NULL
Novità Iva
15 Maggio 2015

Erogazioni di denaro da parte delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli organismi di formazione professionale: chiarimenti sul trattamento Iva

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20 dell’11 maggio 2015, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al trattamento Iva delle sovvenzioni erogate da enti pubblici in favore di soggetti che svolgono attività ritenute meritevoli di tutela e/o di incentivazione.

Il diverso trattamento dipende dall’esistenza o meno di un rapporto di reciprocità tra le prestazioni. Infatti, se sussiste tale rapporto, la prestazione di denaro effettuata può essere qualificata come corrispettivo e, quindi, essere assoggettata ad Iva. Se, invece, il rapporto di reciprocità manca, le erogazioni in denaro possono essere qualificate come mere movimentazioni (contributi) e, quindi, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Le questioni sottoposte all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano soprattutto l’ambito della formazione professionale.

L’Agenzia ha individuato alcuni criteri generali che possono essere seguiti per la definizione delle erogazioni effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni come contributi o come corrispettivi.

Un criterio fondamentale per qualificare le erogazioni in un modo o nell’altro è quello di guardare alla normativa di riferimento.

Nella Circolare, vengono prese in esame le due principali forme di affidamento dei servizi di formazione: la concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi dell’articolo 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel quale è contenuta la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, e la stipula di contratti pubblici ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

Nel primo caso, le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione sono sicuramente contributi pubblici, non rilevanti ai fini Iva.

L’articolo 12 della Legge n. 241 del 1990 si applica, normalmente, quando la Pubblica Amministrazione che eroga le somme svolge la funzione di promuovere attività e realizzare opere e servizi in settori di rilevante interesse generale, come il settore scolastico/educativo ed il settore della formazione professionale.

In queste situazioni, l’erogazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione è diretta a fornire la provvista economica per servizi destinati a soggetti meritevoli di attenzione sociale, costituiti, in particolare, dai soggetti che accederanno ai corsi di formazione. Gli importi erogati sono destinati alla gestione di un servizio di rilievo pubblicistico di interesse generale.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale di tali operazioni, quindi, si può affermare che il finanziamento pubblico erogato non è un corrispettivo, ma una cessione di denaro, fuori campo Iva.

Nel caso in cui, invece, l’erogazione di denaro derivi da un contratto pubblico, viene a crearsi una funzione di reciprocità tra le somme erogate dal soggetto pubblico ed i servizi forniti dal soggetto privato in virtù del contratto. Le somme erogate, quindi, possono essere qualificate come corrispettivi. Si tratta, pertanto, di operazioni rilevanti ai fini Iva.

Se, poi, mancano dei riferimenti normativi che permettano di individuare la natura delle operazioni, occorrerà stabilire tale natura caso per caso, secondo i criteri di carattere residuale forniti nella Circolare n. 34 del 21 novembre 2013.

In base a tali criteri, si può affermare che sussiste un rapporto sinallagmatico, e, quindi, l’operazione risulta rilevante ai fini Iva, quando c’è un rapporto di scambio, in base al quale all’Amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento del soggetto privato, oppure quando sono previste delle clausole risolutive o delle penalità in caso di inadempienze del beneficiario delle somme erogate.

Altra questione affrontata nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate è quella relativa alla detraibilità, da parte degli organismi che sono destinatari dei contributi pubblici fuori del campo di applicazione dell’Iva e che erogano i servizi di formazione, dell’Iva versata per gli acquisti di beni e servizi utilizzati nell’esercizio della loro attività.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il soggetto destinatario dei contributi, il diritto alla detrazione dell’Iva non è pregiudicato dalla natura contributiva delle somme che ha ricevuto, ma dipende esclusivamente dal regime impositivo delle operazioni attive poste in essere. L’Iva, quindi, è comunque detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza i beni ed i servizi acquistati per l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che il soggetto destinatario dei finanziamenti pubblici, ha diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti effettuati con i contributi ricevuti (fuori campo Iva) purché, secondo la regola generale, tali acquisti siano inerenti alle operazioni attive effettuate, ossia all’attività di formazione professionale fornita.

Se i beni ed i servizi acquistati sono destinati, dagli enti di formazione, esclusivamente ad operazioni fuori campo Iva, come i servizi di formazione professionale resi agli utenti gratuitamente, l’Iva non sarà detraibile.

Se i beni e servizi acquistati sono utilizzati promiscuamente, ossia impiegati per realizzare sia operazioni imponibili, sia operazioni fuori campo Iva, per l’Iva sugli acquisti sarà riconosciuta una detrazione rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Articoli correlati
15 Marzo 2024
Mancanza di sfratto preclude le detrazioni sul mutuo

La mancanza di sfratto e la tempestività nell'azione, porta alla perdita del diritto...

15 Marzo 2024
Nuovo modello per l’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (FTT)

Dal 25 gennaio 2024, sarà introdotto un nuovo modello per l'Imposta sulle Transazioni...

15 Marzo 2024
Esteso al 2024 il periodo di prova per la precompilata IVA

La versione precompilata dell'IVA è stata estesa al 2024 come parte del periodo di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto