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Novità Iva
27 Gennaio 2017

Fornitura di energia elettrica a residenze sanitarie assistenziali: non applicabile l’aliquota Iva agevolata

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Un nuovo quesito è stato sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate tramite interpello.

La società istante ha spiegato di aver concluso contratti per la fornitura di energia elettrica con diverse fondazioni, iscritte al registro delle Onlus, che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, con accreditamento e convenzionamento presso la Regione o altri enti locali.

Il dubbio esposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di assoggettare tali contratti di fornitura di energia elettrica all’aliquota agevolata del 10 %.

L’istante ha sostenuto che possa trovare applicazione l’aliquota Iva agevolata in quanto trattasi di situazioni analoghe alle forniture per uso domestico. A tal proposito, la società istante ha evidenziato che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in passato che l’uso domestico è ravvisabile non soltanto quando l’energia elettrica è impiegata nelle abitazioni a carattere familiare, ma anche quando è utilizzata in strutture a carattere collettivo come caserme, scuole e case di riposo.

Inoltre, la società istante ha ricordato che le Onlus svolgono la propria attività senza fini di lucro perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Tali finalità non vengono meno per il fatto che le fondazioni, per i servizi resi dalle residenze sanitarie assistenziali che gestiscono, percepiscono dei corrispettivi dagli utenti o dai loro familiari. In più, qualora venisse applicata l’aliquota Iva ordinaria del 22 % agli acquisti di energia elettrica da parte delle fondazioni in questione, vi sarebbero maggiori costi di gestione delle residenze per le fondazioni medesime, in quanto, operando in regime di esenzione Iva, non riuscirebbero a recuperare l’Iva pagata a monte.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 8 del 19 gennaio 2017, ha riportato la sua risposta al quesito.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le residenze sanitarie assistenziali, come le case di riposo, soddisfano senza dubbio il requisito della residenzialità. Si differenziano dalle case di riposo soltanto perché queste ultime sono destinate ad anziani almeno parzialmente autosufficienti, mentre le residenze sanitarie effettuano prestazioni in favore di anziani prevalentemente non autosufficienti.

Con riferimento al regime fiscale applicabile, però, le residenze sanitarie assistenziali pongono in essere delle attività non commerciali ai fini dell’Ires, ma rilevanti ai fini Iva, sia pur esenti ai sensi dell’articolo 10, n. 21, del D.P.R. n. 633 del 1972.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’uso domestico in caso di somministrazione di energia elettrica è riconosciuto qualora l’energia elettrica non sia utilizzata nell’esercizio di un’impresa o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione.

Pertanto, le residenze sanitarie assistenziali non possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 10 % prevista per le forniture di uso domestico.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale orientamento è adottato nel pieno rispetto dei principi comunitari in materia di Iva secondo i quali le disposizioni che prevedono delle agevolazioni, come quelle che individuano i casi di applicazione di un’aliquota agevolata, devono essere interpretate in modo restrittivo negli Stati membri dell’Unione Europea.

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