Il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, nella parte in cui ha introdotto misure in materia di semplificazione fiscale, ha modificato il D.P.R. n. 633 del 1972 prevedendo la chiusura d’ufficio delle partite Iva dei soggetti che risultano non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa o artistiche e professionali. Il Decreto fiscale del 2016 ha, inoltre, escluso l’applicazione della sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai fini Iva.
L’Agenzia delle Entrate è, quindi, intervenuta con la Risoluzione n. 7 del 19 gennaio 2017 a sopprimere il codice tributo “8120” istituito nel 2014 per il versamento della sanzione suddetta.
La soppressione del codice tributo avrà effetto dal 1° febbraio 2017.