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Novità Iva
18 Marzo 2016

Esclusa l’assoggettabilità ad Iva della Tia: lo confermano le Sezioni Unite della Cassazione

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Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 5078 del 15 marzo 2016, hanno confermato l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza della sezione tributaria della Cassazione secondo il quale non è assoggettabile ad Iva la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani denominata Tia.

Il Giudice di Pace di Venezia aveva ingiunto alla società affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti per il Comune di Venezia il pagamento di una somma in restituzione di quanto versato dal contribuente a titolo di Iva applicata sulla Tia (Tariffa di Igiene Ambientale), in quanto tale tariffa doveva essere riconosciuta quale tributo, come tale non assoggettabile ad Iva. L’opposizione proposta dalla società affidataria del servizio era stata respinta.

Il Tribunale aveva confermato la pronuncia di primo grado. In particolare, il Tribunale aveva affermato nuovamente la natura tributaria della Tia, quale variante della Tarsu. Inoltre, aveva escluso l’assoggettabilità ad Iva per l’assenza di una normativa specifica e per la circostanza che le relative entrate erano riconducibili a diritti, canoni e contributi percepiti nell’esercizio di pubbliche autorità.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, in primo luogo, richiamato la disposizione a fondamento della controversia, ossia l’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, con il quale è stata soppressa, dal 1° gennaio 1999, la Tarsu ed è stato disposto che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di ogni natura o provenienza giacenti nelle strade e nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico siano coperti dai Comuni mediante l’istituzione della tariffa in questione.

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, ricordato le decisioni della Corte Costituzionale nelle quali è stata espressamente riconosciuta la natura tributaria della Tia.

E’ stato, poi, richiamato l’orientamento della Cassazione secondo il quale la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, istituita dall’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, non è assoggettabile ad Iva, in quanto ha natura tributaria, mentre l’Iva mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo e non quando si versa un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio dal quale trae un beneficio lo stesso contribuente.

Le Sezioni Unite hanno confermato tale orientamento, evidenziando, in particolare, gli elementi autoritativi che caratterizzano la Tia:

  • assenza di volontarietà nel rapporto tra gestore e utente;
  • totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico;
  • assenza di un rapporto sinallagmatico che è, invece, alla base dell’assoggettamento all’Iva.

Tale orientamento è conforme anche alla normativa ed alla giurisprudenza comunitarie.

Il ricorso presentato dalla società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stato, pertanto, respinto dalla Cassazione ed è stata definitivamente confermata la pronuncia che escludeva l’assoggettabilità ad Iva della tariffa in questione e che riconosceva il diritto del contribuente alla restituzione di quanto versato a titolo, appunto, di Iva.

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