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Novità Iva
5 Maggio 2017

Manovra correttiva: novità in materia di Iva e di compensazioni

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Con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della stessa data, sono state emanate una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria, oltre che di iniziativa in favore degli enti territoriali, di intervento per le zone colpite dagli eventi sismici e di incremento delle condizioni di sviluppo. Tra le disposizioni di rilevanza fiscale, evidenziamo:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment (articolo 1, Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017). Il meccanismo della scissione dei pagamenti sarà ora applicabile a tutte le cessioni dei beni ed a tutte le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, così come definita dalla legislazione in materia di finanza pubblica. In precedenza, tale meccanismo era limitato alle operazioni effettuate nei confronti di alcuni soggetti della Pubblica Amministrazione specificamente individuati. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, inoltre, è stato esteso: alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; alle società controllate direttamente o indirettamente dalle suddette società; alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Inoltre, è stata soppressa la disposizione (comma 2 dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) che prevedeva che il meccanismo dello split payment non fosse applicabile ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. E’ previsto che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, sia emanato un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nel quale saranno definite le disposizioni di attuazione. 
  • le modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva (articolo 2 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017). In particolare, è ora previsto che il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati debba essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno nel quale il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In precedenza, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale era sorto. Inoltre, in virtù delle modifiche, le fatture di acquisto devono essere annotate nel relativo registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
  • le modifiche alla disciplina delle compensazioni (articolo 3 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017). In particolare, è previsto l’abbassamento del limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive ed all’Irap possono essere usati in compensazione soltanto previa apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile sulla dichiarazione dalla quale emergono. Ora il limite in questione è fissato a 5.000 Euro annui (prima era di 15.000 Euro annui). Nel caso di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o nel caso di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria procederà al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni. Il limite dei 5.000 Euro annui, così come le regole da applicare in caso di compensazioni indebite valgono anche per i crediti Iva. Inoltre, in virtù delle nuove regole, i titolari di partita Iva che intendono effettuare compensazioni di crediti Iva dovranno necessariamente utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito (in precedenza, l’obbligo riguardava soltanto gli importi superiori a 5.000 Euro annui). Inoltre, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ora riguarda anche le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non sarà più possibile ricorrere alla compensazione in caso di pagamento di importi dovuti a seguito della riscossione coattiva di somme oggetto di atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati.
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