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Novità Iva
23 Luglio 2016

Nuova disciplina Iva per le prestazioni rese dalle cooperative sociali

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Nella Circolare n. 31 del 15 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità per il 2016 riguardo al regime Iva delle prestazioni rese da cooperative sociali e dai loro consorzi.

La disciplina contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016 prevede una nuova aliquota Iva ridotta del 5 % per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in favore di determinate categorie di soggetti.

Nella Circolare, è illustrata la disciplina previgente ora abrogata, in particolare nella parte nella quale prevedeva la possibilità di beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 4 %.

Le nuove regole sono state introdotte per evitare una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea derivante dall’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della disciplina previgente.

La nuova aliquota Iva del 5 % riguarda:

  • le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alle persone nell’esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza;
  • le prestazioni di ricovero e cura rese da ospedali o da cliniche e case di cura convenzionate, oltre che da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, e le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
  • le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e le prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici;
  • le prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, delle colonie marine, montane e campestri, degli alberghi e degli ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni di cura e le altre prestazioni accessorie;
  • le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili strutture in favore di determinate categorie di soggetti, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie  riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti con finalità di assistenza sociali e da Onlus.

Le prestazioni suddette devono essere fornite da cooperative sociali e dai loro consorzi.

I destinatari delle prestazioni devono essere gli anziani e gli inabili adulti, i tossicodipendenti ed i malati di Aids, gli handicappati psicofisici, i minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, i detenuti, le donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (n. 27-ter), primo comma, articolo 10, D.P.R. n. 633 del 1972). Si tratta di una platea più ampia di soggetti rispetto a coloro che beneficiavano, in virtù della disciplina abrogata, dell’aliquota Iva ridotta del 4 %.

La nuova aliquota, inoltre, riguarda sia le prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia le prestazioni rese direttamente agli utenti.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che le cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus sono soggette al regime di esenzione Iva, mentre le cooperative non sociali e non Onlus sono soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22 %, a meno che non abbiano oggettivamente le caratteristiche che permettano loro di beneficiare delle esenzioni previste dai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Le nuove disposizioni riguardano le operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 31 dicembre 2015.

Qualora vi siano due distinti contratti, dei quali uno generale con l’ente committente (ad esempio, il Comune) stipulato entro il 31 dicembre 2015 e l’altro specifico stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente al 31 dicembre 2015, il vecchio regime Iva continuerà a trovare applicazione fino alla scadenza della convenzione principale stipulata con l’ente committente se:

  • il pagamento del corrispettivo è posto integralmente a carico dell’ente committente;
  • vi è una compartecipazione alla spesa tra l’ente committente e l’utente o la sua famiglia.

 

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