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Novità Iva
14 Maggio 2016

Disciplina Iva in agricoltura: le regole sulle nuove percentuali di compensazione

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 19 del 6 maggio 2016, ha fornito diversi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 nell’ambito della disciplina Iva del settore agricolo.

In particolare, la Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, entro il 31 gennaio 2016 (il Decreto è stato emanato il 26 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2016), avrebbe innalzato le percentuali di compensazione applicabili ad alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e, per l’anno 2016, agli animali vivi della specie bovina e suina.

Nella Circolare, è ricordato che, per l’agricoltura, è previsto un regime speciale Iva (applicabile in tutti quei casi in cui non si opti espressamente per l’applicazione delle regole ordinarie) in base al quale i produttori agricoli beneficiano di semplificazioni negli adempimenti ed al contempo sono sottoposti a particolari regole di detrazione dell’Iva. Tale regime speciale prevede che, al momento della vendita dei prodotti agricoli, si applichino le aliquote Iva previste per le cessioni di quei prodotti, mentre, al momento della determinazione dell’Iva dovuta, venga detratto un importo corrispondente alla “percentuale di compensazione” calcolata sui medesimi prodotti agricoli venduti (secondo una sorta di determinazione forfetaria dell’Iva sugli acquisti).

Le nuove percentuali di compensazione sono, soltanto per l’anno 2016:

  • del 7,65 %, per gli animali vivi della specie bovina (in precedenza, la percentuale era del 7 %);
  • del 7,95 %, per gli animali vivi della specie suina (in precedenza, la percentuale di compensazione era del 7,3 %).

Le nuove percentuali di compensazione da applicare in via permanente sono:

  • del 10 %, per il latte fresco non concentrato, né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) ed altri tipi di latte fermentati o acidificati (in precedenza, la percentuale di compensazione era pari all’8,8 %);
  • del 10 %, per gli altri prodotti compresi nel numero 9 della Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R.n. 633 del 1972 (latte e crema di latte freschi non concentrati, né zuccherati), escluso il latte fresco non concentrato, né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da legge sanitarie.

L’innalzamento delle percentuali di compensazione trova applicazione dal 1° gennaio 2016.

Riguardo alle regole per l’individuazione della disciplina applicabile, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • per i passaggi dei prodotti agricoli dai produttori agricoli soci, associati o partecipanti, che applicano il regime speciale Iva, alle cooperative o alle altre associazioni delle quali fanno parte, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato, fatta salva la disciplina che prevede l’anticipazione del momento impositivo al momento di emissione della fattura o di pagamento dell’acconto. Quindi, anche in caso di consegne effettuate nel 2015 per le quali il prezzo è stato pagato nel 2016, trovano applicazione le nuove percentuali di compensazione;
  • per le cessioni di prodotti agricoli al di fuori dei predetti passaggi, rileva il momento della consegna o della spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata, mentre, quando la fatturazione è differita, rileva il momento di emissione della fattura. Quindi, per le consegne effettuate nel 2015 con emissione della fattura nel 2016, si applicano le nuove percentuali di compensazione.
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