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Novità Iva
30 Aprile 2015

Detraibile l’Iva per i lavori di ristrutturazione di un’abitazione utilizzata dall’affittacamere per la sua attività d’impresa

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8628 del 29 aprile 2015, è intervenuta riguardo ad un avviso di accertamento che era stato emesso nei confronti del titolare di una ditta individuale esercente l’attività di affittacamere e casa vacanze, per l’indebita detrazione dell’Iva relativa a fatture per lavori di ristrutturazione della porzione dell’immobile a destinazione abitativa, utilizzata per l’attività esercitata.

Il contribuente aveva contestato la legittimità dell’avviso di accertamento, facendo rilevare che, nonostante la destinazione catastale abitativa, la porzione dell’immobile interessata dai lavori di ristrutturazione era un bene strumentale alla sua attività, e, quindi, l’Iva sui lavori, che produceva ricavi a loro volta assoggettati ad Iva tramite ricevuta fiscale, era detraibile.

Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, evidenziando, in particolare, che, in base alla normativa contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, l’Iva relativa all’acquisto, alla locazione, alla manutenzione o al recupero di immobili a destinazione abitativa è detraibile soltanto per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di fabbricati e, pertanto, per l’immobile a destinazione abitativa concesso in locazione dal contribuente non era ammessa la detrazione dell’Iva.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la CTR ha sostenuto che l’attività di affittacamere e casa vacanze non consiste semplicemente nella locazione di immobili, ma configura l’esercizio di impresa extra alberghiera in genere, soggetta al rilascio di ricevuta fiscale, con assoggettamento ad Iva ridotta al 10 %. In più, il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento era titolare di licenza di affittacamere rilasciata dal Comune, che consentiva espressamente lo svolgimento di attività ricettive extra alberghiere in immobili con caratteristiche abitative.

La pronuncia di secondo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate anche dinanzi alla Cassazione, la quale ha dato, ancora una volta, ragione al contribuente.

Secondo la Corte di Cassazione, occorre considerare che il sistema dell’Iva, armonizzato grazie alle disposizioni comunitarie succedutesi nel tempo, si fonda su due principi fondamentali: la neutralità dell’imposta (che fa sì che il carico dell’imposta sia riversato sul consumatore finale non imprenditore) e la detraibilità di quanto pagato dall’imprenditore per l’acquisto dei beni necessari per l’attività svolta (principio esso stesso funzionale al meccanismo della neutralità).

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ricordato il proprio costante orientamento secondo il quale, proprio per le caratteristiche del sistema della detrazione Iva dei beni o servizi acquistati nell’esercizio di un’impresa, deve sussistere una correlazione tra i beni ed i servizi acquistati e l’attività esercitata. I beni ed i servizi devono, infatti, essere inerenti all’impresa, anche se si tratta di beni non strumentali in senso proprio. Ciò che rileva è che risultino in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa.

Secondo la Corte di Cassazione, i Giudici di appello hanno applicato correttamente questi principi, nel momento in cui hanno escluso che il diritto alla detrazione dell’Iva potesse essere negato soltanto a causa dell’astratta classificazione catastale dell’immobile, ed hanno, invece, dato rilevanza prevalente alla sua pacifica destinazione all’esercizio dell’attività di affittacamere.

In questo modo, è stata data un’interpretazione non meramente letterale della normativa nazionale, ma coerente con i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e conforme alla giurisprudenza della medesima Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale deve essere effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene in correlazione agli scopi dell’impresa.

Del resto, la Cassazione ha rilevato che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili Iva, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura.

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