NULL
Novità Iva
4 Aprile 2014

Fatture elettroniche per le Pubbliche Amministrazioni: chiarimenti sulle nuove norme

Scarica il pdf

Nella Circolare del Dipartimento delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica  n. 1 del 31 marzo 2014, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica.

E’ stato, in primo luogo, ricordato che nel Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, di attuazione di tali disposizioni, è stato imposto alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture medesime. In particolare, l’anagrafica degli uffici in questione deve essere inserita nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici ed a renderlo pubblico tramite il proprio sito internet.

Tale codice univoco deve essere riportato obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, nella Circolare è evidenziato che la fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni soltanto a seguito del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate. La ricevuta di consegna rilasciata dal Sistema di interscambio è, quindi, sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente.

Nel caso in cui, invece, l’inoltro alla Pubblica Amministrazione della fattura elettronica abbia avuto esito negativo, il Sistema di interscambio trasmette al soggetto che ha inviato la fattura una notifica di mancata consegna, che è comunque sufficiente a provare la ricezione da parte del Sistema della fattura e, di conseguenza, la trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente al Sistema.

Nella Circolare, è stato, quindi, precisato che la fattura elettronica può dirsi emessa anche in caso di rilascio da parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna.

Inoltre, è stato ricordato che la normativa prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni non possono più procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino al momento della ricezione delle fatture in formato elettronico.

Il divieto, però, non riguarda le fatture in formato cartaceo emesse prima prima della data di decorrenza dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti in riferimento ad alcuni casi di impossibilità di recapito delle fatture elettroniche all’Amministrazione committente.

Articoli correlati
15 Marzo 2024
Mancanza di sfratto preclude le detrazioni sul mutuo

La mancanza di sfratto e la tempestività nell'azione, porta alla perdita del diritto...

15 Marzo 2024
Nuovo modello per l’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (FTT)

Dal 25 gennaio 2024, sarà introdotto un nuovo modello per l'Imposta sulle Transazioni...

15 Marzo 2024
Esteso al 2024 il periodo di prova per la precompilata IVA

La versione precompilata dell'IVA è stata estesa al 2024 come parte del periodo di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto