Dal 1° gennaio 2017 è in vigore la Legge di bilancio per l’anno 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre dello scorso anno.
Tra le nuove misure della Legge di bilancio per il 2017 in materia di Iva, ricordiamo:
- l’introduzione della nuova disciplina del cosiddetto “gruppo Iva” (articolo 1, comma 24, Legge n. 232/2016). Il “gruppo Iva” è un unico soggetto passivo ai fini Iva costituito da un insieme di soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano esercenti attività d’impresa, arte o professione, che sono giuridicamente indipendenti, ma allo stesso tempo sono strettamente vincolati tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
- l’applicazione dell’aliquota Iva del 5 % per i servizi di trasporto urbano delle persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare (articolo 1, comma 33, Legge n. 232/2016). Prima, tali servizi erano esenti da Iva.
- il rinvio al 2018 degli aumenti Iva che erano previsti dalla Legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 631, Legge n. 232/2016).