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione Europea. Inoltre, prima della modifica normativa in questione, per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione valeva la regola del luogo nel quale è stabilito colui che esegue la prestazione.

Con il Decreto Legislativo n. 42 del 2015, inoltre, sono state soppresse le lettere h) ed i) dell’articolo 7-septies, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il Decreto Legislativo n. 42 del 2015 (articolo 1, comma 1, lett. c) è intervenuto anche a modificare l’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel quale sono individuate le attività per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta specificamente dal cliente prima del momento di effettuazione dell’operazione.

Tra queste attività, sono state inserite anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (nuovo numero 6-ter del comma 1).

Oggi, quindi, per i servizi suddetti non è obbligatoria l’emissione della fattura.

Proprio in considerazione delle nuove regole sull’individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni, per evitare che i soggetti passivi d’imposta debbano identificarsi nei vari Paesi dell’Unione Europea di domicilio o residenza dei committenti privati, sono stati introdotti due nuovi regimi Iva speciali, il primo per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, il secondo per i soggetti domiciliati in Italia.

Così, con l’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 42/2015, è stato interamente sostituito l’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972 (prima denominato “Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta”).

Il nuovo articolo 74-quinquies è rubricato “Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE”. Tale nuovo regime prevede che i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea, non stabiliti né identificati in nessuno degli Stati membri dell’Unione Europea, possono identificarsi in Italia, per assolvere gli obblighi in materia di Iva relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione Europea.

Per l’identificazione, deve essere presentata un’apposita richiesta presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a comunicare al richiedente il numero di identificazione attribuito.

I soggetti che si avvalgono di tale regime sono dispensati dagli obblighi che sussistono normalmente in capo ai contribuenti in materia di Iva, come l’obbligo di emissione delle fatture e di registrazione di esse (comma 2 dell’articolo 74-quinquies).

Nel nuovo articolo 74-quinquies sono indicati i dati che devono necessariamente essere inseriti nella domanda da presentare per l’identificazione. Inoltre, è precisato che qualora vi sia una variazione dei dati, occorrerà darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Così come dovrà essere trasmessa una comunicazione all’Agenzia delle Entrate se i soggetti in questione non intendono più fornire servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici o non hanno più i requisiti per avvalersi del regime speciale.

I soggetti che sono sottoposti a tale regime speciale devono presentare, ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 74-quinquies, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, anche se non hanno effettuato operazioni, una dichiarazione, dalla quale risultino:

– il numero di identificazione;

l’ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascun Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti, suddiviso per aliquote, al netto dell’Iva;

le aliquote applicate in relazione agli Stati dei committenti;

l’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno degli Stati membri dei committenti.

Il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione medesima (comma 9 dell’articolo 74-quinquies).

Occorrerà conservare idonea documentazione delle operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni (comma 10 dell’articolo 74-quinquies). I soggetti sottoposti al regime speciale, infine, come precisato al comma 11 dell’articolo 74-quinquies, non potranno detrarre dall’imposta dovuta in base alle regole predette l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni.

Il Decreto Legislativo n. 42 del 2015 ha, inoltre, introdotto, nel D.P.R. n. 633 del 1972, un nuovo articolo articolo 74-sexies, relativo al regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti dell’Unione Europea.

Tale nuova disposizione prevede che i soggetti passivi domiciliati in Italia, o qui residenti e privi di un domicilio all’estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di Iva per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell’Unione Europea, optare per l’applicazione dell’articolo 74-quinquies e delle disposizioni specifiche previste dal medesimo articolo 74-sexies.

Come precisato nel testo normativo, l’opzione può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione in questione non possono detrarre dall’imposta dovuta in base al regime speciale l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Però, possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale (comma 5 dell’articolo 74-sexies).

Il nuovo articolo 74-octies del D.P.R. n. 633 del 1972 (introdotto anch’esso con il Decreto Legislativo n. 42 del 2015) prevede, poi, che il versamento dell’Iva nei nuovi regimi speciali debba essere effettuato senza la possibilità di avvalersi della compensazione.

L’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 42/2015, infine, stabilisce che, con dei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano definite le modalità operative e gestionali necessarie per l’attuazione dei regimi speciali, e siano individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli indicati nel Decreto medesimo. Proprio in virtù di tale disposizione, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha adottato il Provvedimento del 23 aprile 2015, che è stato già oggetto di esame in altra novità di Misterfisco.

La decorrenza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 42/2015 è da riferirsi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015 (articolo 8).

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