Nella Risoluzione n. 98 del 25 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica in materia di fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, evidenziato che la disciplina della fatturazione elettronica non ha creato una nuova categoria rispetto a quella delle fatture ordinarie. Quindi, continuano ad essere applicati i chiarimenti emanati in precedenza, con riferimento alla fatturazione in generale, e le deroghe previste da specifiche disposizioni di settore.
Pertanto, nei casi nei quali non sussisteva l’obbligo di emettere fattura, non sorge tale obbligo per il solo fatto che è entrata in vigore la nuova normativa sulla fatturazione elettronica.
Devono, quindi, ritenersi ancora valide le indicazioni contenute all’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 31 ottobre 1974, secondo il quale, nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato da tali enti tiene luogo della fattura. Il documento in questione deve essere emesso in triplice esemplare, del quale il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo deve essere consegnato o spedito all’Ufficio provinciale competente per l’imposta ed il terzo deve essere conservato presso l’ente.
Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, qualora il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti le condizioni previste dalla normativa suddetta, i medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.