L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015, si è occupata di alcune questioni relative alla comunicazione delle dichiarazioni di intento.
La prassi operativa affermatasi in precedenza prevedeva che, in caso di importazione di beni, la dichiarazione di intento dovesse essere presentata in dogana per ogni singola operazione.
L’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 ha ora previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento, facilitando così l’attività di controllo.
L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, riconosciuto che attualmente, per effettuare i necessari controlli, non è più richiesto che la dichiarazione d’intento riguardi la singola operazione. Una dichiarazione di intento può ora riguardare una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzare nell’anno di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che l’operatore, per le importazioni, potrà compilare alternativamente il campo 1 o il campo 2 del modello di dichiarazione di intento. Nel secondo caso, dovrà essere inserito l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che presume di utilizzare per l’importazione nel periodo di riferimento.