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Novità Iva
24 Ottobre 2014

Importazione di beni con immissione nei depositi Iva: le regole a seguito dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria

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Nella Circolare n. 16 del 20 ottobre 2014, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’immissione di beni in depositi Iva, chiarimenti ritenuti necessari a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia.

In primo luogo, l’Agenzia ha affermato che la prima conseguenza della pronuncia suddetta e dei principi in essa enunciati è il riconoscimento della legittimità delle disposizioni nazionali in materia.

E’ stato, inoltre, ricordato che le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno efficacia erga omnes. Le conseguenze della sentenza in questione sono da individuarsi sia sul contenzioso, che sull’attività procedimentale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’Agenzia ha chiarito che i giudizi definiti con passaggio in giudicato della relativa sentenza, anche se oggi possono risultare in contrasto con il diritto dell’Unione Europea alla luce dei principi enunciati nella recente pronuncia della Corte di Giustizia, sono intangibili.

Riguardo ai giudizi ancora in corso, in presenza di situazioni comparabili a quella che è stata trattata nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, l’Agenzia delle Dogane ha impartito le seguenti istruzioni:

– qualora non vi siano profili di frode a danno dello Stato, gli Uffici delle Dogane dovranno procedere ad annullare in autotutela gli atti di revisione dell’accertamento in relazione alla pretesa dell’Iva all’importazione gravante sui beni non introdotti fisicamente nel deposito Iva, ma  lì contabilmente registrati dal depositario, per i quali l’imposta sia stata assolta nei modi dell’inversione contabile. L’autotutela opererà mediante l’abbandono dei giudizi e la compensazione delle spese processuali, ma anche per tutti gli atti ancora suscettibili di ricorso.

– gli Uffici delle Entrate dovranno, invece, coltivare il contenzioso, limitatamente alla pretesa relativa alla sanzione, rideterminando comunque, in via di autotutela e ove ricorrano le condizioni, l’importo della sanzione irrogata, secondo le indicazioni meglio precisate nella Circolare.

Per quanto riguarda le conseguenze della pronuncia della Corte di Giustizia Europea rispetto all’attività procedimentale, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che deve ritenersi che, per poter procedere alla richiesta dell’Iva sull’importazione, occorrerà accertare l’effettiva esistenza di tentativi di frode o di danno al bilancio dello Stato, valutando complessivamente le modalità di svolgimento dell’operazione ed il comportamento tenuto dagli attori della procedura (importatore, depositario, soggetto che procede all’estrazione).

Riguardo alla sanzione amministrativa, applicabile in caso di mancato adempimento dell’obbligo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito fiscale ai fini Iva, questa è stata individuata nella sanzione prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Devono essere applicate anche le riduzioni indicate in tale disposizione in caso di tempestiva regolarizzazione.

Più in particolare, l’Agenzia delle Dogane ha affermato che la sanzione del 30 % dell’Iva non versata al momento dell’importazione, al ricorrere delle condizioni previste nella disposizione suddetta, sarà applicata nella misura ridotta pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro il quindicesimo giorno.

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